INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Circolare Inail n. 61 del 23 dicembre 2011

Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.

Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RIABILITAZIONE E PROTESI
Documento:  Circolare n. 61 del 23 dicembre 2011
Oggetto:  Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.
Quadro Normativo
• DETPRES N. 261 del 29 settembre 2011 “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”
• Delibera del C.S. n. 9 del 4 febbraio 2009 “Approvazione modifiche al Regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro”.
• Circolare Inail n. 30 del 13 gennaio 2007 “Regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro”.
• Delibera del C.d.A. n. 23 del 22 gennaio 2007 “Regolamento per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi del lavoro”.
• Decreto Ministero della Salute n. 332/1999 “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.” 
Testo Unico n. 1124 del 30 giugno 1965 “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Legge n. 449/1997 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”.
• Legge n. 13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
• D.M. LL.PP. n. 236/1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.
INDICE
Premessa
Titolo I – Disposizioni generali
Titolo II – Fornitura dei dispositivi tecnici e livelli delle prestazioni
Titolo III - Particolari dispositivi e opere per il superamento e/o l’abbattimento delle barriere architettoniche
Titolo IV – Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione
PREMESSA
Il Presidente dell’INAIL con Determinazione n. 261 del 29 settembre 2011 ha approvato il nuovo “Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione” (cfr. allegato 1 alla presente circolare) che abroga ogni precedente istruzione che risulti in contrasto con le disposizioni in esso contenute.
Il Regolamento, come noto, è considerato un documento basilare nelle attività svolte dall’INAIL per favorire il recupero dell’integrità fisica e psichica delle persone con disabilità da lavoro ed uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione del sistema di “tutela globale ed integrata” che l’Istituto intende garantire ai propri assicurati.
Il predetto Regolamento disciplina l’erogazione alle persone con disabilità da lavoro di dispositivi tecnici (protesi, ortesi, ausili), di adattamenti per veicoli di trasporto, di sistemi e ausili informatici e domotici, di contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nel contesto domestico. Regola, inoltre, i livelli di assistenza protesica, fornendo indicazioni sulle diverse tipologie di intervento e sulle modalità di fornitura nonché sulle modalità di realizzazione di interventi atti a favorire il reinserimento degli assicurati disabili nella vita di relazione.
Con l’obiettivo di proseguire il percorso teso a realizzare un modello sempre più evoluto di “presa in carico” del lavoratore infortunato e tecnopatico, si è ravvisata la necessità di adeguare il Regolamento in oggetto al costante progresso scientifico e tecnologico che ha consentito, in questi ultimi anni, di ottenere prodotti sempre più evoluti e più efficienti dal punto di vista del loro utilizzo, procedendo, nel contempo, ad una ridefinizione delle modalità di fornitura di alcuni dispositivi tecnici.
In sede di predisposizione del nuovo testo, si sono tenuti in debita considerazione gli indirizzi programmatici assunti dal C.I.V. in materia di interventi di fornitura di protesi e di reinserimento degli infortunati nella vita di relazione.
In particolare, nella “Relazione programmatica 2011-2013”, in relazione al reinserimento sociale e lavorativo, sono stati individuati tra gli obiettivi attuativi delle “Linee di mandato strategico 2009-2012” il passaggio ad un assetto consolidato dell’attività di reinserimento nonché la creazione di una rete che, attraverso la collaborazione con le Istituzioni ed altri soggetti operanti sul territorio, renda possibile la completa ed efficace erogazione dei servizi di reinserimento medesimo.
I contenuti del Regolamento, inoltre, sono stati aggiornati tenendo in considerazione la profonda evoluzione culturale rispetto ai temi della disabilità che, da ultimo, si è concretizzata nell’elaborazione del sistema di Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF), adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2001.
L’ICF, infatti, ha dato una nuova connotazione al concetto di “riabilitazione” che non viene più inteso unicamente nell’accezione di recupero funzionale, ma con un significato più complessivo che comprende la riappropriazione da parte della persona divenuta disabile della capacità di autodeterminazione e del proprio ruolo nel contesto familiare, socio-ambientale e lavorativo.
Peraltro, nell’ambito dell’elaborazione del nuovo Regolamento si è tenuto conto sia delle esigenze in costante evoluzione degli assistiti che delle proposte avanzate, tramite una specifica indagine conoscitiva, dalle Unità Territoriali sulla base dell’esperienza maturata nel corso degli anni in sede di applicazione del Regolamento.
Al fine di facilitare l’orientamento rispetto alle novità contenute nel Regolamento in oggetto e agevolare, quindi, l’applicazione, si segnalano di seguito le modifiche e/o le integrazioni più significative apportate.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
- Art. 2 (Soggetti destinatari)
E’ stato previsto un ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente destinatari delle prestazioni previste dal Regolamento.
