Lavoro – Attività detenute all'estero e lavori irregolari - Contributi – Omissione – Sanzioni – Art. 36-bis , comma 7, lettera a) Decreto legge n. 223/2006 – Illegittimità costituzionale. Occupazione e mercato del lavoro – Illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, d.Lgs. 296/2006 – Infondatezza della questione.
1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36-bis,comma 7, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per ilcontenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasionefiscale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dellalegge 4 agosto 2006, n. 248, che ha modificato l'art. 3, comma 3, deldecreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per ilcompletamento delle operazioni di emersione di attivita' detenuteall'estero e di lavoro irregolare), convertito, con modificazioni,dall'art. 1, comma 1, della legge del 23 aprile 2002, n. 73, nellaparte in cui stabilisce: «L'importo delle sanzioni civili connesseall'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascunlavoratore di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore aeuro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazionelavorativa accertata»; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita'costituzionale dell'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia dioccupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003,n. 30), come modificato dall'art. 1, comma 911, della legge 27dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalTribunale di Bologna, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata inepigrafe. ¹Note
- ¹L'ordinanza del 28 maggio 2012 sollevata dal Tribunale di Bologna è pubblicata in Mass. Foro it. 2012. Sulla differenza tra sanzioni civili e sanzioni amministrative v. Cass., 19 giugno 2009 n. 14475 in Mass. Foro it. 2009.