Organo: CIV
Documento: Delibera n. 21 del 18 dicembre 2013
Oggetto:Piano triennale degli investimenti 2014/2016. Articolo 8, comma 15, del decreto legge n.78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n. 122/ 2010
IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 18 dicembre 2013
visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 367;
visto l’articolo 65 della legge 153/1969;
vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi 488 – 492 (legge finanziaria 2008);
visto il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” che, nel prevedere la destinazione di una quota delle risorse disponibili agli investimenti a reddito in via indiretta in Abruzzo, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del decreto legge n. 39/2009, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, impone l’utilizzo delle restanti risorse per l’acquisto di immobili adibiti ad uso ufficio in locazioni passive alle Pubbliche Amministrazioni secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia del Demanio;
visto il decreto ministeriale 10 novembre 2010, in attuazione del disposto normativo di cui all’art. 8, comma 15, del citato decreto legge 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, che prevede all’art. 2, comma 1, che gli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza comunichino al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 novembre di ogni anno, un piano triennale degli investimenti;
vista la direttiva del 10 febbraio 2011 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze in applicazione dell'art. 8, commi 4, 8, 9 e 15 del decreto legge 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122/2010;
vista la legge 26 febbraio 2011 n. 10 (c.d. mille proroghe), di conversione del decreto legge n. 225/2010, che prevede all’art.2, comma 4 sexies, la facoltà per gli enti pubblici previdenziali di proseguire l’attuazione dei piani di investimento deliberati dai competenti Organi alla data del 31 dicembre 2007 e approvati dai Ministeri vigilanti, subordinatamente all’adozione, da parte dei medesimi Organi entro il 31 dicembre 2011, di provvedimenti confermativi delle singole iniziative inserite nei piani;
vista la delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 28 giugno 2011, n. 11 "Linee guida e criteri generali delle politiche patrimoniali dell’Ente";
visto l’art. 33 del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che dispone:
- la creazione presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di una Società di Gestione del Risparmio con il compito di istituire fondi di investimento finalizzati a partecipare a fondi immobiliari chiusi, già costituiti da altri enti territoriali o altri enti pubblici, nell’intento di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile;
- la destinazione, per gli enti pubblici di natura assicurativa o previdenziale, per il triennio 2012, 2013 e 2014 del 20% del piano di impiego dei fondi disponibili previsto dall’articolo 65 della Legge n. 153/1969, alla sottoscrizione delle quote dei suddetti fondi;
visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, che all’articolo 18, comma 8, prevede un piano di investimenti di 100 milioni di euro per il triennio 2014 – 2016, finalizzato alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i Ministeri dell’istruzione, dell’università, della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 e s.m.i.;
visto il decreto interministeriale, emanato in data 11 settembre 2013, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del citato decreto ministeriale del 10 novembre 2010 per la verifica di compatibilità con i saldi strutturali di finanza pubblica delle operazioni contenute nel piano triennale 2013 – 2015;
vista la determina del Presidente dell’Istituto del 19 novembre 2013, n. 292 “Piano triennale degli investimenti 2014/2016”. Art. 8, comma 15, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni nella Legge n.122/ 2010”;
visto il verbale del Collegio dei Sindaci n. 30 del 28 novembre 2013;
visto il parere reso dalla Commissione Bilancio e Patrimonio nella riunione del 17 dicembre 2013;
ritenuto il Piano triennale degli investimenti 2014 – 2016, fermi restando i limiti imposti dalle norme di riferimento, sostanzialmente conforme agli indirizzi deliberati sulla materia dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
considerato il permanere dei rilevanti vincoli all’autonomia patrimoniale dell’Istituto più volte segnalati dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, tra i quali si evidenziano:
- la contraddizione tra l’obbligo di investire annualmente il 7% delle risorse disponibili e la concessione, da parte dei Ministeri vigilanti, di disponibilità di cassa sensibilmente inferiori al valore dei piani di investimento;
ritenuto indispensabile sollecitare la rimozione dei vincoli legislativi e regolamentari che limitano l’autonomia patrimoniale dell’Istituto, per consentire un adeguato rendimento dei fondi di copertura delle riserve tecniche poste a parziale garanzia del pagamento delle prestazioni economiche dovute ai lavoratori infortunati e tecnopatici,
DELIBERAdi approvare il Piano triennale degli investimenti 2014 – 2016, di cui alla determina del Presidente dell’Istituto n. 292 del 19 novembre 2013;di dare mandato al Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza affinché, anche di concerto con gli altri Organi dell’Istituto, rappresenti nelle competenti sedi:
- l’esigenza di rimuovere i vincoli che limitano l’autonomia patrimoniale dell’Istituto, con conseguenti riflessi sulla redditività dei fondi di copertura delle riserve tecniche poste a parziale garanzia del pagamento delle prestazioni economiche dovute ai lavoratori infortunati e tecnopatici ;
- la necessità di sanare l’incongruenza tra la norma che impone all’Inail di investire annualmente il 7% delle risorse disponibili e i provvedimenti dei Ministeri vigilanti che, sistematicamente, concedono disponibilità di cassa inadeguate per la realizzazione dei piani
- l’urgenza di un provvedimento normativo che consenta di impiegare i residui fondi disponibili per la ricostruzione dell’Aquila, evitando che la totalità delle delle ingenti somme destinate a tal fine dall’Istituto finiscano in economia.
IL SEGRETARIO SUPPLENTE
f.to Teresa CITRARO