INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Valutazione del rischio

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni spetta al datore di lavoro che deve prima applicare in ordine gerarchico e per quanto tecnicamente possibile, le seguenti misure (articolo 235 del d.lgs. 81/2008): 
  • eliminare o sostituire l’agente cancerogeno o mutageno
  • utilizzare un sistema chiuso 
  • ridurre il livello di esposizione dei lavoratori al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (allegato XLIII del D. Lgs 81/2008).
Quando si effettua la valutazione?
PRIMA dell’inizio dell’attività lavorativa, in occasione di MODIFICHE SIGNIFICATIVE nel ciclo produttivo e comunque OGNI 3 ANNI. 
 
Come si effettua la valutazione?
Occorre considerare e stimare:
  • le caratteristiche delle lavorazioni, loro durata e frequenza
  • i quantitativi di agenti cancerogeni/mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione 
  • le diverse e possibili vie di assorbimento, compresa quella cutanea
Per gli agenti cancerogeni e mutageni la valutazione del rischio deve essere molto attenta ed approfondita.
La valutazione del rischio di esposizione professionale dei lavoratori deve permettere la loro classificazione in:
lavoratori potenzialmente esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni risulta superiore a quello della popolazione generale, solo per eventi imprevedibili e non sistematici.
lavoratori esposti: il valore di esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale. 
La conoscenza dei valori di riferimento è importante nel definire il limite inferiore cui si deve tendere quando si propongono misure preventive in un luogo di lavoro, e diventa fondamentale nel caso di sostanze per le quali non è scientificamente sempre corretto definire un valore soglia di tossicità, quali sostanze teratogene, mutagene o cancerogene. Nel caso di lavoratori che utilizzano sostanze a tossicità non nota, il lavoro non deve comportare alcun rischio aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’esposizione ambientale e dalle abitudini di vita. 
I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
 
Cosa si riporta nel DVR?
Nel DVR devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
  • elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene o mutagene con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegate
  • quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene o mutagene prodotte, utilizzate, o presenti come impurità o sottoprodotti
  • numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti
  • stima dell'esposizione dei suddetti lavoratori
  • misure preventive e protettive applicate e tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati
  • indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e delle miscele eventualmente utilizzate come sostituti

Metodi di valutazione del rischio

La valutazione del rischio può essere condotta attraverso un processo a più stadi:

1. Fase preliminare:
  • raccolta e analisi di dati informativi (documentali e di osservazione) riguardanti le sostanze o miscele usate o che si ipotizza saranno utilizzate
  • stima dei quantitativi, dei tempi di esposizione, delle caratteristiche del lavoro e delle modalità in cui viene svolta la lavorazione, ecc.
Ai fini della valutazione i lavoratori vanno suddivisi in Gruppi similari di esposizione (SEG). I SEG si devono individuare considerando le mansioni svolte e la somma dei quantitativi delle sostanze cancerogene e mutagene alle quali sono esposti i lavoratori.

2. Fase di approfondimento:
Se la valutazione preliminare non consente di giungere ad una definizione di rischio certa, si rende necessaria una valutazione più approfondita.

Ogni strumento di valutazione del rischio chimico (algoritmi, misure e stime del rischio) deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa e soddisfarne tutti i requisiti minimi per poter essere considerato valido.
Si può ricorrere, a seconda dei casi, a:
  • metodi semiqualitativi: uso di algoritmi, da cui si desumono degli “indici di rischio”
  • metodi quantitativi: misura della concentrazione di inquinante aerodispersa e/o assorbita dall’organismo dell’operatore.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2023