INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Operazioni di spinta e traino

Come tutte le attività lavorative responsabili di determinare patologie muscolo-scheletriche, la movimentazione manuale eseguita trainando o spingendo un oggetto (con o senza ruote), se condotta in assenza di requisiti ergonomici (condizioni non ottimali e di tempi di recupero insufficienti), può creare i presupposti per determinare lesioni a carico delle strutture degli arti superiori e della schiena.
L’impiego dei carrelli o di attrezzature munite di ruote è comune in molti settori produttivi e può essere richiesto per il trasporto dei materiali all’interno dei diversi reparti di un’azienda, nelle attività di magazzinaggio e nei reparti di degenza ospedalieri per effettuare il trasporto dei pazienti.
Un improprio impiego di un carrello può comportare concreti rischi di sovraccaricare l’apparato muscolo-scheletrico e, conseguentemente, può aumentare la probabilità di maturare, in un periodo medio-lungo, patologie da sovraccarico biomeccanico.
Lesioni a carico del complesso muscolo-tendineo dell’articolazione scapolo-omerale o a danno delle strutture ossee o fibro-cartilaginee dei dischi intervertebrali, epicondiliti, neuropatie localizzate nell’articolazione del polso, rappresentano l’insieme delle possibili patologie per le quali la causa lavorativa può rivelarsi determinante qualora l’azione di traino (o di spinta) sia eseguita con modalità e mezzi non adeguati a compensare lo sforzo compiuto.
Progettare o riprogettare attività lavorative che comportino attività di traino o di spinta di carrelli significa rendere accettabile lo sforzo esercitato durante le operazioni di movimentazione del materiale e, pertanto, ridurre la fatica per l'operatore. Per tale motivo è importante valutare ed esaminare nel dettaglio tutti gli elementi che concorrono a determinare il sovraccarico biomeccanico. Oltre alle caratteristiche dei carichi movimentati nel corso di una giornata di lavoro, che comunque non rappresentano gli unici fattori in grado di condizionare lo sforzo esercitato, vanno considerate:

  • la frequenza delle azioni;
  • la forza applicata;
  • la tecnica impiegata per la movimentazione (che influenza la postura dei diversi distretti articolari);
  • la durata delle operazioni;
  • le caratteristiche individuali dell’operatore (età, sesso, abilità, esperienza, ecc.);
  • le caratteristiche ambientali in cui viene svolta l’attività lavorativa (microclima, illuminazione, ecc.);
  • l’organizzazione del lavoro (distanza da percorrere, caratteristiche del sistema di trasporto, spazio a disposizione, ecc.).
L’entità del carico movimentato, la postura assunta, la durata richiesta dal compito e le caratteristiche dell’ambiente di lavoro condizionano il determinismo del rischio: per tale motivo è necessario approfondire l’analisi di questi fattori al fine di valutare il grado di sicurezza collegato alla movimentazione manuale.

Valutazione del rischio

L’articolo 15 del d.lgs. 81/2008 disciplina le misure generali di tutela, tra le quali figura, al comma 1, lettera a, la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; questa è compito non delegabile del datore di lavoro.
Nel caso specifico delle attività lavorative comportanti operazioni di spinta o di traino di un carico, si deve fare riferimento al titolo VI (movimentazione manuale dei carichi) del suddetto decreto. L’articolo 168 sancisce che la valutazione deve essere effettuata, se possibile anche in fase di progettazione, tenendo conto dell'allegato XXXIII; in quest’ultimo sono indicati gli elementi di riferimento relativi alle attività in questione: caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell’ambiente di lavoro, esigenze connesse all’attività e fattori individuali di rischio.
Il comma 3 dell’articolo 168 individua, quali criteri di riferimento per la valutazione dei rischi, le norme tecniche (ove applicabili) o, in subordine, le buone prassi e le linee guida. A questo proposito, l’allegato XXXIII indica la norma tecnica ISO 11228-2, relativa alle operazioni di spinta e di traino di un carico, quale riferimento primario per la valutazione in questione. Nella valutazione dei rischi occorre tenere conto delle modifiche apportate dal ISO/TR 12295.

Ultimo aggiornamento: 12/03/2018