INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Valutazione del rischio

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del d.lgs. 81/2008): 
  • eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno
  • utilizzare un sistema chiuso 
  • ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (allegato XLIII del D. Lgs 81/2008).
Quando si effettua la valutazione?
PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI. 
 
Come si effettua la valutazione?
Occorre considerare e stimare:
  • le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza
  • i quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione 
  • le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea
Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio deve essere molto attenta ed approfondita.
La valutazione del rischio di esposizione professionale dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in:
lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici.
lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale. 
La conoscenza dei valori di riferimento è importante nel definire il limite inferiore cui si deve tendere quando si propongono misure preventive in un luogo di lavoro, e diventa fondamentale nel caso di sostanze per le quali non è scientificamente sempre corretto definire un valore soglia di tossicità, quali sostanze teratogene, mutagene o cancerogene. Nel caso di lavoratori che utilizzano sostanze a tossicità non nota, il lavoro non deve comportare alcun rischio aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’esposizione ambientale e dalle abitudini di vita. 
I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
 
Cosa si riporta nel DVR?
Nel DVR devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
  • elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegate
  • quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotte, utilizzate, o presenti come impurità o sottoprodotti
  • numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
  • stima dell'esposizione dei suddetti lavoratori
  • misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati
  • indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e delle miscele eventualmente utilizzate come sostituti

Limiti di esposizione professionale

Il decreto legislativo 81/2008 definisce come Valore limite di esposizione professionale (Vlep), il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione a un periodo di riferimento determinato, stabilito nell’Allegato XLIII.
La determinazione dei Vlep è conseguente alla pubblicazione delle direttive sugli Occupational Exposure Limit Values (Oelvs) europei.
E’ però opinione controversa ritenere che esista, per le sostanze cancerogene, un livello di soglia “sicuro” al di sotto del quale il rischio di contrarre il tumore sia nullo, poiché il comportamento di molte sostanze cancerogene è estremamente variabile così come la risposta individuale a tali sostanze.
Nonostante ciò a livello nazionale ed internazionale sono fissati dei valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici cancerogeni e mutageni, nell’ottica che l’attribuzione di un limite possa comunque essere cautelativa per i lavoratori.
Sono inoltre fissati dei valori limite biologici definiti come il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico. Attualmente la normativa italiana prevede un solo valore limite biologico per il piombo.
Per la valutazione dell’esposizione dei lavoratori è spesso necessario un confronto con i più importanti enti scientifici o governativi mondiali che raccomandano valori limite di esposizione per un ampio numero di sostanze,
 
Annualmente l’Acgih (American Conference of Governmental Industrial Hygienists propone ed aggiorna per numerose sostanze una lista di Valori limite di soglia (Threshold Limit Values, Tlv), come ausilio per la valutazione delle esposizioni alle sostanze chimiche negli ambienti di lavoro ma non come utilizzo quale standard di legge.
Il riferimento ai Tlvs dell'Acgih può costituire soltanto un'indicazione di massima per una preliminare riduzione del rischio.
Sono suddivisi in tre categorie:
  • Tlv - Twa (Threshold Limit Value - Time Weighted Average): Valore limite ponderato. Rappresenta la concentrazione media, ponderata nel tempo, degli inquinanti presenti nell'aria degli ambienti di lavoro nell'arco dell'intero turno lavorativo ed indica il livello di esposizione al quale si presume che il lavoratore possa essere esposto 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana, per tutta la durata della vita lavorativa, senza risentire di effetti dannosi per la salute.
  • Tlv - Stel (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit): Valore limite per brevi esposizioni. Rappresenta le concentrazioni medie che possono essere raggiunte dai vari inquinanti per un periodo massimo di 15 minuti, e comunque per non più di 4 volte al giorno con intervalli di almeno 1 ora tra i periodi di punta.
  • Tlv - C (Threshold Limit Value - Ceiling): Valore limite di soglia. Rappresenta la concentrazione che non può essere mai superata durante tutto il turno lavorativo. Tale limite viene impiegato soprattutto per quelle sostanze ad azione immediata, irritante per le mucose o narcotica, tale da interferire rapidamente sullo stato di attenzione del lavoratore con possibili conseguenze dannose sulla persona stessa (infortuni) e/o sulle operazioni tecniche a cui è preposto.
  • Bei (Biological exposure limits): Valori limite biologici rappresentano i valori dell’indicatore che è probabile riscontrare nei fluidi biologici di lavoratori sani, esposti per otto ore, per cinque giorni alla settimana, ad una concentrazione di una sostanza pari al valore limite nell’aria (Tlv-Twa). I Bei sono quindi indicatori di dose interna per una esposizione inalatoria. Tuttavia per alcune sostanze, per le quali vi è una probabilità significativa di assorbimento cutaneo, i Bei possono corrispondere ad una dose interna diversa da quella derivante dalla sola inalazione.
Tali indici, comunque, non rappresentano una linea di demarcazione netta fra esposizione pericolosa o non pericolosa a causa della variabilità individuale che comporta risposte metaboliche diverse alla medesima esposizione.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2023