L’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’attribuire all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, opera un completamento del modello di tutela garantita dall’Istituto finalizzata, a seguito del verificarsi dell’evento lesivo, al reintegro dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro.
In attuazione di tale disposizione, con la determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258, l’Inail ha emanato il “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”, recentemente modificato e integrato con la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527.
Con la circolare 30 dicembre 2016, n. 51, sono stati disciplinati, in fase di prima applicazione, i soli interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro.
Successivamente, con la circolare 25 luglio 2017, n. 30, in attesa della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche e servizi per il lavoro, le suddette misure sono state estese, in via sperimentale, anche all’inserimento in nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro, laddove sussista l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Inoltre, con la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, sono state fornite le istruzioni operative che hanno integrato o modificato la circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51 sulla base della determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527.
Inoltre, con la circolare 11 settembre 2020 n. 34 sono forniti chiarimenti interpretativi sul giudizio di idoneità/inidoneità espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione dell’Asl, precisando che il giudizio del medico competente o del Servizio di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale (Asl) è indispensabile solo nel caso in cui lo stesso sia stato formulato in termini di idoneità parziale temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente.
Viceversa, laddove il suddetto giudizio non sia stato ancora espresso o sia stato espresso in termini di idoneità senza limitazioni o prescrizioni, questo non preclude la realizzazione dell’intervento di reinserimento lavorativo.
Destinatari
Ai sensi della circolare 30 dicembre 2016, n. 51, i soggetti destinatari sono i lavoratori, sia subordinati che autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall’Inail che, a seguito di infortunio o malattia professionale e delle conseguenti menomazioni o del relativo aggravamento, necessitano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.
Per la circolare 25 luglio 2017, n. 30, i soggetti destinatari sono le persone con disabilità da lavoro per eventi lesivi tutelati dall’Inail che vengano assunte con contratti di lavoro subordinati, anche a tempo determinato o flessibili. Sono, invece, esclusi i lavoratori autonomi.
Ulteriori chiarimenti in merito ai soggetti destinatari degli interventi sono stati forniti con la circolare 26 febbraio 2019, n. 6.
Caratteristiche
Gli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa per la conservazione del posto di lavoro sono finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei lavoratori affetti da malattia professionale, prioritariamente con la stessa mansione ovvero con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l'assicurato era adibito precedentemente al verificarsi dell'evento lesivo. Le tipologie di interventi previste sono:
- interventi relativi al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro;
- interventi relativi all’adeguamento e all’adattamento delle postazioni di lavoro;
- interventi di formazione.
Modalità di erogazione della prestazione
Gli interventi sono individuati nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato (Prlp) elaborato dall'équipe multidisciplinare di I livello della Sede locale Inail competente per domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche territoriali dell'Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.
Le modalità operative per la realizzazione del progetto di reinserimento elaborato dall’équipe multidisciplinare di I livello sono state modificate con la circolare 26 febbraio 2019, n. 6.
Ai sensi della determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527, gli interventi possono essere individuati anche nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato proposto dallo stesso datore di lavoro, condiviso dal lavoratore e valutato dall’equipe multidisciplinare di I livello della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore con l’apporto delle professionalità tecniche dell’Istituto. L’innovazione introdotta con la richiamata determinazione ha trovato conferma nell’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
Le istruzioni operative per la gestione delle suddette fattispecie sono contenute nella circolare 26 febbraio 2019, n. 6.
Casi di necessità e urgenza
Con la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527, è stato previsto il rimborso delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal datore di lavoro, per ragioni di necessità e urgenza, prima che sia stato attivato il procedimento di elaborazione del progetto o prima che sia stato emesso il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del progetto stesso.
Le istruzioni operative per la gestione dei casi di necessità e urgenza sono contenute nella circolare 26 febbraio 2019, n. 6.
Stanziamenti e rimborsi
Entro i limiti stanziati annualmente, l’Istituto può rimborsare ai datori di lavoro fino a un massimo di 150mila euro per la realizzazione degli interventi previsti dal Regolamento che costituiscono accomodamenti ragionevoli previsti a garanzia dei principi di parità di trattamento delle persone con disabilità e di piena uguaglianza con gli altri lavoratori ai sensi dell’art. 3, comma 3 bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 e successive modificazioni.
Con la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527 è stato, inoltre, previsto che l’Istituto, fermo restando il limite massimo di spesa sostenibile pari a 150.000 euro, possa rimborsare fino a 135.000 euro delle spese sostenute dal datore di lavoro, indifferentemente, per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e/o per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. Inoltre, sono stati modificati i criteri di calcolo del limite massimo di spesa rimborsabile dall’Istituto per le consulenze tecniche e, con la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, è stata anche prevista la possibilità, per il datore di lavoro, di presentare un piano esecutivo contenente costi superiori ai limiti massimi di spesa fissati dalle disposizioni regolamentari, fermo restando che le somme eccedenti rimangono a suo carico.
Il datore di lavoro provvede alla realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione dell’Istituto anticipandone i relativi costi per sostenere i quali è possibile chiedere un’anticipazione all’Inail, previa presentazione di fideiussione bancaria e assicurativa.
Elaborazione e approvazione del progetto
Le modalità relative all’elaborazione e all’approvazione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato nonché alla realizzazione e al rimborso delle spese degli interventi sono definite nel Regolamento, nella circolare 30 dicembre 2016, n. 51 per la conservazione del posto di lavoro e nella circolare 25 luglio 2017, n. 30 per l’inserimento in nuova occupazione.
Con la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, sono stati semplificati gli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per accedere alle misure di sostegno previste dal Regolamento ed è stata modificata la modulistica a supporto della circolare 30 dicembre 2016, n. 51.
Nuove misure di sostegno al reinserimento e all’integrazione lavorativa introdotte dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n.145):
- Rimborso del sessanta per cento della retribuzione: è previsto il rimborso del 60% della retribuzione corrisposta alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento lavorativo mirato alla conservazione del posto di lavoro che, alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta, non possa tornare al lavoro senza la realizzazione degli interventi individuati nel progetto. Il rimborso decorre dalla data di manifestazione della volontà di attivare il progetto fino alla realizzazione degli interventi, per un periodo massimo di un anno. Prime indicazioni nel merito della misura sono state fornite con la circolare 26 febbraio 2019, n. 6.
- Finanziamento dell’assegno di ricollocazione: a decorrere dal 1° gennaio 2019, l’Inail concorre al finanziamento dell’assegno di ricollocazione rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 9 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4.
- Finanziamento di progetti di formazione e informazione: le associazioni datoriali e dei lavoratori, i Patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza scopo di lucro possono presentare all’Inail progetti di formazione e informazione rivolti ai datori di lavoro e ai lavoratori in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa finanziati dall’Istituto, nei limiti e con le modalità dallo stesso stabiliti.