INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del d.lgs. 81/2008): 
  • eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno
  • utilizzare un sistema chiuso 
  • ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (allegato XLIII del D. Lgs 81/2008).
Quando si effettua la valutazione?
PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI. 
 
Come si effettua la valutazione?
Occorre considerare e stimare:
  • le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza
  • i quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione 
  • le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea
Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio deve essere molto attenta ed approfondita.
La valutazione del rischio di esposizione professionale dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in:
lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici.
lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale. 
La conoscenza dei valori di riferimento è importante nel definire il limite inferiore cui si deve tendere quando si propongono misure preventive in un luogo di lavoro, e diventa fondamentale nel caso di sostanze per le quali non è scientificamente sempre corretto definire un valore soglia di tossicità, quali sostanze teratogene, mutagene o cancerogene. Nel caso di lavoratori che utilizzano sostanze a tossicità non nota, il lavoro non deve comportare alcun rischio aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’esposizione ambientale e dalle abitudini di vita. 
I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
 
Cosa si riporta nel DVR?
Nel DVR devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
  • elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegate
  • quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotte, utilizzate, o presenti come impurità o sottoprodotti
  • numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
  • stima dell'esposizione dei suddetti lavoratori
  • misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati
  • indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e delle miscele eventualmente utilizzate come sostituti

Limiti di rilevabilità e quantificazione

Il limite di rilevabilità ed il limite di quantificazione sono un’importante caratteristica del metodo analitico che identifica il limite inferiore di concentrazione sotto il quale il campione non può essere rilevato o quantificato con sufficiente probabilità statistica.

Il limite di rilevabilità (in inglese detection limit o limit of detection, indicato comunemente con gli acronimi inglesi Dl e Lod), è il valore misurato, ottenuto con una procedura di misura assegnata, per il quale la probabilità di dichiarare erroneamente l'assenza di una componente costituente un materiale è β, essendo data la probabilità α di dichiarare erroneamente la sua presenza; la Iupac raccomanda valori di α e β uguali a 0,05, (figura 1).
 
Figura n. 1 - LOQ e LOD
Figura n. 1 - Loq e Lod
 
Quando un segnale è maggiore del limite di rilevabilità possiamo dire che l’analita è presente nel campione, ma per stabilire il limite oltre il quale è legittimo eseguire misure quantitative è necessario definire il limite di quantificazione (in inglese quantification limit o limit of quantification, indicato comunemente con l’acronimo Loq).

Questi limiti possono essere calcolati con diversi approcci dipendenti dalla tecnica analitica considerata o dal criterio statistico utilizzato. I criteri di calcolo di Lod e Loq più utilizzati sono quello Iupac della variabilità dei bianchi o di uno standard prossimo a questo limite, quello della soglia di ripetibilità del 33 % e 10 % rispettivamente per Lod e Loq, oppure l’intervallo di predizione al 95 % delle regressioni di calibrazione.

Vista la varietà delle definizioni e dei metodi di calcolo, è importante, quando si riporta un limite di rilevabilità, indicare il metodo utilizzato per il calcolo.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2023