Per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni amministrate dall’Inps (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) che assolvono in proprio all’obbligo contributivo, ove il codice fiscale dei medesimi risulti non coincidere con quello dell’impresa da verificare, la richiesta di verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata indicando il codice fiscale di ciascuno di essi.
La richiesta deve essere effettuata dal portale dell’ente ove è registrata la posizione riferita al codice fiscale del soggetto da verificare. Pertanto, ad esempio, nel caso di una società operante esclusivamente con soci lavoratori iscritta all’Inail con il relativo codice fiscale e i cui soci siano iscritti all’Inps, gli utenti devono:
- verificare dal portale Inail la regolarità della società indicando nel servizio online il codice fiscale della società stessa
- verificare dal portale Inps la regolarità dei singoli soci indicando il codice fiscale di ognuno.
La verifica della regolarità delle imprese agricole assicurate ai sensi del Titolo II del d.p.r. 1124/1965, per le quali i contributi assicurativi sono riscossi in forma unificata dall’Inps, deve essere effettuata esclusivamente dal portale dell’Inps.
La verifica di regolarità delle imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici alle quali, in deroga al suddetto regime previsto per l’agricoltura, si applicano le disposizioni del settore dell'industria, deve essere effettuata dal portale dell’Inail.
Se la verifica riguarda un soggetto che al momento della richiesta risulta titolare solo di posizioni assicurative cessate, la risultanza dell’interrogazione restituirà l’informazione sulla regolarità, avuto riguardo alla data fino alla quale l’impresa/il lavoratore autonomo ha operato.
In via transitoria e comunque non oltre il 1° gennaio 2017 restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Durc alcune tipologie di richieste, per le quali non è possibile effettuare le verifiche con modalità automatizzate.
Il servizio www.sportellounicoprevidenziale.it rimane attivo in via transitoria esclusivamente per le ipotesi di esclusione indicate all’articolo 9 del d.m. 30 gennaio 2015, riguardanti:
a) Durc in presenza di certificazione dei crediti rilasciati ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, d.l. 52/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 94/2012, in cui devono essere indicati i dati identificativi della “Richiesta Durc” prodotta attraverso la “Piattaforma per la certificazione dei crediti”
b) Durc per pagamenti di debiti della pubblica amministrazione maturati al 31 dicembre 2012, rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 6, comma 11-ter, del d.l. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 64/2013, per i quali la regolarità deve essere accertata alla data di emissione della fattura
c) Durc richiesti ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera a) del DM 29.8.2012 dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione per la regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 109/2012, per i quali la verifica della regolarità contributiva è limitata al singolo lavoratore oggetto della dichiarazione di emersione
d) Durc in applicazione dell’art. 10 del d.p.c.m. 4 febbraio 2013, riguardanti le imprese affidatarie o esecutrici dei lavori di ricostruzione e riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ed ubicati nel Comune di L’Aquila ed in altri Comuni del cratere per i quali è concesso il contributo alla ricostruzione privata dei centri storici, per i quali la regolarità contributiva deve essere accertata alla data dell’esecuzione dei lavori.
Gli accordi in corso con altre pubbliche amministrazioni per la consultazione dei dati presenti su Sportello unico previdenziale sono da considerarsi risolti a seguito della normativa sopravvenuta.