INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Misure di prevenzione e protezione

Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione.
Nel caso del rischio chimico, il d.lgs. 81/2008 distingue le misure di carattere generale (art. 224) da quelle di carattere specifico (art. 225).
Le misure di carattere generale sono:

  • progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro
  • fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate
  • riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
  • riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione
  • misure igieniche adeguate
  • riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione
  • metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Le misure di carattere specifico vanno implementate se il risultato della valutazione del rischio (inserire link alla pagina “Valutazione del rischio”) mostra un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
La misura più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con altri che, nelle condizioni di uso, non lo sono o lo sono meno.
Quando la natura dell’attività non lo consente, la riduzione del rischio va cercata attraverso:
  • progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;
  • appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc.);
  • misure di protezione individuale, compresi i DPI;
  • misurazione periodica degli agenti pericolosi;
  • sorveglianza sanitaria.
I principi generali di prevenzione e l’art. 15 del d.lgs. 81/2008 dispongono la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di tipo individuale.
La tipologia di interventi per il contenimento dell’esposizione ad agenti chimici può essere, quindi, di diversa natura ma il ricorso ai DPI è opportuno solo se le altre misure non garantiscono la protezione dei lavoratori.

Ultimo aggiornamento: 12/07/2022