INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Giurisprudenza - Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, n. 27249

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE VI CIVILE – SOTTOSEZIONE L – 22 DICEMBRE 2014, N. 27249Pres. CURZIO – Est. PAGETTA - C.I. srl. c. INPS+ 1.

Lavoro – Obblighi contributivi previdenziali e assistenziali – Omissione o infedele denuncia di rapporti di lavoro instaurati – Evasione contributiva – Sussistenza – Conseguenze.

In relazione agli obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS di rapporti di lavoro instaurati e retribuzioni erogate attraverso i modelli DM10 integra "evasione contributiva" della legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lett. b) e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della stessa norma, in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non pagare i contributi o i premi dovuti. Con la conseguenza che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento quindi, la propria buona fede.¹

Note

  • ¹ Cfr. Cass., 20 febbraio 2013, n. 4188; Cass., 25 giugno 2012 n. 10509, rispettivamente in Mass. Foro it. 2013 e 2012.


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