INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Giurisprudenza - Corte di Cassazione, Sezione IV Civile, n. 2455

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO – 15 GENNAIO 2014, N. 684 - Pres. ROSELLI - Est. TRIA – P.M. MASTROBERARDINO (concl. diff.) – B.S. c. Inail

Infortunio – Causa violenta – Stress lavorativo - Infarto conseguente allo – Accertamento della sussistenza di fattori patologi preesistenti non aventi origine professionale – Il giudice è tenuto a fare applicazione dell'art. 79 T.U. n. 1124/1965 - Portata.

In ipotesi di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve – anche d'ufficio – fare applicazione del T.U. n. 1124/1965, art. 79, secondo cui il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta formula Gabrielli – espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine al lavoro residuato dopo l'infortunio (sottraendo) – senza che abbia rilievo la circostanza che l'inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo-funzionale.¹

Note

  • ¹Fra molte cfr. Cass., 2 febbraio 2012 n. 1890; Cass., 24 febbraio 2010; Cass. 30 luglio 2003, n. 11703, rispettivamente in Mass. Foro it. 2012, 2010 e 2003.


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