INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Giurisprudenza - Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – 5 gennaio 2015, n. 6Pres. STILE – Est. DE MARINIS – P.M. (MATERA (concl. diff.) – M.E. c. Ama spa e Inail.

Occasione di lavoro – Nozione – Infortunio - Indennizzabilità - Limiti.

In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione occasione di lavoro afferisce ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto, di modo che, ai sensi del dell'art. 2 T.U. n. 1124/1965 l'infortunio sul lavoro – ai fini della sua indennizzabilità - va esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro, c.d. rischio elettivo.¹

Note

  • ¹ In termini confr. Cass., 23 luglio 2012, n. 12779, Cass., 18 maggio 2009, n. 11417, rispettivamente in Riv. inf. mal. prof. 2012, II, 42 e 2009, II, 65.


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