Convenzione collettiva di tirocinio curriculare tra
L’Università degli Studi di Milano – Bicocca, Codice Fiscale 12621570154, con sede legale in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, d’ora in poi denominata “soggetto promotore”, rappresentata dal Rettore prof.ssa Maria Cristina Messa
e
l’Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali - Direzione Regionale Lombardia, C.F. 01165400589 e partita IVA 00968951004, con sede legale in Milano corso di Porta Nuova n. 19 C.A.P. 20121, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dal Direttore Regionale dott. Antonio Traficante
Premesso che
ai sensi dell’art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle specifiche normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante dà la propria disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative, studenti in possesso dei requisiti previsti, in tirocinio. per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti Formativi Individuali;
la Giunta della Regione Lombardia con deliberazione del 25 ottobre 2013 n. X/825 in coerenza con le leggi regionali 22/2006, 19/2007, con le linee guida definite il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni e con gli indirizzi europei, ha approvato i nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini, ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini formativi curriculari quale esperienza formativa ed orientativa di persone iscritte e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale;
Si conviene quanto segue
Art. 1 – Definizione di tirocinio
Ai sensi dell’art. 18 della legge 24/6/1997 n. 196 e delle normative regionali vigenti in materia, il soggetto ospitante, si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e sedi operative soggetti in tirocinio curriculare per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi e concordati con il soggetto promotore.
Tirocini curriculari: i tirocini formativi curriculari sono considerati quale esperienza formativa ed orientativa di studenti iscritti e frequentanti un percorso di istruzione o formazione di livello secondario, terziario, dottorati, master universitari e in generale percorsi formativi che rilasciano un titolo o una certificazione con valore legale. Essi sono finalizzati all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell’ambito della durata complessiva del percorso universitario, anche se non finalizzati all’acquisizione dei crediti formativi.
Non rientrano nella fattispecie dei tirocini gestiti dalla presente tipologia di Convenzione i tirocini professionalizzanti dei Corsi di Studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria e i tirocini di tutti i corsi di laurea delle Professioni Sanitarie. Ai sensi della normativa vigente, sono inoltre esclusi anche i tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.
Costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di tirocinio il progetto formativo individuale, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio stesso.
La presente convenzione regolamenta esclusivamente i tirocini svolti da studenti frequentanti il corso di laurea di I liv. in Servizio Sociale. I tirocinanti saranno accolti presso le Sedi territoriali Inail della regione Lombardia (soggetto ospitante) subordinatamente alla disponibilità – comunicata di anno in anno – degli Assistenti Sociali Inail ad effettuare attività di supervisione dei tirocini.
Art. 2 – Elementi del tirocinio
1. Il tirocinio curriculare, ai sensi dell’art. 18, c.1 lett. D) della legge 196/1997 e delle normative regionali vigenti, non costituisce rapporto di lavoro essendo un periodo di formazione e di orientamento al lavoro finalizzato ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza e la sperimentazione di un ambito professionale.
2. La durata del tirocinio curriculare è definita dall’istituzione formativa e non può comunque superare i 12 mesi per Corso di studi.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor universitario designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Il tutor universitario svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante ed ospitante, assicurando il monitoraggio del Progetto formativo; il tutor aziendale predispone, in collaborazione con il tutor universitario, la relazione finale del tirocinio anche ai fini di una eventuale attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite nell’ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un Progetto formativo contenente:
- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor universitario e del tutor aziendale;
- gli obiettivi, le attività e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza nella struttura sede del tirocinio;
- gli esiti di apprendimento e i criteri e modalità di valutazione e validazione degli apprendimenti;
- le strutture del soggetto ospitante (sedi operative, stabilimenti, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la Responsabilità civile;
- l’eventuale indennità di partecipazione non obbligatoria;
5. I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.
Art. 3 – Obblighi del tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio formativo curriculare il tirocinante è tenuto a:
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito
a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il Codice Etico del soggetto ospitante.
Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore
Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa ha validità sia sul territorio nazionale sia all’ estero. In caso di infortunio o incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà alla denuncia infortuni all’Inail.
Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante
1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. E’ necessario assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, nonché garantire la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del medesimo decreto; resta intesa la disponibilità dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca a concordare con il Soggetto ospitante, che dovrà garantire il contestuale accesso ai relativi atti, ogni problematica di tipo tecnico-applicativo. Per informazioni contattare il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università, nella persona della Responsabile caterina.giuliani@unimib.it (tel.02-64486188).
3. Nel caso in cui si verificasse la necessità per il tirocinante di avviare una trasferta al di fuori della sede operativa dichiarata nel Progetto Formativo, il soggetto ospitante, in nome e per conto del tutor aziendale, deve richiederne l’autorizzazione all'Università almeno 48 ore prima dell'evento e attendere l’autorizzazione. Solo in questo modo sarà garantita la copertura assicurativa anche fuori sede.
Art. 6 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di 3 anni, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.
Gli impegni assunti dalle parti con la presente Convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.
La Convenzione, insieme al Progetto formativo, è parte integrante della documentazione necessaria per l’attivazione del singolo tirocinio.
Art. 7 – Recesso
Sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
• comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
• mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
• mancato rispetto da parte del soggetto ospitante dei contenuti del Progetto formativo;
• perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
• perdita, da parte dell’Università, dei requisiti richiamati in premessa.
Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato tempestivamente all’altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.
Il recesso riferito alla Convenzione deve essere comunicato tempestivamente all’altra parte e a tutti i tirocinanti coinvolti mediante comunicazione scritta.
Art. 8 – Trattamento dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
Art. 9 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi della presente convenzione.
Data 17 febbraio 2015
Università degli Studi di Milano – Bicocca Inail Direzione Regionale Lombardia
Il Rettore Prof.ssa Maria Cristina Messa
Il Direttore Regionale Dott. Antonio Traficante
Inail Direzione regionale Lombardia e Università degli Studi di Milano - Bicocca: convenzione collettiva di tirocinio curricolare
La convenzione regolamenta esclusivamente i tirocini svolti da studenti frequentanti il corso di laurea di I livello in Servizio sociale. La convenzione ha la durata di tre anni.
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D.R. Lombardia
Ultimo aggiornamento: 14/04/2015