INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Lavoro nei paesi extraeuropei non convenzionati

I lavoratori trasferiti o assunti per essere impiegati all’estero in Paesi extraeuropei non convenzionati devono essere obbligatoriamente assicurati presso l’Inail, come garantito dalla legge 398/1987, al fine di ricevere la medesima tutela previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni.

La normativa si applica anche al lavoratore straniero che svolge attività lavorativa in Italia, per il quale valgono ugualmente i principi della territorialità e della parità di trattamento.

Ai fini del versamento contributivo, il datore di lavoro deve aprire una posizione separata sia all'Inps che all'Inail. I contributi per le assicurazioni, dovuti ai sensi della legge 398/87, vengono calcolati sulla base di retribuzioni convenzionali.

Lavoratori italiani
I datori di lavoro, che intendono assumere lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all’estero in paesi extra Unione Europea, devono chiedere un’autorizzazione al Ministero del Lavoro e al Ministero degli Affari esteri, senza dover effettuare la comunicazione preventiva di assunzione ai centri per l’impiego (nota del 5 giugno 2009 del Ministero del Lavoro). Se residenti all'estero, i datori di lavoro possono presentare la richiesta all'Ufficio consolare competente. L’autorizzazione non va richiesta per i cittadini comunitari o extracomunitari.

Per quanto riguarda i lavoratori inviati in trasferta all'estero, i rapporti sono regolati dalla legislazione italiana.
 
Lavoratori extracomunitari
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro si applica a tutti quei rapporti giuridici che sono sorti o si svolgono nel territorio italiano, indipendentemente dalla nazionalità delle parti. Per questo motivo, anche il lavoratore extracomunitario, dipendente da una ditta italiana o da una ditta estera, proveniente da un Paese che non è legato all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, deve essere assicurato presso l’Inail e ricevere la stessa tutela previdenziale prevista per i lavoratori di nazionalità italiana impiegati nello stesso settore con analoghe mansioni. (eccezioni: casi di distacco regolamentati da convenzioni o nei casi disciplinati dall’articolo 3, comma 8, della legge 398/1987).

In caso di lavoratori provenienti da paesi non convenzionati la ditta straniera se non ha una filiale nel nostro territorio deve delegare, con una procura, un legale rappresentante in Italia per poter assicurare i lavoratori presso l’Inail.

I contributi per le assicurazioni vengono calcolati sulla base di retribuzioni convenzionali fissate entro il 31 gennaio di ogni anno, per settori omogenei, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto col ministro dell'Economia e delle finanze (legge 342/2000, art. 36), alla luce dei contratti collettivi nazionali di categoria.

Qualora anche nello Stato estero tale assicurazione sia obbligatoria e il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato a tali obblighi, il valore dei premi è ridotto in misura corrispondente.
Il Ministro del Lavoro può esonerare dall'obbligo del versamento dei contributi, dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie per i dipendenti stranieri, le imprese straniere appartenenti a Paesi che concedono analogo esonero alle imprese italiane operanti sul loro territorio per i lavoratori italiani alle loro dipendenze.

Guida

Ultimo aggiornamento: 30/03/2023