Il regolamento CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging – Classificazione, Etichettatura, Imballaggio) è entrato in vigore nell’Unione europea il 20 gennaio 2009, introducendo un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele che ha abrogato, a partire dal 1° giugno 2015, le direttive 67/548/CEE (Dsp: Direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (Dpp: Direttiva sui preparati pericolosi).
L’obiettivo del regolamento CLP è l’armonizzazione dei criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e delle norme relative alla loro etichettatura e imballaggio al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle loro miscele, rafforzando di conseguenza anche la competitività e l'innovazione.
Il regolamento CLP si propone inoltre di garantire la protezione degli animali, limitando la sperimentazione sugli stessi solo ai casi in cui non esistano dati di letteratura e prove alternative che producano risultati di adeguata affidabilità e qualità.
In generale l’applicazione del regolamento CLP consente di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti.
Tali proprietà comprendono i pericoli di natura fisica per la sicurezza, i pericoli per la salute dell'uomo e i pericoli per l'ambiente, compresi quelli per lo strato di ozono.
Regolamento Clp
Etichettatura
Le etichette poste sulle confezioni dei prodotti chimici sono una fonte di informazione sulla loro pericolosità; esse hanno lo scopo di evidenziare gli eventuali rischi a cui si è esposti durante l’uso e indicare le precauzioni da prendere per il corretto utilizzo, conservazione e smaltimento.
La forma dell’etichetta, le sue dimensioni, la presenza di simboli e frasi specifiche sono oggetto di specifiche normative. In questa sezione sono approfonditi i dettami sull’etichettatura previsti dal regolamento CE n. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging), che ha sancito un progressivo mutamento dell’etichettatura e dell’imballaggio dal 2009 fino a dicembre 2017, quando sono state totalmente abrogate le precedenti disposizioni.
Ad oggi, ai sensi del regolamento CLP, l’imballaggio contenente sostanze o miscele deve essere etichettato quando:
L'etichetta va apposta saldamente sull'imballaggio e deve poter essere letta orizzontalmente quando l'imballaggio è posto in condizioni normali. Il colore e la presentazione dell'etichetta devono essere tali da renderne chiaramente visibili i pittogrammi; le informazioni contenute nell'etichetta devono essere facilmente leggibili e indelebili.
Secondo la nuova normativa l’etichetta apposta sulla confezione deve contenere le seguenti informazioni:
La forma dell’etichetta, le sue dimensioni, la presenza di simboli e frasi specifiche sono oggetto di specifiche normative. In questa sezione sono approfonditi i dettami sull’etichettatura previsti dal regolamento CE n. 1272/2008 (CLP - Classification, Labelling and Packaging), che ha sancito un progressivo mutamento dell’etichettatura e dell’imballaggio dal 2009 fino a dicembre 2017, quando sono state totalmente abrogate le precedenti disposizioni.
Ad oggi, ai sensi del regolamento CLP, l’imballaggio contenente sostanze o miscele deve essere etichettato quando:
- la sostanza è classificata come pericolosa;
- la miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra di determinate soglie.
L'etichetta va apposta saldamente sull'imballaggio e deve poter essere letta orizzontalmente quando l'imballaggio è posto in condizioni normali. Il colore e la presentazione dell'etichetta devono essere tali da renderne chiaramente visibili i pittogrammi; le informazioni contenute nell'etichetta devono essere facilmente leggibili e indelebili.
Secondo la nuova normativa l’etichetta apposta sulla confezione deve contenere le seguenti informazioni:
- nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori;
- quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo messo a disposizione;
- identificatori di prodotto (nome e numeri);
- eventuali pittogrammi di pericolo;
- avvertenze, se ve ne sono;
- indicazioni di pericolo, se ve ne sono;
- eventuali consigli di prudenza;
- informazioni supplementari, se necessarie.
Allegati
-
Pittogrammi - 2021
(.pdf - 465 kb)
-
Indicazioni di pericolo - 2021
(.pdf - 379 kb)
-
Consigli di prudenza - 2021
(.pdf - 425 kb)
Ultimo aggiornamento: 03/11/2021