Nello specifico sono previste una serie di prescrizioni dettagliate tra cui evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita, salve compravate esigenze di lavoro, di salute o di sussistenza.
E' inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, inclusi eventi di qualsiasi natura e competizioni sportive.
Resta in vigore l'invito ai datori di lavoro ad applicare il lavoro agile, per tutta la durata dello stato di emergenza, a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza di accordi individuali, previsto dal decreto dell'8 marzo.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione sottostante.
Il nuovo decreto produce effetti dal 10 marzo fino al 3 aprile e, dalla sua entrata in vigore, cessano di produrre effetti le misure previste dagli artt. 2 e 3 del decreto dell'8 marzo 2020, se incompatibili con le nuove disposizioni.
Per maggiori informazioni, consultare il decreto del 9 marzo 2020 e il modello di informativa allegati.
Allegato al presente anche il modulo di autodichiarazione dei motivi dello spostamento.