INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Sostituzione e riduzione

La sostituzione di agenti chimici cancerogeni o mutageni con agenti non pericolosi o meno pericolosi costituisce la misura di tutela prioritaria, poiché consente di eliminare il rischio alla fonte.
Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, rientra proprio la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno (art. 15 comma 1 lettera f).

Quindi, ove tecnicamente possibile (tenuto conto delle esigenze produttive e dei costi), il datore di lavoro sostituisce gli agenti cancerogeni/mutageni con altri prodotti che non sono nocivi per la salute o la sicurezza dei lavoratori, o che lo sono meno, nelle condizioni in cui sono utilizzati.

Esempi di prodotti sostitutivi:

  • vernice a base di pigmenti azoici, al posto di una contenente cromato di zinco
  • glutaraldeide o acido peracetico per sterilizzare presidi ospedalieri.
 
Anche i processi in cui si ha un’elevata probabilità di esposizione a rischio cancerogeno/mutageno, fra i quali quelli elencati nell’allegato XLII del d.lgs. 81/2008, dovrebbero essere rimpiazzati da tecnologie di lavorazione alternative ove tecnicamente possibile.

La dicitura “ove tecnicamente possibile” sottolinea il fatto che non sempre i prodotti o i processi possono essere eliminati tout-court.

In dette eventualità, il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’impiego di sostanze o miscele cancerogene o mutagene avvenga in un sistema a ciclo chiuso.

Caratteristiche di un sistema a ciclo chiuso:
  • assenza di scambio di materiale con l’ambiente circostante, ottenuta ad esempio mediante confinamento dell’impianto o parte di esso entro un involucro stagno
  • controllo a distanza da parte dell’operatore
  • reimmissione diretta degli scarti di lavorazione nel ciclo produttivo.
Se neppure il ricorso a un sistema chiuso è realizzabile, il datore di lavoro deve fare in modo che il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione, in ogni caso, non deve superare i valori limite stabiliti nell’Allegato XLIII del d.lgs. 81/2008.

Ultimo aggiornamento: 20/06/2017