Sono stati compresi tra i beneficiari sia delle prestazioni protesiche che delle iniziative di sostegno al reinserimento gli assistiti ex IPSEMA, mentre gli interventi di cui al Titolo IV hanno come destinatari anche i familiari conviventi dei lavoratori assicurati e quelli superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative.
- Art. 4 (Équipe multidisciplinari)
Come noto, l’équipe multidisciplinare costituisce una modalità di lavoro caratterizzata dall’integrazione di varie professionalità, che viene posta in essere ogniqualvolta le conseguenze dell’evento tutelato determinino, per l’assicurato, difficoltà ricadenti in più aree di vita per ovviare alle quali si rende necessario l’intervento di figure professionali diverse.
Gli infortunati ed i tecnopatici, infatti, possono venire a trovarsi in situazioni di particolare disagio, oltre che in relazione alla gravità delle lesioni riportate o della malattia professionale contratta, per l’insorgere e l’acuirsi di problemi di varia natura (familiari, professionali, socio-ambientali).
Effettuata un’attenta valutazione, l’équipe multidisciplinare si attiva prendendo in carico l’infortunato sul lavoro o il tecnopatico ed elaborando il progetto riabilitativo individualizzato. Tale progetto è il momento centrale della presa in carico del lavoratore infortunato che ricomprende tutte le iniziative di tipo sanitario, amministrativo e sociale, adottate congiuntamente e sulla base di una valutazione complessiva che tenga conto del profilo psico-fisico della persona presa in carico e nei confronti della quale si intende realizzare una tutela globale e integrata.
Compito fondamentale dell’équipe è quello di fare in modo che gli interventi a favore dell’assicurato siano integrati e ordinatamente programmati in una visione complessiva ed armonicamente finalizzata, pur se attraverso azioni plurime, all’obiettivo ultimo del suo recupero psico-fisico, sociale e lavorativo.
Quanto sopra evidenzia l’importanza che le équipe multidisciplinari lavorino, al loro interno, secondo una logica di riconoscimento reciproco dei saperi nonché di integrazione delle competenze, dei ruoli e delle specifiche azioni tecnico-professionali. La scarsa o assente sinergia potrebbe provocare discontinuità nell’ambito dell’intervento complessivo e farebbe, comunque, venir meno il valore aggiunto che scaturisce dal coordinato e organico svolgersi delle varie attività.
Le équipe multidisciplinari di I e II livello possono avvalersi, nella definizione ed attuazione del “progetto riabilitativo individualizzato”, delle competenze espresse dall’équipe multidisciplinare istituita presso il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e la sua Filiale di Roma e, in relazione alle necessità, delle competenze del personale specialistico del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra.
È prevista inoltre l’équipe multidisciplinare di III livello o centrale, composta da professionalità delle Strutture centrali competenti (D.C.Ri.Pro., D.C.Prestazioni, Sovrintendenza Medica Generale) e che riproduce le competenze tecnico-professionali presenti nel nucleo base dell’équipe multidisciplinare operante nelle UU.TT.
L’équipe multidisciplinare di III livello o centrale ha il compito di fornire orientamento e consulenza per la soluzione dei casi più complessi o controversi inerenti l’applicazione del Regolamento in oggetto, sottoposti dalle équipe multidisciplinari di II livello.
La predetta équipe potrà essere integrata, per gli ambiti di rispettiva competenza, da professionalità operanti in altre Unità Centrali (C.T.E., Servizio Formazione, D.C.S.I.T., ecc.) in relazione al contenuto della tematica da trattare.
TITOLO II – FORNITURA DEI DISPOSITIVI TECNICI E LIVELLI DELLE PRESTAZIONI
Nell’introdurre le modifiche al Titolo II del Regolamento, si ritiene opportuno rammentare che nella dizione “dispositivi tecnici” rientrano le protesi, gli ausili, le ortesi che vengono così definiti:
- Ausilio: “qualsiasi prodotto (inclusi dispositivi, apparecchiature, strumenti, sistemi tecnologici, software), di produzione specializzata o di comune commercio, atto a prevenire, compensare, tenere sotto controllo, alleviare o eliminare menomazioni, limitazioni nelle attività, o ostacoli alla partecipazione” (ISO 9999/2007);
- Protesi (o esoprotesi): dispositivi che applicati al corpo ed esterni “sostituiscono in parte o del tutto parti del corpo mancanti”;
- Ortesi: dispositivi che applicati esternamente o indossate su parti del corpo presenti hanno il fine di sostenere, allineare, impedire, o correggere deformità o aumentare, migliorare o controllare la funzionalità compromessa”.
