Il testo unico dell'apprendistato e le nuove regole sui tirocini. Giuffré, Milano, 2011
Il decreto legislativo n. 167 del 2011 conclude il processo di riforma dell'apprendistato, quale canale privilegiato per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro introducendo in via definitiva il nuovo testo unico in materia. Con questo importante provvedimento legislativo trova compimento la revisione normativa del contratto di ingresso nel mercato del lavoro da parte dei giovani inoccupati e disoccupati avviata dalla "Riforma Biagi" (artt. 47-53 del D.Lgs. n. 276/2003) e ripresa dal "Collegato Lavoro" (art. 46, comma 1, lett. c, della legge n. 183/2010). Il nuovo Testo Unico abroga le disposizioni precedenti e si compone di sette articoli, con rinvii alla contrattazione collettiva che nel disciplinare l'apprendistato potrà tener conto delle specificità dei vari assetti produttivi molto più di quanto in concreto non sia avvenuto sino ad oggi. Dello stesso va sottolineato il vantaggio per l'occupabilità, sulla base dell'integrazione tra apprendimento e lavoro.
Il nuovo contratto di apprendistato ha tre articolazioni possibili:
- per il conseguimento della «qualifica professionale» , applicabile a chi ha già oltre 15 anni, con la durata massima di tre anni, che assolve anche l'obbligo dell'istruzione,
- «professionalizzante» , rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni, della durata massima di sei anni,
- di «alta formazione» per i giovani della stessa età, che vogliono conseguire un titolo di studio superiore, universitario e di alta specializzazione, come il dottorato di ricerca.
Questo tipo di contratto può essere utilizzato negli studi professionali per il praticantato.
Il Testo Unico afferma il principio per cui "l'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani", rivolto anche ai lavoratori in mobilità.
Le parti possono recedere dal contratto durante il periodo di svolgimento solo per giusta causa o giustificato motivo. Un datore di lavoro non può assumere con contratto di apprendistato maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda dell’imprenditore stesso.
Il finanziamento della formazione degli apprendisti può avvenire con il concorso delle Regioni per mezzo dei fondi paritetici interprofessionali. La nuova normativa prende atto della distribuzione anagrafica reale degli apprendisti e la istituzionalizza, parifica istruzione scolastica e formazione pratica in azienda, affronta il problema della disoccupazione giovanile e dell'impiego, dando ampio mandato al datore di lavoro, che si avvantaggia dei finanziamenti regionali e non è tenuto a dare garanzie sulla qualità dell’apprendimento e sulla qualificazione reale dell’apprendista.
Alcune norme sono applicabili a tutte e tre le tipologie di apprendistato come ad esempio il limite delle assunzioni, per cui il numero massimo di apprendisti assunti, è pari al 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione di cui è responsabile il datore di lavoro, questi è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore alla fine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.
Il Prof Tiraboschi, con la collaborazione di Enrica Carminati, Serena Facello e Danilo Papa, raccoglie nel volume edito da Giuffrè una serie di contributi volti a fornire una prima interpretazione di dettaglio di tali norme al fine di consentire a chi legge di avere indicazioni sul piano concettuale nonché linee di indirizzo operativo per la ottimale gestione della transizione dal vecchio al nuovo quadro giuridico-istituzionale.
Partendo da un esame, volto a considerare il quadro dell'occupazione giovanile in Italia nel confronto internazionale e comparato, di particolare rilevanza proprio al fine della individuazione dell'apprendistato quale miglior leva per favorire l'occupazione giovanile come dimostrano le esperienze tedesche in particolare, il testo offre poi un vero e proprio commentario degli articoli del nuovo TU non senza tralasciare l'esame delle novità normative in materia di tirocini e cioè l'articolo 11 del decreto legge n. 138 del 2011, convertito con modifiche in legge n. 148 del 2011, che ha introdotto alcune rilevanti novità in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui abuso ha sin qui penalizzato l’incremento qualitativo e quantitativo dei contratti di apprendistato e che in qualche modo ha rappresentato il completamento della riforma con il nuovo testo unico operata.
Il volume offre una guida operativa sul nuovo assetto normativo toccando tutti i profili di storia dell'istituto, lavoristici e contributivi.
Le tipologie di apprendistato vengono singolarmente e nel dettaglio analizzate da chi ha partecipato direttamente alle tappe evolutive del provvedimento legislativo e presentate alla platea dei datori di lavoro privati e pubblici quale volano per l'occupazione giovanile. Non a caso, peraltro, nel volume nella parte iniziale si dà voce alle parti sociali che hanno condiviso il percorso formale che ha portato all’emanazione del testo.
Ampio spazio viene dedicato anche al nuovo apprendistato trasversale dedicato ai lavoratori in mobilità (art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 167/2011) per la riqualificazione e il reimpiego di lavoratori espulsi dal ciclo produttivo.
Allo stesso modo il lettore è guidato nella individuazione sia dei profili sanzionatori che di quelli contributivi.
Il Commentario diviene per tal via utile strumento interpretativo per chi voglia affrontare una materia così complessa quale quella dell'apprendistato distintasi in passato per essersi collocata al centro di competenze incrociate di Stato, Regioni e contrattazione collettiva con la conseguenza di aver determinato più volte l'intervento della Corte Costituzionale per dirimere i conflitti instauratisi. La sua lettura consente a chi ha interesse operativo o culturale alla materia maggiore certezza di un approccio corretto alla medesima soprattutto in una fase transitoria come questa. (S. Toriello, M. Stancati).