INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Accesso civico semplice

Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è stato omesso l’obbligo di pubblicazione in base alla normativa vigente.
 
Presentazione dell'accesso civico semplice
Come previsto dall’art. 5, c. 1 del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione riguardo alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

Con determina n. 228 del 24 settembre 2013, il Presidente dell'Inail ha nominato il dr. Alessandro Pastorelli Responsabile della prevenzione dell’anticorruzione e Responsabile della trasparenza.

L’istanza deve essere inoltrata attraverso lo specifico servizio online accessibile dalla sezione Nuova richiesta.
In caso di malfunzionamento o interruzione del servizio online, l’istanza, redatta preferibilmente sull’apposito modulo predisposto, può essere inoltrata, secondo le modalità contenute nell'art. 22 del Regolamento, a:
Inail c/o Centro unico di raccolta delle istanze - Servizio ispettorato e sicurezza
Via IV Novembre n. 144 - 00187 Roma
Email: centrounicoaccesso@inail.it;
Pec: centrounicoaccesso@postacert.inail.it

L'Inail, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, procede alla pubblicazione sul portale istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale di quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, viene indicato semplicemente al richiedente il collegamento ipertestuale.

Il potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta
L’istanza, redatta preferibilmente sull’apposito modulo predisposto e scaricabile nella sezione Atti e documenti > Moduli e modelli > Altri moduli > Accesso civico, deve essere inoltrata a:

  • titolare del potere sostitutivo, individuato nel Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, nel caso in cui si verifichi ritardo, mancata risposta o diniego da parte del Centro Unico.
  • titolare del potere sostitutivo, individuato nel Direttore della Direzione centrale pianificazione e comunicazione, nel caso in cui si verifichi ritardo, mancata risposta o diniego da parte del Responsabile dell'anticorruzione e della trasparenza, se l'istanza è stata a questi presentata direttamente e lo stesso ne abbia curato l'istruttoria.

Ricorso
Avverso la decisione dell'amministrazione competente, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. 104/2010.

Ultimo aggiornamento: 29/11/2019