- Art. 11 (Tariffe e prezzi di acquisto dei dispositivi tecnici)
Per i dispositivi previsti dall’art. 5 del presente Regolamento e, in particolare, per i dispositivi di cui all’elenco 2 e 3 del Nomenclatore Tariffario si precisa quanto segue:
♦ qualora l’assicurato intenda rivolgersi ad un fornitore di sua fiducia, la tariffa di riferimento sarà quella derivante dalle procedure di acquisizione espletate; l’eventuale maggiorazione di prezzo rispetto alla tariffa stabilita con la procedura d’acquisizione è a carico dell’assicurato;
♦ qualora non sia stata espletata la procedura di acquisizione da parte delle Strutture territoriali ed il Centro Protesi non fornisca i dispositivi richiesti, la Struttura, una volta acquisito il preventivo della ditta liberamente scelta dall’assicurato, sarà tenuta a valutare la congruità tecnica ed economica del preventivo stesso in base ad un’apposita indagine di mercato secondo le vigenti disposizioni in materia.
- Art. 12 (Dispositivi personalizzati non previsti nel Nomenclatore di cui alla lettera b) dell’art.5)
Per i dispositivi di cui alla lettera b) dell’art. 5 del Regolamento, “Dispositivi personalizzati non inclusi nel Nomenclatore Tariffario (extratariffari), sia riconducibili che non riconducibili al Nomenclatore Tariffario”, ai fini dell’autorizzazione, il prezzo proposto dall’azienda fornitrice prescelta dall’assicurato potrà essere confrontato con il prezzo presente in un elenco appositamente istituito ed aggiornato periodicamente dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio.
Tale elenco rappresenta un nuovo strumento di lavoro appositamente creato in occasione della stesura del presente Regolamento per agevolare l’attività delle Strutture territoriali.
- Art. 24 (Menomazioni dell’apparato visivo)
E’ stata meglio definita ed ampliata la tipologia dei dispositivi che è possibile concedere in presenza di menomazioni dell’apparato visivo. Tra le novità è stata prevista l’erogazione di lenti a contatto rigide, semirigide e morbide, nonché la fornitura di riserva per gli occhiali correttivi.
- Art. 29 (Menomazioni degli arti superiori)
Per facilitare il reinserimento attivo in ambito sociale degli assistiti, è stata posta particolare attenzione alle esigenze degli assicurati con menomazioni agli arti inferiori e superiori.
Sia nel presente articolo, che nell’articolo 31, sono state previste particolari protesi in silicone personalizzato che permettono di uniformare il colore della protesi nel periodo estivo al colorito abbronzato della pelle.
In particolare, per gli arti superiori è stata inserita la possibilità di prescrivere i seguenti dispositivi:
• protesi di riserva (estiva) in silicone personalizzato per le amputazioni della mano;
• cosmesi di riserva (estiva) in silicone personalizzato per protesi di arto superiore.
L’art. 29 prevede, altresì, l’estensione in misura pari al 50% del tempo di rinnovo del dispositivo di riserva (allegato 4 del Regolamento).
- Art. 31 (Menomazioni degli arti inferiori)
Sempre per facilitare la vita di relazione dei disabili da lavoro, anche per le menomazioni degli arti inferiori è stata inserita la possibilità di autorizzare i seguenti dispositivi:
• protesi di riserva (estiva) in silicone personalizzato per le amputazioni del piede;
• cosmesi di riserva (estiva) in silicone personalizzato per protesi di arto inferiore;
Anche nell’art. 31 è stata prevista l’estensione in misura pari al 50% del tempo di rinnovo del dispositivo di riserva (allegato 4 del Regolamento).
Protesi da bagno
Le modifiche apportate riguardano, in particolare, la non prescrivibilità dell’applicazione di:
- ginocchiera di sospensione (dispositivo extratariffario) di scorta;
- cuffia di scorta, sia del tipo previsto dal Nomenclatore Tariffario che “extratariffario”.
Fornitura di calzature e plantari
Relativamente alle “calzature di rivestimento” (Elenco 2 del N.T.), fermo restando che la tariffa autorizzabile è quella ottenuta sulla base di quanto indicato all’art. 11, si precisa che per questa tipologia di calzature possono essere prescritti solo i seguenti codici di aggiuntivo previsti dal N.T. per le calzature ortopediche:
- 06.33.06.208 (numerata superiore al 46)
- 06.33.06.181 (traforatura del tomaio)
- 06.33.06.169 (suola e tacco antisdrucciolo),
tutti con quantità pari a 2.
- Art. 35 (Forniture per casi particolari)
E’ stata confermata la possibilità di erogare dispositivi tecnici di postura ed antidecubito, oltre a quelli già previsti, nonché ulteriori accessori e dispositivi/ausili per la continenza e l’incontinenza urinaria e fecale.
