INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Regolamento Clp

Il regolamento CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging – Classificazione, Etichettatura, Imballaggio) è entrato in vigore nell’Unione europea il 20 gennaio 2009, introducendo un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che ha abrogato, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 67/548/CEE (Dsp: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (Dpp: Direttiva sui preparati pericolosi).

L’obiettivo del regolamento CLP è l’armonizzazione dei criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e delle norme relative alla loro etichettatura e imballaggio al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle loro miscele, rafforzando di conseguenza anche la competitività e l'innovazione.

Il regolamento CLP si propone inoltre di garantire la protezione degli animali, limitando la sperimentazione sugli stessi solo ai casi in cui non esistano dati di letteratura e prove alternative che producano risultati di adeguata affidabilità e qualità.

In generale l’applicazione del regolamento CLP consente di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti.

Tali proprietà comprendono i pericoli di natura fisica per la sicurezza, i pericoli per la salute dell'uomo e i pericoli per l'ambiente, compresi quelli per lo strato di ozono.

Allegati

Classificazione

La classificazione di una sostanza o di una miscela dà indicazioni qualitative circa la pericolosità della stessa in relazione alle persone e all’ambiente che ne sono esposti e riflette il tipo e la gravità dei pericoli ad essa associati.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling, Packaging), analogamente a quanto previsto dal GHS, il “Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche” dell’ONU, prevede dei criteri per la classificazione di pericolo delle sostanze e delle miscele. Il regolamento CLP ha adottato la maggior parte delle categorie di pericolo del GHS dell'ONU, ma non è identico ad esso.

Alcune classi di pericolo del regolamento CLP, infatti, come ad esempio la classe “Pericoloso per lo strato di ozono”, derivano dalle precedenti direttive 67/548/CEE (direttiva sulle sostanze pericolose: DSP) e 1999/45/CE (direttiva sui preparati pericolosi: DPP); si ricorda che le suddette direttive sono state completamente abrogate a partire dal 1 giugno 2015.

Per le sostanze la classificazione può essere effettuata in due modi, ricorrendo alla:
  • classificazione armonizzata, riportata nell’allegato VI del regolamento CLP, che si applica in generale soltanto per le sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (sostanze CMR) e sensibilizzanti delle vie respiratorie;
  • autoclassificazione, ovvero sulla base delle informazioni disponibili, anche ottenute attraverso nuove prove, purché adeguate, attendibili e scientificamente valide.
Le classificazioni armonizzate per le sostanze sono riportate nella tabella 3.1 dell'allegato VI del regolamento CLP.
Solo le Autorità competenti degli Stati membri possono proporre:
  • la revisione di una voce armonizzata esistente, per qualsiasi sostanza che rientri nell’ambito di applicazione del regolamento CLP;
  • quando una sostanza è una sostanza attiva utilizzata in biocidi o prodotti fitosanitari.
Il regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 (G.U. dell'Unione europea L195 del 20/07/2016) ha soppresso, con effetto dal 1 giugno 2017, la tabella 3.2 dell'allegato VI che elencava le sostanze pericolose oggetto di una classificazione e un'etichettatura armonizzate sulla base dei criteri di cui all'allegato VI della DSP.
La classificazione delle miscele, al contrario, ha luogo sempre per autoclassificazione, applicando i criteri stabiliti dal regolamento CLP.

Ogni fornitore di un comparto industriale rimane responsabile pienamente della classificazione, dell’etichettatura e dell’imballaggio delle sostanze e miscele che immette sul mercato, nonché del rispetto delle prescrizioni previste dal regolamento CLP.

I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle sono chiamati ad adottare tutte le misure ragionevoli e disponibili per venire a conoscenza di nuove informazioni scientifiche o tecniche che possono influenzare la classificazione delle sostanze o miscele che immettono sul mercato; sulla base di queste informazioni essi procedono eventualmente ad una loro riclassificazione.

Nei file allegati a questa pagina vengono affrontati con maggior dettaglio gli argomenti della classificazione armonizzata e dell’autoclassificazione.

Allegati

Ultimo aggiornamento: 03/11/2021