Al fine di garantire la massima trasparenza e promuovere una sempre maggiore partecipazione del cittadino all'attività amministrativa, a partire dal d.lgs. 33/2013 è stato esteso il diritto di accedere ad atti, documenti e informazioni.
Chiunque è interessato può richiedere l'accesso esercitando:
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il diritto di "accesso civico semplice": per dati e documenti soggetti a obblighi di pubblicazione;
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il diritto di "accesso generalizzato": per dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
L'acceso civico semplice e generalizzato si aggiungono all'accesso documentale già previsto dalla l. 241/1990 e s.m.i..
Con determina del Presidente n. 149 del 22 marzo 2018, l'Inail ha adottato il "Regolamento unico per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del diritto di accesso a documenti, dati e informazioni ai sensi degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. Il regolamento disciplina le forme di accesso ai documenti amministravi, dati e informazioni formati e detenuti dall'Inail.
L'accesso generalizzato, introdotto dal d.lgs. 97/2016 che ha modificato l'art. 5, c. 2, d.lgs. 33/2013, consente a chiunque di richiedere documenti e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Presentazione dell'accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, e va presentata al Centro unico di raccolta delle istanze.
L’istanza deve essere inoltrata attraverso lo specifico servizio online accessibile dalla sezione Nuova richiesta.
In caso di malfunzionamento o interruzione del servizio online, l’istanza, redatta preferibilmente sull’apposito modulo predisposto, può essere inoltrata, secondo le modalità contenute nell'art. 30 del Regolamento, a:
Inail c/o Centro unico di raccolta delle istanze - Servizio ispettorato e sicurezza
Via IV Novembre n. 144 - 00187 Roma
Email:
centrounicoaccesso@inail.it;
Pec:
centrounicoaccesso@postacert.inail.it
Il procedimento si conclude, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con l’adozione di un provvedimento espresso e motivato, che viene trasmesso al richiedente.
Richiesta di riesame
Ai sensi dell’art. 5, c. 7, d.lgs. n. 33/2013, “nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine (…), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile dell’Anticorruzione e della trasparenza”, il quale decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
L’istanza, redatta preferibilmente sull’apposito modulo predisposto e scaricabile nella sezione Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Accesso civico, deve essere inoltrata al responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza.
Ricorso
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile dell’Anticorruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010.
Ultimo aggiornamento: 11/12/2019