Può presentare opposizione il lavoratore che non ritiene corrette le valutazioni dell’Istituto in merito a:
- il grado di menomazione che ha riconosciuto nel suo caso
- la data di cessazione dell’indennità per inabilità temporanea
- l'inesistenza di danno permanente
- la liquidazione della rendita
L’istanza deve essere presentata presso la sede del domicilio del lavoratore e deve contenere: i dati anagrafici, il riferimento all’evento (numero del caso, data dell’infortunio, data del provvedimento), le motivazioni a sostegno dell’opposizione, allegando il certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
L’infortunato assicurato presenta/inoltra la richiesta alla Sede competente in base al domicilio dell’assicurato, tramite:
- sportello della Sede competente;
- posta ordinaria;
- Pec (Posta elettronica certificata).
L’interessato può farsi assistere da un Patronato.
Se necessario il lavoratore può farsi assistere da un Ente di patrocinio, che presta assistenza gratuita e, sulla base della delega rilasciata, designa il medico di parte che parteciperà alla collegiale medica.
In ogni caso il procedimento in opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni (o di 210 per le revisioni).
Nel caso in cui l’istanza sia stata rigettata o, se accolta, l’esito non sia soddisfacente, il lavoratore può presentare con l’assistenza di un avvocato, ricorso giudiziale presso il Tribunale del lavoro.
Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell’infortunio.