Per facilitare la vita di relazione, inoltre, è stata prevista, nei confronti degli assicurati con gravi disabilità, la prescrizione di una carrozzina speciale multiuso idonea anche per l’accesso in acqua ed utilizzabile su terreni accidentati (sabbia, neve, ciottoli, ecc.).
Al fine di rendere le prestazioni più aderenti alle esigenze dei disabili, i dispositivi indicati nel presente articolo e/o comunque contemplati dal Nomenclatore Tariffario, potranno essere prescritti, oltre che agli assistiti affetti da paraplegia, tetraplegia, paraparesi e tetraparesi, anche agli assistiti per i quali natura e gravità dei postumi conseguenti all’evento dannoso ne rendano necessaria la fornitura.
- Art. 36 (Dispositivi ed ausili per la pratica di attività sportive e motorie)
In considerazione dell’importanza che le attività sportive e motorie rivestono nel recupero dell’integrità psico-fisica della persona con disabilità, si è provveduto a disciplinare la possibilità di prescrivere dispositivi ed ausili per l’espletamento di tali attività con un apposito articolo.
La novità contenuta nell’art. 36 è rappresentata dalla possibilità di prescrivere un secondo dispositivo tecnico/ausilio per una seconda attività sportiva.
Per quanto concerne, poi, l’adattamento tecnico dell’attrezzatura (ad esempio impugnatura dell’arco per tiro a segno o della racchetta da tennis, ecc.) o del mezzo commerciale (ad esempio bicicletta) utilizzati per la pratica dell’attività sportiva, nel Regolamento si è precisato che tale adattamento può riguardare solo interventi finalizzati a rendere più efficiente e confortevole la postura (ad esempio modifiche del sellino, della pedivella, del manubrio in una bicicletta) da adottare nell’utilizzo dello strumento sportivo.
Si forniscono, per un miglior orientamento tra le tipologie, le sostanziali caratteristiche che differenziano l’attività sportiva agonistica, non agonistica, motoria.
Per attività sportiva agonistica s’intende quella forma di attività sportiva a carattere sistematico e/o continuativo, organizzata dalle Federazioni ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I. a livello nazionale per il conseguimento di prestazioni sportive di un certo livello (cfr. circolare del Ministero della Sanità N. 7 del 31 gennaio 1983).
L’attività sportiva viene definita non agonistica quando per età, categoria o tipo di competizione svolta non rientra nella definizione data all’agonismo dalla rispettiva Federazione sportiva e si differenzia dal caso precedente in quanto la finalità non prevede di conseguire “prestazioni sportive di un certo livello” (cfr. D.M.18/2/1982).
Per attività motoria s’intende quella attività fisica mirata al recupero del contatto con il proprio sé corporeo e relazionale, al miglioramento dell’autostima e del senso di gratificazione nonché alla sperimentazione dei valori etico-sociali ed allo sviluppo delle interazioni sociali.
Titolo III - PARTICOLARI DISPOSITIVI E OPERE PER IL SUPERAMENTO E/O l’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Relativamente al presente Titolo, oltre a segnalare, di seguito, gli articoli che hanno subito modifiche/integrazioni significative, si vuole mettere in evidenza la predisposizione dell’allegato 6 del Regolamento (Disciplinare tecnico per l’esecuzione di opere murarie e/o impiantistiche per il superamento e/o abbattimento delle barriere architettoniche di cui agli articoli 38, 39, 42 e 43 con oneri a carico dell’INAIL) contenente, in particolare, indicazioni circa le tipologie degli interventi ammessi, gli importi massimi autorizzabili, la documentazione da presentare per la realizzazione degli interventi con oneri a carico dell’INAIL, le modalità istruttorie a cura delle Strutture Territoriali, le modalità di erogazione degli oneri a carico dell’INAIL.
Il processo di erogazione dei dispositivi tecnici e degli interventi di cui al Titolo III avviene sulla base di un progetto riabilitativo per l’infortunato e/o tecnopatico, elaborato dalle diverse figure professionali dell’èquipe multidisciplinare di primo livello.
Il progetto riabilitativo personalizzato deve contenere la valutazione della situazione dell’assicurato (condizioni di vita, difficoltà incontrate dal lavoratore nelle attività quotidiane, esigenze ed aspettative, caratteristiche dell’ambiente di utilizzo dell’ausilio), l’indicazione degli obiettivi di autonomia e di partecipazione che si intendono perseguire per quel dato lavoratore, l’individuazione degli ausili idonei alla specifica situazione, nonché gli interventi di supporto alla vita di relazione, di cui ai paragrafi seguenti, da porre in essere anche integrandosi con eventuali progetti terapeutico-riabilitativi e socio-assistenziali elaborati da Enti e servizi del territorio.
