Questa sezione fornisce una breve sintesi delle informazioni sul regolamento europeo n.1907 del 2006, comunemente denominato REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemical substances), che ha apportato numerosi cambiamenti nella legislazione comunitaria inerente la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo delle sostanze chimiche (in quanto tali o in quanto componenti di miscele) in Europa ed ha interessato tutti, dai produttori, ai distributori, agli utilizzatori a valle.
L’obiettivo prioritario alla base dell’emanazione del regolamento REACH è stato il raggiungimento di un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, attraverso una migliore e più rapida identificazione delle proprietà delle sostanze chimiche e delle loro miscele, avendo, allo stesso tempo, di mira l’aumento della competitività dell'industria chimica europea.
Nell’ambito della tutela globale di ogni lavoratore contro i rischi e i danni connessi all'attività lavorativa, l’Inail guarda con particolare attenzione e interesse all'attuazione del REACH, la cui applicazione è in grado di aumentare le conoscenze nel campo dell'igiene industriale, migliorare la qualità e la completezza delle informazioni sulle sostanze e di gettare le basi per una sensibile diminuzione delle patologie professionali.
La circolazione delle informazioni, inoltre, è in grado di realizzare una valutazione più accurata degli scenari di esposizione relativi all'uso in sicurezza delle sostanze chimiche e delle loro miscele e una maggiore responsabilizzazione delle figure coinvolte nella salvaguardia della salute dei lavoratori.
Regolamento Reach
Sostituzione di sostanze pericolose
Il principio di sostituzione degli agenti chimici pericolosi per la salute dei lavoratori con altri che non lo sono o lo sono meno come misura prevenzionale è stato rafforzato dall’entrata in vigore del regolamento Reach, che presenta uno degli aspetti più innovativi nella cosiddetta procedura di autorizzazione: le sostanze definite “estremamente preoccupanti” (Svhc) e incluse nell’allegato XIV non potranno più essere immesse sul mercato né utilizzate dopo la data indicata nello stesso allegato, senza una specifica autorizzazione all’uso.
In base all’articolo 57 del regolamento Reach le Svhc includono:
In base all’articolo 57 del regolamento Reach le Svhc includono:
- sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione di categoria 1A o 1B (allegato I del regolamento Clp)
- sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (Pbt) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), secondo i criteri di cui all’allegato XIII del regolamento Reach
- sostanze aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino o che danno adito a un livello di preoccupazione equivalente a quella suscitata dalle altre sostanze indicate ai punti precedenti.
- Misure di gestione del rischio come la sostituzione e strumenti utili allo scopo: l’esempio delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS)
E. Barbassa, in Atti del convegno “REACH-OSH_2019 Valutazione del rischio”, pagg. 177-187
Allegati
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Integrazione e rafforzamento della sostituzione e delle misure di gestione del rischio nell’uso delle sostanze Svhc: il caso del triossido di cromo
E. Barbassa, in Atti del convegno REACHOSH_2021 – Sicurezza chimica (.pdf - 683 kb)
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Sostituzione delle sostanze Svhc: l’opportunità offerta dalle banche dati disponibili in letteratura
E. Barbassa, M.R. Fizzano, in Atti del convegno Reach 2016 (.pdf - 311 kb)
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Sostituzione delle sostanze estremamente preoccupanti nel Reach ed impatto sulle malattie professionali
E. Barbassa, Atti del IX seminario Contarp (.pdf - 74 kb)
Ultimo aggiornamento: 17/03/2022