La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del d.lgs. 81/2008):
- eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno
- utilizzare un sistema chiuso
- ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (allegato XLIII del D. Lgs 81/2008).
Quando si effettua la valutazione?
PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI.
Come si effettua la valutazione?
Occorre considerare e stimare:
- le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza
- i quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione
- le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea
Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio deve essere molto attenta ed approfondita.
La valutazione del rischio di esposizione professionale dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in:
lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici.
lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale.
La conoscenza dei valori di riferimento è importante nel definire il limite inferiore cui si deve tendere quando si propongono misure preventive in un luogo di lavoro, e diventa fondamentale nel caso di sostanze per le quali non è scientificamente sempre corretto definire un valore soglia di tossicità, quali sostanze teratogene, mutagene o cancerogene. Nel caso di lavoratori che utilizzano sostanze a tossicità non nota, il lavoro non deve comportare alcun rischio aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’esposizione ambientale e dalle abitudini di vita.
I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Cosa si riporta nel DVR?
Nel DVR devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
- elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegate
- quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotte, utilizzate, o presenti come impurità o sottoprodotti
- numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
- stima dell'esposizione dei suddetti lavoratori
- misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati
- indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e delle miscele eventualmente utilizzate come sostituti