Il regolamento CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging – Classificazione, Etichettatura, Imballaggio) è entrato in vigore nell’Unione europea il 20 gennaio 2009, introducendo un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che ha abrogato, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 67/548/CEE (Dsp: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (Dpp: Direttiva sui preparati pericolosi).
L’obiettivo del regolamento CLP è l’armonizzazione dei criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e delle norme relative alla loro etichettatura e imballaggio al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle loro miscele, rafforzando di conseguenza anche la competitività e l'innovazione.
Il regolamento CLP si propone inoltre di garantire la protezione degli animali, limitando la sperimentazione sugli stessi solo ai casi in cui non esistano dati di letteratura e prove alternative che producano risultati di adeguata affidabilità e qualità.
In generale l’applicazione del regolamento CLP consente di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti.
Tali proprietà comprendono i pericoli di natura fisica per la sicurezza, i pericoli per la salute dell'uomo e i pericoli per l'ambiente, compresi quelli per lo strato di ozono.
Regolamento Clp
Principali adempimenti
In base al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP – Classification, Labelling, Packaging), i fornitori di sostanze e miscele e i produttori o importatori di taluni articoli specifici sono tenuti ad applicare, seguendo un preciso scadenziario, le regole di classificazione, etichettatura ed imballaggio stabilite dal regolamento stesso.
Tra i fornitori di sostanze e miscele sono inclusi i fabbricanti di sostanze, gli importatori di sostanze o miscele, gli utilizzatori a valle, compresi i formulatori ed i reimportatori, e i distributori, compresi i rivenditori al dettaglio, che immettono sul mercato sostanze o miscele.
Nella classificazione di una sostanza o miscela pericolosa i distributori e gli utilizzatori a valle possono usare la classificazione derivata da un attore della catena di approvvigionamento a condizione che non ne modifichino la composizione.
Le sostanze e le miscele possono essere immesse sul mercato solo se rispettano il regolamento CLP.
Nel file allegato sono illustrati gli adempimenti che competono ai diversi soggetti coinvolti dall’applicazione del regolamento CLP, incluso l’obbligo di notifica delle sostanze nell’Inventario delle classificazioni e delle etichettature predisposto dall’ECHA (European CHemical Agency).
Tra i fornitori di sostanze e miscele sono inclusi i fabbricanti di sostanze, gli importatori di sostanze o miscele, gli utilizzatori a valle, compresi i formulatori ed i reimportatori, e i distributori, compresi i rivenditori al dettaglio, che immettono sul mercato sostanze o miscele.
Nella classificazione di una sostanza o miscela pericolosa i distributori e gli utilizzatori a valle possono usare la classificazione derivata da un attore della catena di approvvigionamento a condizione che non ne modifichino la composizione.
Le sostanze e le miscele possono essere immesse sul mercato solo se rispettano il regolamento CLP.
Nel file allegato sono illustrati gli adempimenti che competono ai diversi soggetti coinvolti dall’applicazione del regolamento CLP, incluso l’obbligo di notifica delle sostanze nell’Inventario delle classificazioni e delle etichettature predisposto dall’ECHA (European CHemical Agency).
Ultimo aggiornamento: 03/11/2021