Nel caso di utilizzo di agenti cancerogeni o mutageni nel luogo di lavoro il datore di lavoro deve intraprendere misure specifiche di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti.
Le misure, prescritte dagli artt. 235 ÷ 241 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., rientrano nei seguenti ambiti:
- sostituzione e riduzione
- valutazione del rischio
- misure tecniche, organizzative, procedurali
- misure igieniche
- informazione e formazione
- esposizione non prevedibile
- operazioni lavorative particolari.
Le misure si applicano a tutti:
- i lavoratori subordinati e parasubordinati
- gli artigiani titolari, i soci e i collaboratori familiari
- gli apprendisti
- gli studenti addetti ad esercitazioni pratiche
- i soggetti terzi (appaltatori, subappaltatori, visitatori).
Nome | N. EINECS | N. CAS |
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2- Naftilammina (e suoi sali) | 202-080-4 | 91-59-8 |
4-Amminodifenile (e suoi sali) | 202-177-1 | 92-67-1 |
Benzidina (e suoi sali) | 202-199-1 | 92-87-5 |
4- Nitrodifenile | 202-204-7 | 92-93-3 |
La 2-Naftilammina, il 4-Amminodifenile e la Benzidina sono cancerogeni di Categoria 1A e il 4-Nitrodifenile di Categoria 1B.
In caso si debbano utilizzare Dpi per le vie respiratorie, è obbligatorio sottoporre i lavoratori ad addestramento sul loro corretto impiego (in quanto Dpi di III Categoria).
Eccezioni
- Presenza delle sostanze in una miscela – o quale componente di rifiuti – in concentrazione individuale < 0,1% in peso.
- Rilascio di autorizzazione, da parte del Ministero del lavoro, per l’esecuzione di attività che implicano l’uso delle sostanze vietate.