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Riconoscimento dell'infortunio - lavoratore in agricoltura

Riconoscimento dell'infortunio per il lavoratore in agricoltura

In caso di infortunio sul lavoro, incluso quello in itinere, il lavoratore, a prescindere dalla prognosi, deve immediatamente avvisare o far avvisare, nel caso in cui non potesse, il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità.

In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nella struttura più vicina
  • rivolgersi al proprio medico curante.

In ogni caso, occorre spiegare al medico le cause e le circostanze dell’infortunio al fine della corretta compilazione del certificato medico di infortunio.

Qualunque medico presti assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Inail.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail. I dati delle certificazioni pervenute, inoltre, sono resi disponibili ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica.

In caso di infortunio occorso a lavoratore agricolo autonomo o ai propri familiari, l’obbligo di denuncia ricade sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.

In considerazione della particolare difficoltà in cui può venirsi a trovare il lavoratore autonomo al momento dell’infortunio lavorativo, si può ritenere assolto l’obbligo di denuncia nei termini di legge con l’invio telematico del certificato da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.

L’interessato dovrà tuttavia provvedere, appena possibile, a compilare e a trasmettere il modulo di denuncia e a trasmetterlo in via telematica all’Inail. In tali casi, non perderà il diritto all’indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni antecedenti l’inoltro del modulo.

La sede Inail competente alla trattazione del caso di infortunio sul lavoro è quella del domicilio del lavoratore, ove diverso dalla residenza.

La sede Inail che riceve in via telematica la documentazione utile per la protocollazione del caso di infortunio (denuncia di infortunio e/o certificazione medica). provvede all’istruttoria e alla definizione della pratica.

Il lavoratore allo scadere dei giorni di prognosi riconosciuti e certificati dal presidio medico e/o dal medico curante che ha effettuato le prime cure deve presentarsi presso gli ambulatori della sede Inail per il prosieguo delle cure e il riconoscimento dell’evento lesivo, ovvero può chiedere al proprio medico di base di trasmettere all’Inail il certificato medico continuativo e/o definitivo.

In particolare, sulla base della documentazione acquisita, la sede Inail verifica la presenza dei requisiti previsti dall’assicurazione per il riconoscimento del caso di infortunio -causa violenta, occasione di lavoro, inabilità temporanea assoluta per un periodo superiore a tre giorni- e procede agli accertamenti ritenuti necessari attraverso la richiesta di ulteriori notizie al datore di lavoro o al lavoratore.

In caso di infortunio o malattia professionale di lavoratore autonomo non in regola con il versamento dei contributi INPS, sarà temporaneamente sospesa l’erogazione delle prestazioni economiche fino all'assolvimento dell’obbligo contributivo.

Come si deve comportare il lavoratore in caso di ricaduta/riammissione in temporanea

Se dopo la ripresa dell’attività lavorativa il lavoratore dovesse segnalare esiti conseguenti all’infortunio può chiedere all’Inail sulla base di nuova documentazione medica che certifica un ulteriore periodo di inabilità temporanea assoluta la riapertura dell’infortunio già definito (riammissione in temporanea).

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