La legislazione prevede espressamente che le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ovvero messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto siano conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08.
A questo gruppo di attrezzature appartengono ad esempio:
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macchine, apparecchi, utensile o impianti di processo messi a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 21/09/1996;
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macchine ordinarie da ufficio messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 31/12/1996;
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apparecchi a pressione messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente il 30/05/2002;
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trabattelli e scale, in quanto costruite in assenza di disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Per gli specifici approfondimenti si rimanda alle sezioni dedicate.
Queste attrezzature di lavoro non recano marcatura CE, sono prive di dichiarazione di conformità CE e, in molti casi, risultano carenti di supporti informativi per l’uso e la manutenzione.
Il datore di lavoro in questo caso deve corredare l’attrezzatura di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione.
È importante rilevare che la norma prevede che chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio non marcati CE attesti, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del d.lgs. 81/08.
Quanto sopra non vale nel caso in cui dette attrezzature abbiano subito, nel corso del loro utilizzo, modifiche "sostanziali", intese come modifiche delle modalità d'utilizzo e delle prestazioni previste dal fabbricante originale. In questo caso le attrezzature devono essere assoggettate dal datore di lavoro a nuova messa in servizio ossia a una nuova procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive comunitarie di prodotto pertinenti.
Per le macchine questa procedura di valutazione di conformità è declinata dall’art. 3 del d.lgs. 17/2010 e s.m.i..
Particolare trattazione meritano i trattori agricoli che risultano omologati seguendo la direttiva 2003/37/CE e il regolamento UE 167/2013 e non recano la marcatura CE. Queste attrezzature di lavoro, se omologate ai sensi della direttiva 2003/37/CE, dal 1 gennaio 2010 al 1 gennaio 2018, devono rispondere anche alla direttiva macchine (2006/42/CE) e recheranno marcatura CE. Un maggiore approfondimento richiedono i trattori su cingoli (vedere pagina dedicata ai trattori in questa stessa area tematica di Conoscere il rischio).
Un trattore agricolo o forestale è da intendersi “qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell’attività agricola o forestale” (direttiva 74/150/CEE del 4 marzo 1974, recepita nel nostro ordinamento dalla legge n. 572/1977).
Generalmente i trattori, prima della loro commercializzazione, sono omologati; l’omologazione oltre a riguardare aspetti correlati alla circolazione stradale prende in considerazione anche il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute, senza recare la marcatura CE.
Le direttive 74/150/CEE, riferita esclusivamente ai trattori agricoli o forestali a ruote, e 2003/37/CE (anche questa da riferirsi ai trattori agricoli o forestali a ruote) ed il regolamento UE 167/2013 (riferito ai trattori agricoli o forestali a ruote e, facoltativamente, a quelli a cingoli) hanno negli anni uniformato in tutta Europa comuni prescrizioni di carattere costruttivo per garantire la sicurezza della circolazione stradale nonché la sicurezza sul lavoro per quanto concerne la costruzione di tali veicoli.
In Italia, fino al 7 maggio 1997 si consentì, in deroga a quanto sopra, anche di effettuare omologazioni cosiddette “nazionali” di trattori agricoli o forestali in base alle norme del codice della strada di cui al d.p.r. 15 giugno 1959 n. 393 e alle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro (es. d.p.r. 547/55).
È necessario, per quanto attiene il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute e la presenza della marcatura CE per i trattori, fornire alcune precisazioni.
La direttiva 2003/37/CE non aveva raggiunto la completa trattazione di tutti i rischi connessi con l’uso dei trattori agricoli o forestali e, quindi, per una completa trattazione dei requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute la Commissione europea intervenne con la nuova “direttiva macchine” (2006/42/CE), facendo rientrare i trattori agricoli o forestali nel suo campo di applicazione per i rischi che non erano ancora stati trattati dalla direttiva 2003/37/CE.
Pertanto il fabbricante di un trattore, a partire dal 29 dicembre 2009 (in Italia dal 6 marzo 2010), data di entrata in vigore della nuova direttiva macchine, doveva verificare la conformità dello stesso ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I della direttiva macchine relativi ai rischi pertinenti, apporre la marcatura CE sul trattore e approntare una dichiarazione CE di conformità a tali requisiti.
Tenuto conto di quanto sopra il trattore agricolo o forestale rientrava quindi nel campo di applicazione di due direttive diverse, una di carattere “omologativo”, la 2003/37/CE, e l’altra di carattere certificativo, la 2006/42/CE.
Con l’emanazione del regolamento UE 167/2013, obbligatorio per le nuove omologazioni di trattori agricoli o forestali a ruote effettuate a partire dal 1 gennaio 2016 e per tutte le omologazioni di trattori agricoli o forestali a ruote a partire dal 1 gennaio 2018, tale doppio regime è cessato.
Occorre inoltre inquadrare le attività omologative da condurre su trattori agricoli o forestali a cingoli per i quali nella tabella che segue si riportano gli ultimi riferimenti legislativi e temporali applicabili.
Riferimenti legislativi e temporali applicabili ai trattori agricoli o forestali a cingoli |
Riferimento legislativo |
Periodo |
Documentazione |
Direttiva 98/37/CE |
dal 21 settembre 1996 al 28 dicembre 2009 |
Dichiarazione CE di conformità |
Direttiva 2006/42/CE |
dal 29 dicembre 2009* |
Dichiarazione CE di conformità |
* la direttiva 2006/42/CE è entrata in vigore in Italia a partire dal 6 marzo 2010 (d. lgs. 17/2010) |
in alternativa |
Riferimento legislativo |
Periodo |
Documentazione |
Regolamento UE 167/2013 |
dal 1 gennaio 2016 |
Certificato di conformità al tipo omologato e/o allegato tecnico |
Ultimo aggiornamento: 08/06/2022