Il progetto riabilitativo è dunque il momento centrale della presa in carico prevista dal presente Regolamento che non può essere delegato ad altri organismi/enti ma deve, soprattutto per i casi più gravi, integrarsi con i progetti riabilitativi delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali del territorio.
- Art. 39 (Dispositivi ed interventi per l’abbattimento e/o superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico)
Per quanto riguarda i dispositivi e gli interventi per l’abbattimento e/o il superamento delle barriere architettoniche in ambiente domestico, al fine di facilitare l’applicazione operativa del Regolamento, si è provveduto a distinguere gli interventi relativi:
a) all’adeguamento degli ambienti per facilitare la deambulazione/accessibilità agli ambienti interni ed esterni (rampe, scivoli, bagni, ecc.);
b) all’adeguamento funzionale e alle modifiche impiantistiche (sanitari, rubinetterie, maniglioni, ecc.);
c) all’adeguamento degli arredi per facilitare l’accessibilità e la fruibilità dell’ambiente domestico (piani cottura, lavelli, elettrodomestici, ecc.).
E’ stata meglio declinata la prescrizione di dispositivi speciali per la garanzia di continuità del funzionamento delle apparecchiature essenziali concesse (es. gruppo di continuità e/o un generatore elettrico della potenza utile ad alimentare gli apparecchi forniti).
Nello stesso articolo è stata aggiunta un’ulteriore novità che riguarda la possibilità per il lavoratore divenuto disabile che avesse in corso, prima dell’evento dannoso, la costruzione di un alloggio, di ottenere un intervento di adeguamento per la propria disabilità, riguardante la sola fornitura in opera di ausili particolari (quali porte scorrevoli, sanitari per persone disabili, ecc.) in sostituzione di quelli standard previsti nel capitolato e non ancora installati. Pertanto, potrà essere autorizzata la differenza di costo tra gli appositi ausili e quelli previsti dal capitolato di compravendita.
L’équipe multidisciplinare di I livello, per quanto concerne gli arredi ed i dispositivi speciali, dovrà provvedere, in collaborazione con il tecnico della CTE Regionale, ad una verifica dei bisogni di autonomia e di sicurezza dell’infortunato (anche in relazione a particolari situazioni di vita quali vivere da soli, adempiere a ruoli familiari, inadeguatezza o carenza di figure di sostegno), dell’effettiva capacità di utilizzo da parte dell’infortunato degli ausili e degli adattamenti, nonché degli esiti che si intendono conseguire in termini di miglioramento della sua qualità della vita.
Per quanto concerne l’adattamento di arredi nuovi o esistenti l’importo massimo autorizzabile non può essere superiore a € 10.000 più IVA.
- Art. 40 (Comandi speciali e adattamenti - Modifiche dei veicoli)
Per favorire l’autonomia della persona disabile nei suoi spostamenti, soprattutto per facilitare il reinserimento lavorativo della stessa, è stata prevista la possibilità della concessione di comandi speciali e/o di adattamenti/allestimenti per un secondo veicolo utilizzato esclusivamente per l’attività lavorativa principale.
Inoltre, per i veicoli nuovi provvisti di cambio automatico di serie per i quali non sia possibile risalire al costo specifico dello stesso, sono stati previsti rimborsi forfettari in base alla tipologia dell’autovettura nella seguente misura:
- 400 € fino a 1.400 cc di cilindrata;
- 600 € da 1400 a 1999 cc di cilindrata;
- 800 € se di cilindrata pari o superiore ai 2000 cc.
In analogia a quanto sopra previsto il rimborso forfettario compete, nelle misure sopra indicate, anche nel caso di riparazione del cambio automatico di serie su un veicolo nuovo, mentre non compete alcun rimborso se si tratta di riparazione di un cambio automatico su una vettura usata.
- Art. 41 (Ausili informatici)
Altra significativa novità è l’ampliamento della possibilità di concedere gli ausili informatici, oltre che agli infortunati sul lavoro, sulla base delle valutazioni dell’équipe multidisciplinare di primo livello ed ai fini dell’autonomia nella comunicazione e nell’accesso all’informazione ed alla cultura, anche ai lavoratori, prima non contemplati, affetti da malattie professionali gravemente invalidanti, tali da limitare la vita di relazione e l’autonomia.
In considerazione dell’evoluzione dei bisogni di comunicazione è stata prevista la fornitura di specifici interventi di tipo formativo sui principali programmi applicativi (ad esempio pacchetto office), sui programmi di comunicazione ed interazione sul web (ad esempio posta elettronica e siti internet).
