Prevenzione infortuni – Misure antinfortunistiche – Predisposizione – Obbligo del datore di lavoro - Domanda di riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro - Oneri probatori a carico del lavoratore e del datore di lavoro – Distinguo.
L'obbligo di sicurezza, posto a carico del datore di lavoro in favore del lavoratore, è previsto in generale, con carattere atipico e residuale, dall'art. 2087 c.c., e la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c., è di carattere contrattuale, atteso che il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge, ai sensi dell'art. 1374 c.c., dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza e lo inserisce nel sinallagma contrattuale, con la conseguenza che il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini dell'art. 1218 c.c., circa l'inadempimento delle obbligazioni, da ciò discendendo che il lavoratore il quale agisca per il riconoscimento del danno differenziale da infortunio sul lavoro deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, l'esistenza del danno e il nesso causale tra quest'ultimo e la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile e, cioè di aver adempiuto interamente all'obbligo della sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.¹Note
- ¹ In senso conforme v. Cass. 17 febbraio 2009. n. 3786 in Mass. Foro it., 2009.