Questa sezione fornisce una breve sintesi delle informazioni sul regolamento europeo n.1907 del 2006, comunemente denominato REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemical substances), che ha apportato numerosi cambiamenti nella legislazione comunitaria inerente la produzione, la commercializzazione e l’utilizzo delle sostanze chimiche (in quanto tali o in quanto componenti di miscele) in Europa ed ha interessato tutti, dai produttori, ai distributori, agli utilizzatori a valle.
L’obiettivo prioritario alla base dell’emanazione del regolamento REACH è stato il raggiungimento di un alto livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, attraverso una migliore e più rapida identificazione delle proprietà delle sostanze chimiche e delle loro miscele, avendo, allo stesso tempo, di mira l’aumento della competitività dell'industria chimica europea.
Nell’ambito della tutela globale di ogni lavoratore contro i rischi e i danni connessi all'attività lavorativa, l’Inail guarda con particolare attenzione e interesse all'attuazione del REACH, la cui applicazione è in grado di aumentare le conoscenze nel campo dell'igiene industriale, migliorare la qualità e la completezza delle informazioni sulle sostanze e di gettare le basi per una sensibile diminuzione delle patologie professionali.
La circolazione delle informazioni, inoltre, è in grado di realizzare una valutazione più accurata degli scenari di esposizione relativi all'uso in sicurezza delle sostanze chimiche e delle loro miscele e una maggiore responsabilizzazione delle figure coinvolte nella salvaguardia della salute dei lavoratori.
Regolamento Reach
Principali adempimenti Reach
Con l’introduzione del regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemical substances) è stato creato un sistema legislativo, valido per tutte le sostanze chimiche, nuove ed esistenti, nel quale la valutazione e gestione del rischio chimico sono compito dell’Industria, che deve fornire appropriate informazioni sulle proprietà chimico – fisiche e tossicologiche a coloro che le utilizzano.
I soggetti coinvolti nel processo REACH sono:
- fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita in UE che fabbrica o estrae una sostanza in uno o più Stati Membri;
- produttore di articoli: ogni persona fisica o giuridica stabilita in UE che produce o assembla un articolo in uno o più Stati Membri;
- importatore (di sostanze e articoli): ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione.
- utilizzatore a valle (DU): ogni utilizzatore industriale di sostanze chimiche, sia come formulatore di preparati (ad es.: vernici, detersivi..), utilizzatore di chemicals (ad es.: oli o lubrificanti in processi industriali) o produttore di articoli (ad es.: componenti elettronici). I distributori e i consumatori non sono considerati utilizzatori a valle.
- distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita ad immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, ai fini della sua vendita a terzi.
Tutti i soggetti coinvolti sono chiamati ad adempiere a precisi obblighi normativi tra cui quello, del tutto innovativo, dello scambio di informazioni attraverso la collaborazione tra aziende e la condivisione di dati e informazioni sulle sostanze/miscele; ciò con lo scopo di migliorare nello specifico le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, e più in generale la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi conseguenti all’uso delle sostanze chimiche.
Nei file di approfondimento sono illustrati gli adempimenti dei diversi soggetti coinvolti dall’applicazione del regolamento.
Allegati
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Adempimenti distributori
(.pdf - 442 kb)
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Adempimenti produttori e importatori
(.pdf - 452 kb)
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Adempimenti utilizzatori a valle
(.pdf - 451 kb)
Ultimo aggiornamento: 17/03/2022