Inoltre l’evoluzione tecnologica ha reso necessario adeguare la fornitura dei dispositivi tecnologici informatici ai modelli attualmente in commercio (quali ad esempio PC, notebook, palmari, tablet e smartphone), restando ferma l’integrazione con gli ausili che si rendono necessari in relazione alle limitazioni funzionali ed alle esigenze di autonomia dell’infortunato (sistemi di puntamento alternativi al mouse, software di emulazione tastiera mouse, sistemi di fissaggio, sensori elettromeccanici ed elettronici, sistemi di input vocale, volta pagine, ecc.).
- Art. 42 (Ausili e sistemi domotici)
È stato previsto l’ampliamento dei destinatari comprendendo anche assicurati con patologie diverse da quelle già contemplate che comportino grave limitazione dell’autonomia e della sicurezza.
Inoltre, l’art.42 comprende la concessione di arredi personalizzati con sistemi domotici e/o cucine comandate da sistemi domotici, qualora questi rientrino nel progetto riabilitativo individualizzato dell’assicurato, per un importo massimo autorizzabile non superiore a € 15.000 più IVA comprensivi del progetto, della fornitura, del trasporto e dell’installazione degli stessi.
Per i dispositivi in questione l’autorizzazione è subordinata alla valutazione della situazione specifica personale ed ambientale (vivere da soli, adempiere a ruoli familiari, inadeguatezza o carenza di figure di sostegno).
Pertanto, fermo restando il prerequisito del riconoscimento dell’invalidità da lavoro, il requisito fondamentale per l’autorizzazione di una cucina domotica risulta essere la valutazione dei bisogni dell’infortunato e/o tecnopatico, oltre alla reale capacità di utilizzo di detti ausili e sistemi domotici, così come già evidenziato per quanto riguarda l’autorizzazione relativa ad arredi e dispositivi speciali (cfr. art. 39).
Rivisitazione dei criteri di fornitura di alcuni dispositivi tecnici
Il continuo sviluppo di nuove tecnologie nel campo della tecnica ortopedica ha consentito in questi ultimi anni di realizzare prodotti sempre più evoluti e più efficienti.
In considerazione di quanto sopra, nel nuovo Regolamento è stata effettuata una rivisitazione dei termini di garanzia e rinnovo dei dispositivi prevedendo le seguenti modifiche:
• aumento della garanzia del ginocchio a completo controllo elettronico da 5 a 6 anni (cfr. allegato 5 del Regolamento) con conseguente aumento di 1 anno del tempo di rinnovo della relativa protesi transfemorale rispetto a quanto in precedenza previsto;
• aumento del 50% del tempo di rinnovo del “dispositivo di riserva” (cfr. allegato 4 del Regolamento).
Si è focalizzata, inoltre, l’attenzione sulle modalità di erogazione dei “dispositivi di riserva”.
Il “dispositivo (protesi, ortesi) di riserva” ha l’obiettivo di garantire l’autonomia funzionale all’infortunato quando il “dispositivo di normale dotazione” non è utilizzabile a causa della sua avaria dovuta alla rottura/difetto e/o variata congruenza di una sua parte/componente. Esso è impiegato nei brevi periodi (da qualche giorno a qualche settimana)
necessari per procedere alla riparazione e successiva consegna del dispositivo di normale dotazione.
Per quanto sopra, si deve ritenere che, in conseguenza del suo ridotto impiego, pari al massimo a due-tre mesi l’anno, l’usura di tutte le sue parti sia considerevolmente contenuta.
Pertanto, in relazione al suo limitato utilizzo, il “dispositivo di riserva” avrà:
• termini di rinnovo che si possono ritenere di almeno il 50% superiori rispetto a quelli minimi del dispositivo di normale dotazione (cfr. allegato 4 del Regolamento per le diverse tipologie di dispositivi);
• caratteristiche funzionali similari a quelle del “dispositivo di normale dotazione” definitivo, senza che ciò comporti ripercussioni negative sull’autonomia dell’assicurato e sull’efficienza del dispositivo stesso.
Sulla “protesi od ortesi di riserva” non potrà essere prescritta l’applicazione di alcun componente articolare con controllo elettronico (dispositivo extratariffario) parziale (ibrido) o completo dello stesso.
Inoltre, sulla “protesi di riserva” non potrà essere prescritta l’applicazione:
• del rivestimento cosmetico personalizzato in silicone (dispositivo extratariffario);
• di alcuna ginocchiera di sospensione (dispositivo extratariffario) di scorta;
• di alcuna cuffia di scorta, sia del tipo previsto dal N.T. che extratariffario.
