L'accesso generalizzato, introdotto dal d.lgs. 97/2016 che ha modificato l'art. 5, c. 2, d.lgs. 33/2013, consente a chiunque di richiedere documenti e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Presentazione dell'accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e va presentata al Centro unico di raccolta delle istanze.
L’istanza deve essere inoltrata attraverso lo specifico servizio online accessibile dalla sezione Nuova richiesta.
In caso di malfunzionamento o interruzione del servizio online, l’istanza, redatta preferibilmente sull’apposito modulo predisposto, può essere inoltrata, secondo le modalità contenute nell'art. 30 del Regolamento, a:
Inail c/o Centro unico di raccolta delle istanze - Servizio ispettorato e sicurezza
Via IV Novembre n. 144 - 00187 Roma
Email: centrounicoaccesso@inail.it;
Pec: centrounicoaccesso@postacert.inail.it
Il procedimento si conclude, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, che viene trasmesso al richiedente.
Richiesta di riesame
Ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, “nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine (…), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile dell’Anticorruzione e della trasparenza”, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L’istanza, redatta preferibilmente sull’apposito modulo predisposto e scaricabile nella sezione Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Accesso civico, deve essere inoltrata al responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza.
Ricorso
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile dell’Anticorruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010.
Accesso civico generalizzato
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Accesso documentale e civico
Moduli e modelli specifici di sezione.
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Determina del Presidente n. 297 dell'8 ottobre 2019
“Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. Modifiche.
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Determina del Presidente n. 149 del 22 marzo 2018
Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Ultimo aggiornamento: 29/11/2019