INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Movimentazione manuale dei carichi

Differenti comparti produttivi comportano la necessità da parte dell’operatore di effettuare attività di movimentazione manuale di carichi. Questi, fortemente eterogenei per pesi e dimensioni, possono essere movimentati seguendo modalità, geometrie e frequenze assai diversificate in base alle singole necessità lavorative. Certamente la suddetta attività implica un impegno fisico anche gravoso da parte dell’operatore, con il coinvolgimento in particolare delle strutture osteo-muscolari della colonna vertebrale.

Proprio la movimentazione di carichi può rappresentare una delle cause favorenti l’insorgenza di disturbi e patologie a livello di tale distretto anatomico. Necessario quindi procedere ad una corretta valutazione del rischio da movimentazione manuale di carichi, al fine dell’attuazione di idonei interventi di prevenzione e protezione che vadano a mitigare, se non annullare, eventuali danni a carico degli operatori.

Verranno di seguito fornite una serie di informazioni circa la problematica in esame per vari ambiti produttivi, indicando in proposito, oltre che i riferimenti normativi, anche quanto suggerito dalla letteratura tecnica di settore e da norme tecniche sulla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Normativa

Il legislatore già dai primi decenni del novecento ha prodotto alcuni provvedimenti inerenti la limitazione delle attività di movimentazione manuale di carichi negli ambienti di lavoro per particolari categorie quali le donne ed i fanciulli (legge n. 653 del 26 aprile 1934, legge n. 977 del 17 ottobre 1967).

Nel 1994, con l’emanazione del d.lgs n. 626, recepimento di otto Direttive Europee riguardanti il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori, è stata affrontata in maniera maggiormente organica la problematica inerente la movimentazione manuale di carichi. Difatti, nel suddetto decreto erano presenti il Titolo V con l’allegato VI, espressamente dedicati a tale argomento, con specifiche indicazioni riguardo il campo di applicazione e la definizione di movimentazione manuale di carichi (art. 47), oltre che gli obblighi del datore di lavoro (art. 48) e la necessità di garantire ai lavoratori l’informazione e la formazione (art. 49). Nell’allegato VI erano riportati una serie di elementi di riferimento relativi alla movimentazione manuale di carichi – caratteristiche del carico, sforzo fisico richiesto, caratteristiche dell’ambiente di lavoro, esigenze connesse all’attività e fattori individuali di rischio. Fra le caratteristiche del carico era riportata l’indicazione di 30 kg alla voce “il carico è troppo pesante”, che ha causato nel corso degli anni una serie di fraintendimenti circa i limiti massimi di peso sollevabili dai lavoratori.

Il d.p.r. n. 459 del 24 luglio 1996 (“Direttiva Macchine”) non faceva alcun riferimento specifico alla problematica della movimentazione manuale di carichi, ma citava le Norme Armonizzate. Fra queste, pur non essendo indicate direttamente dal suddetto d.p.r., quelle della famiglia EN 1005 riguardanti la “Sicurezza del macchinario – Prestazione fisica umana” ed in particolare la UNI EN 1005-2 relativa alla “Movimentazione manuale di macchinario e di parti componenti il macchinario”. Quest’ultima fornisce una serie di condizioni operative vincolanti affinché il rischio di movimentazione manuale derivante dall’uso della macchina progettata risulti essere assente o il minore possibile. In particolare la Norma, oltre che illustrare come procedere alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi, consente una serie di approfondimenti per l’analisi di specifiche modalità operative, quali la movimentazione di un carico da parte di due operatori ed il sollevamento/abbassamento di un carico con un solo arto superiore.

Il d.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 dedica il Titolo VI e l’Allegato XXXIII, alla movimentazione manuale di carichi. Pur riprendendo l’impostazione del d.lgs n. 626/1994, introduce alcune significative novità essenzialmente riguardanti il concetto di patologie da sovraccarico biomeccanico, gli obblighi del datore di lavoro ed il riferimento all’utilizzo di Norme Tecniche della serie ISO 11228 o buone prassi o linee guida al fine dell’analisi e della gestione del rischio da sovraccarico biomeccanico. Il suddetto decreto legislativo è stato poi aggiornato dal d.lgs. n. 106/2009, comunque non sugli aspetti tecnici sostanziali né specificatamente per quanto concerne la trattazione della movimentazione manuale dei carichi.

Riferimenti normativi

  • Legge n. 653 del 26 aprile 1934: Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli
  • Legge n. 977 del 17 ottobre 1967: Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti
  • D.lgs. n. 626/94: Attuazione delle direttive 89391CEE, 89654CEE, 89655CEE, 89656CEE, 90269CEE, 90270CEE, 90394CEE e 90679CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
  • D.p.r. n. 459 del 24 luglio 1996: Regolamento per l’attuazione delle direttive 89392CEE, 91368CEE, 9344CEE e 9368CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
  • D.lgs. n. 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • D.lgs. n. 106/09: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ultimo aggiornamento: 30/04/2019