INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Contenuti del Durc online

Se in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal d.m. 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc On Line. Se per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

Il Durc On Line, in formato pdf, contiene i seguenti dati:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica di regolarità contributiva.

b) l’iscrizione all’Inps, all’Inail e, ove previsto, alle Casse edili.
Tale informazione è implicita nella dichiarazione di regolarità, originata dall’esito positivo della verifica.
Nel caso in cui il soggetto non risulti iscritto all’Inps o all’Inail, nella sezione del documento relativa all’ente interessato è riportato che il codice fiscale indicato “Non è iscritto”.
Nel caso in cui il codice fiscale non risulti presente negli archivi di entrambi gli Istituti è fornita l’indicazione che il soggetto non è iscritto e la richiesta di verifica della regolarità contributiva è annullata.

c) la dichiarazione di regolarità.
In caso di contemporanea iscrizione all’Inps e all’Inail nonché alle Casse edili per le imprese del settore edile, la regolarità contributiva sussiste ovviamente se la verifica ha dato esito positivo nei confronti di tutti gli enti.
Nel documento è indicato che la regolarità si riferisce alla risultanza dell’interrogazione negli archivi degli enti, che è effettuata automaticamente ed in tempo reale dai sistemi nel momento in cui l’utente dal portale di Inps o Inail attiva con lo specifico servizio la richiesta di verifica della regolarità contributiva, qualora non sia già disponibile un Durc On Line in corso di validità.
Il suddetto automatismo comporta che l’ente per il quale il soggetto risulta regolare alla data di interrogazione, fornisca immediatamente l’esito positivo, che in tal modo viene “cristallizzato”, fermo restando che nell’ipotesi in cui l’altro o gli altri enti non possano attestare la regolarità i sistemi restano in attesa dell’esito dell’istruttoria, che potrà essere di regolarità qualora il soggetto regolarizzi la situazione prima del 30 giorno ovvero, in caso contrario, di irregolarità.

d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.
Nel documento è indicato il numero di protocollo della richiesta di verifica della regolarità contributiva con evidenza del portale dell’ente dal quale è stata effettuata (es. INAIL_XXXX, INPS_XXXX) e la relativa data.
La data di scadenza della validità è calcolata a 120 giorni dalla data della richiesta stessa.

Ultimo aggiornamento: 02/11/2015