Anche per la determinazione del premio supplementare silicosi e asbestosi il tasso medio può oscillare, in aumento o in riduzione. L’oscillazione è stabilita entro il limite del 35% e precisamente:
- fino al 10%, in rapporto all’entità intrinseca del rischio
- fino al 25%, per l’attuazione di misure di igiene e di prevenzione.
In caso di accoglimento, la riduzione connessa all’effettiva entità intrinseca del rischio ha effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di spedizione dell’istanza stessa, salvo quando il datore di lavoro abbia documentato anche la decorrenza della diversa entità del rischio.
La riduzione connessa all’attuazione di specifiche misure di igiene del lavoro e di mezzi di prevenzione, invece, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure e i mezzi indicati nella richiesta.
Qualora l’istanza di riduzione sia presentata nei termini previsti per la denuncia dei lavori, la riduzione, se accordata, decorre dalla data di inizio dei lavori stessi.
Può verificarsi che, a seguito di accertamenti ispettivi o di sopralluoghi tecnici o sulla base di documentazione altrimenti acquisita, l’Istituto rilevi che l’entità intrinseca del rischio presente nella lavorazione assicurata sia superiore a quella desumibile dalla denuncia dei lavori, o che le specifiche misure di igiene e di prevenzione non siano state osservate dal datore di lavoro.
In tali ipotesi, si procede alla rettifica del tasso e si comunica al datore di lavoro il relativo provvedimento, adeguatamente motivato, con raccomandata A/R. La rettifica del tasso decorre dalla data in cui doveva essere applicata l’esatta misura di premio supplementare.
La corretta applicazione dell’oscillazione implica l’accertamento e la valutazione dell’entità intrinseca del rischio di silicosi/asbestosi e delle specifiche misure di igiene e di prevenzione.
I datori di lavoro interessati devono inoltrare istanza motivata da indirizzare alla sede Inail che gestisce il rapporto assicurativo, fornendo i dati e la documentazione riguardanti sia l’entità intrinseca del rischio che le specifiche misure di igiene del lavoro e di prevenzione adottate.
Il datore di lavoro può proporre ricorso contro:
- i provvedimenti concernenti oscillazione del tasso supplementare per silicosi e asbestosi alla sede dell’Inail territorialmente competente
- la sussistenza dell’obbligo assicurativo per la silicosi e l’asbestosi alla competente Direzione provinciale del lavoro