INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Misure di tutela

Nel caso di utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro, il datore di lavoro deve intraprendere misure specifiche di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti.

Le misure, prescritte dagli artt. 235 ÷ 241 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., rientrano nei seguenti ambiti:
  1. sostituzione e riduzione
  2. valutazione del rischio
  3. misure tecniche, organizzative, procedurali
  4. misure igieniche
  5. informazione e formazione
  6. esposizione non prevedibile
  7. operazioni lavorative particolari.
Le misure si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti: sia quelle abituali (es. produzione, ricerca e sviluppo, commercio), sia quelle ausiliarie (es. pulizia, manutenzione, gestione delle emergenze).
Le misure si applicano a tutti:
  • i lavoratori subordinati e parasubordinati
  • gli artigiani titolari, i soci e i collaboratori familiari
  • gli apprendisti
  • gli studenti addetti ad esercitazioni pratiche
  • i soggetti terzi (appaltatori, subappaltatori, visitatori).
In aggiunta alle misure di cui sopra, è espressamente vietata la produzione, la lavorazione e l’impiego delle seguenti sostanze (allegato XL del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.):

 

Nome N. EINECS N. CAS
2- naftilammina (e suoi sali) 202-080-4 91-59-8
4-amminodifenile (e suoi sali) 202-177-1 92-67-1
benzidina (e suoi sali) 202-199-1 92-87-5
4- nitrodifenile 202-204-7 92-93-3

La 2-naftilammina, il 4-amminodifenile e la benzidina sono cancerogeni di Categoria 1A e il 4-nitrodifenile di Categoria 1B.
 
Eccezioni ai divieti:

  1. presenza delle sostanze in una miscela – o quale componente di rifiuti – in concentrazione individuale < 0,1% in peso
  2. rilascio di autorizzazione, da parte del Ministero del lavoro, per l’esecuzione di attività che implicano l’uso di sostanze vietate. 
In caso si debbano utilizzare Dpi per le vie respiratorie, è obbligatorio sottoporre i lavoratori ad addestramento sul loro corretto impiego (in quanto Dpi di III Categoria).

Sostituzione e riduzione

La sostituzione di agenti chimici cancerogeni o mutageni con agenti non pericolosi o meno pericolosi costituisce la misura di tutela prioritaria, poiché consente di eliminare il rischio alla fonte.
Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, rientra proprio la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno (art. 15 comma 1 lettera f).

Quindi, ove tecnicamente possibile (tenuto conto delle esigenze produttive e dei costi), il datore di lavoro sostituisce gli agenti cancerogeni/mutageni con altri prodotti che non sono nocivi per la salute o la sicurezza dei lavoratori, o che lo sono meno, nelle condizioni in cui sono utilizzati.

Esempi di prodotti sostitutivi:
  • vernice a base di pigmenti azoici, al posto di una contenente cromato di zinco
  • glutaraldeide o acido peracetico per sterilizzare presidi ospedalieri.
 
Anche i processi in cui si ha un’elevata probabilità di esposizione a rischio cancerogeno/mutageno, fra i quali quelli elencati nell’allegato XLII del d.lgs. 81/2008, dovrebbero essere rimpiazzati da tecnologie di lavorazione alternative ove tecnicamente possibile.

La dicitura “ove tecnicamente possibile” sottolinea il fatto che non sempre i prodotti o i processi possono essere eliminati tout-court.

In dette eventualità, il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l’impiego di sostanze o miscele cancerogene o mutagene avvenga in un sistema a ciclo chiuso.

Caratteristiche di un sistema a ciclo chiuso:
  • assenza di scambio di materiale con l’ambiente circostante, ottenuta ad esempio mediante confinamento dell’impianto o parte di esso entro un involucro stagno
  • controllo a distanza da parte dell’operatore
  • reimmissione diretta degli scarti di lavorazione nel ciclo produttivo.
Se neppure il ricorso a un sistema chiuso è realizzabile, il datore di lavoro deve fare in modo che il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L’esposizione, in ogni caso, non deve superare i valori limite stabiliti nell’Allegato XLIII del d.lgs. 81/2008.

Ultimo aggiornamento: 22/02/2023