Titolo IV - INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL REINSERIMENTO NELLA VITA DI RELAZIONE
La “tutela globale ed integrata” è una metodologia di intervento basata su una visione complessiva della persona, che tiene conto delle lesioni funzionali dell’infortunato o tecnopatico e delle sue esigenze ai fini del superamento degli ostacoli e delle barriere che ne limitano l’azione e la partecipazione all’ambiente di vita. Tale metodologia interviene non solo con azioni di adattamento della persona all’ambiente, mediante l’erogazione dei dispositivi tecnici, ma anche con interventi diretti a rimuovere gli ostacoli nel contesto familiare e socio-ambientale che impediscono l’autonomia della persona nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e nelle relazioni.
Il Titolo IV (Interventi di reinserimento nella vita di relazione degli assicurati INAIL e di supporto ai familiari ed ai superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative) introduce la possibilità di elaborare progetti in ambito riabilitativo-sociale destinati al lavoratore infortunato o tecnopatico ed al suo contesto di vita e volti, secondo la prospettiva del modello ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), all’eliminazione dei vincoli e degli ostacoli ambientali, culturali e sociali che limitano l’autonomia del lavoratore medesimo e gli impediscono la ripresa dei ruoli sociali svolti prima dell’infortunio, nonché all’introduzione di specifici elementi di facilitazione che possano ampliare le opportunità di reinserimento nel contesto di vita.
Si tratta di interventi di tipo educativo e sociale che integrano le iniziative di tipo sanitario e riabilitativo-funzionale erogate dall’Istituto intervenendo nella fase conclusiva del processo di riabilitazione, cioè nella fase “del reinserimento”, che consiste nel supportare l’infortunato o tecnopatico nel rientro nel proprio contesto di vita, familiare, sociale e lavorativo. Tale fase rappresenta un momento importante in quanto subentrano nuove e diverse variabili (il ritorno del lavoratore nella propria abitazione, la capacità dell’ambiente familiare di essere accogliente, la sperimentazione da parte della persona infortunata delle autonomie possibili, la ripresa delle relazioni sociali, l’eventuale ritorno all’attività lavorativa) e, se adeguatamente sostenuta, facilita l’effettivo reinserimento sociale e lavorativo, riducendo o eliminando le difficoltà che il lavoratore incontra nel reinserimento medesimo.
Per quanto sopra rappresentato ne consegue che gli interventi di assistenza protesica e gli interventi di sostegno al reinserimento nella vita di relazione devono essere definiti in modo sinergico e complementare all’interno di un progetto riabilitativo individualizzato con l’obiettivo di fornire all’infortunato sul lavoro o tecnopatico un sistema di interventi e prestazioni che gli permetta di raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale e sociale.
- Art. 44 (Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione)
I potenziali destinatari degli interventi del Titolo IV sono:
- gli infortunati o tecnopatici con postumi stabilizzati, compresi gli assistiti ex IPSEMA;
- gli infortunati o tecnopatici, ancora in inabilità temporanea assoluta, per i quali si renda necessaria una “presa in carico tempestiva”, tenuto conto del quadro diagnostico conseguente all’evento infortunistico, al fine di un più efficace reinserimento nell’ambiente di vita e di lavoro;
- i familiari del lavoratore infortunato o tecnopatico nonché i familiari superstiti dei lavoratori deceduti per cause lavorative, con l’obiettivo di sostenere a livello psicologico e sociale anche la famiglia del lavoratore che viene direttamente colpita dall’evento infortunistico e che si trova ad affrontare nuove situazioni (la disabilità o la morte del familiare lavoratore).
Gli interventi posti in essere dalle UU.TT. possono integrarsi (mediante ad esempio accordi di programma, convenzioni, protocolli di intesa, partecipazione a piani di zona e piani socio-sanitari, ecc.) con gli interventi/prestazioni di altre Istituzioni (pubbliche e private, sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ecc) ed organismi (cooperative sociali, organizzazioni onlus, associazioni sindacali e datoriali, ecc) operanti sul territorio, in un’ottica di integrazione delle competenze per facilitare la completa ed efficace erogazione dei servizi di reinserimento in ambito sociale e lavorativo.
A tal proposito, si sottolinea che il coinvolgimento dei Comitati Consultivi Provinciali (Co.Co.Pro.), attraverso l’espletamento della loro attività propositiva che tiene conto delle specificità territoriali, potrà risultare di grande utilità per lo sviluppo di una “rete” con Istituzioni, Parti sociali e Associazioni rappresentative degli infortunati ed invalidi del lavoro, finalizzata all’erogazione dei servizi di reinserimento.
In tal modo potranno mettersi in relazione le risorse dell’Istituto (professionali, economiche, ecc.) con il patrimonio di competenze, professionalità, servizi ed opportunità presenti sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni o duplicazioni e progettare interventi rispondenti ai bisogni del lavoratore infortunato o tecnopatico e della sua famiglia, dando continuità al percorso di recupero e di inclusione sociale e lavorativa.
