Il datore di lavoro deve comunicare i dati retributivi per calcolare il premio per via telematica entro il 28 febbraio di ogni anno (29 febbraio negli anni bisestili, come il 2016), fermo restando il pagamento del premio entro il 16 febbraio (determina del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014). In caso di Posizioni assicurative territoriali (Pat) ponderate, le retribuzioni devono essere suddivise per singola voce di tariffa in base alla percentuale di ponderazione. Se sul modello delle basi di calcolo sono indicati più periodi (colonna “dal” e colonna “al”) per lo stesso anno, le retribuzioni devono essere indicate per singolo periodo. Per la violazione dell’obbligo di comunicare all’Inail nei termini previsti l’ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo, è prevista una sanzione amministrativa. L’invio della dichiarazione delle retribuzioni può essere effettuato per via telematica (secondo i tracciati record forniti dall’Istituto) oppure tramite la procedura guidata Alpi online.
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Soggetti tenuti ed esonerati
Sono tenute a presentare all'Inail la dichiarazione delle retribuzioni tutte le aziende che hanno corrisposto retribuzioni nell'anno precedente a dipendenti e lavoratori assimilati (soci, familiari, associati in partecipazione, coadiuvanti di aziende non artigiane, coadiuvanti di aziende artigiane) nonché compensi a collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto. Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.
Casi particolari:
- le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2015, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonchè le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell’anno precedente, devono indicare il valore “zero” nel campo “Retribuzioni complessive”;
- le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati devono inoltre presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica per comunicare la volontà di pagare il premio in quattro rate barrando la casella “sì” relativa alla rateazione legge 449/1997 e legge 144/1999;
- le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati che non intendono più usufruire del pagamento del premio di autoliquidazione in quattro rate devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni barrando la casella “no”;
- le aziende artigiane per usufruire della riduzione prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, legge 296/2006, devono presentare la domanda di ammissione al beneficio barrando l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2015 da presentare entro il 29 febbraio 2016, per l’autoliquidazione 2016/2017.
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Gestione rapporto assicurativo
Moduli e modelli specifici di sezione.
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Circolare Inail n. 1 dell'11 gennaio 2019
Differimento dei termini per l’autoliquidazione 2019. Prime indicazioni.
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Determina del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014
Modifica del termine per la presentazione all'Inail delle denunce annuali delle retribuzioni di cui all'art. 28, comma 4, del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.
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Pubblicazione
11/01/2019, 10:53
Ultimo aggiornamento
11/01/2019, 10:53
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