Occasione di lavoro – Nozione – Infortunio - Indennizzabilità - Limiti.
In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, la nozione occasione di lavoro afferisce ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto, di modo che, ai sensi del dell'art. 2 T.U. n. 1124/1965 l'infortunio sul lavoro – ai fini della sua indennizzabilità - va esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro, c.d. rischio elettivo.¹Note
- ¹ In termini confr. Cass., 23 luglio 2012, n. 12779, Cass., 18 maggio 2009, n. 11417, rispettivamente in Riv. inf. mal. prof. 2012, II, 42 e 2009, II, 65.