Dalla valutazione del rischio consegue l’adozione di misure di prevenzione e protezione.
Nel caso del rischio chimico, il d.lgs. 81/2008 distingue le misure di carattere generale (art. 224) da quelle di carattere specifico (art. 225).
Le misure di carattere generale sono:
- progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro
- fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate
- riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
- riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione
- misure igieniche adeguate
- riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione
- metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
La misura più importante è la sostituzione dell’agente pericoloso o del processo con altri che, nelle condizioni di uso, non lo sono o lo sono meno.
Quando la natura dell’attività non lo consente, la riduzione del rischio va cercata attraverso:
- progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati;
- appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio (aspirazioni localizzate, cappe, schermi, etc.);
- misure di protezione individuale, compresi i DPI;
- misurazione periodica degli agenti pericolosi;
- sorveglianza sanitaria.
La tipologia di interventi per il contenimento dell’esposizione ad agenti chimici può essere, quindi, di diversa natura ma il ricorso ai DPI è opportuno solo se le altre misure non garantiscono la protezione dei lavoratori.