- Art. 45 (Tipologie di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione)
Gli interventi di reinserimento nella vita di relazione sono stati ricondotti alle seguenti tipologie:
a) interventi di sostegno alla persona;
b) interventi di sostegno all’autonomia;
c) interventi per l’integrazione e la risocializzazione;
d) interventi per facilitare il reinserimento lavorativo;
e) interventi per la promozione dell’attività sportiva.
Nell’ambito di ogni tipologia sopraindicata il Regolamento chiarisce gli obiettivi di autonomia da perseguire, le possibili modalità di realizzazione, gli esiti per il lavoratore e i suoi familiari nonché per i familiari superstiti del lavoratore deceduto per cause lavorative.
Il sostegno alla persona riguarda gli interventi che intendono supportare dal punto di vista psicologico e sociale il lavoratore infortunato o tecnopatico, la sua famiglia nonché i familiari superstiti del lavoratore deceduto sul lavoro, in presenza di situazioni di difficoltà e/o di emarginazione personale, familiare e sociale derivanti dall’evento infortunistico o dal decesso del lavoratore. Le iniziative rientranti in tale area di intervento sono:
- l’orientamento, il sostegno, lo sviluppo delle potenzialità della persona, volti a favorire l’elaborazione del lutto legato all’evento traumatico dell’infortunio o del decesso del lavoratore, a permettere la chiarificazione dei bisogni della persona e la definizione di un nuovo progetto di vita, a facilitare l’individuazione di soluzioni e di strategie idonee a fronteggiare la sopraggiunta situazione di disabilità. Tali interventi, di cui possono beneficiare gli interessati e/o i familiari, potranno essere realizzati da specifiche figure professionali mediante l’attivazione di percorsi di sostegno psicologico a livello individuale, familiare e di gruppo;
- l’inserimento in gruppi di auto-mutuo aiuto, con l’obiettivo di far acquisire al lavoratore infortunato o tecnopatico e ai suoi familiari informazioni utili legate all’evento infortunistico e strategie idonee a fronteggiare le difficoltà quotidiane legate alla sopraggiunta situazione di disabilità del lavoratore o decesso dello stesso, di sviluppare la rete di relazioni del lavoratore disabile, della sua famiglia e dei familiari superstiti in caso di morte del lavoratore, di favorire per i familiari la ripresa di spazi per se stessi (per le relazioni sociali, per l’attività lavorativa, ecc.). Tale intervento prevede la creazione di gruppi di auto-mutuo-aiuto tra infortunati, tra familiari e tra familiari superstiti e/o l’inserimento degli stessi in gruppi di auto-mutuo aiuto attivi presso strutture del territorio sulla base di specifici accordi;
- il supporto di tipo educativo alla gestione domiciliare della grave disabilità, finalizzato a sostenere il lavoratore nel momento del rientro nel proprio ambiente di vita, a fornire un sostegno al nucleo familiare nella riorganizzazione della vita quotidiana e nella gestione di situazioni di crisi, tenendo conto dei bisogni e delle esigenze di tutti i componenti della famiglia. Tale intervento può prevedere il coinvolgimento di più figure professionali mediante l’attivazione di specifici accordi/sinergie con strutture pubbliche e/o del privato sociale riconosciute ed accreditate da Istituzioni pubbliche.
Il sostegno all’autonomia comprende quelle iniziative di tipo educativo-sociale che perseguono l’obiettivo di far acquisire al lavoratore infortunato o tecnopatico una maggiore consapevolezza delle sue abilità, delle sue potenzialità ed aspettative ma anche dei vincoli determinati dallo stato di salute sopraggiunto e dal suo ambiente di vita. Tali iniziative, strettamente integrate con gli interventi di assistenza protesica previsti nello stesso Regolamento ed eventualmente con altri servizi erogati da enti esterni,
perseguono la finalità del recupero, del mantenimento e/o sviluppo delle abilità del lavoratore accompagnandolo e sostenendolo nell’esercizio della propria autonomia. Esse comprendono:
- lo sviluppo delle autonomie primarie di vita quotidiana, che consiste in un percorso mirato ad aiutare l’infortunato o tecnopatico a raggiungere il miglior grado possibile di autonomia e di vita indipendente ed a potenziarne la capacità di autodeterminazione. Gli interventi previsti, pertanto, intendono sviluppare la consapevolezza da parte dell’infortunato o tecnopatico delle difficoltà incontrate nello svolgimento delle attività di vita quotidiana e possono consistere, ad esempio, nella realizzazione, mediante l’attivazione di specifici accordi/sinergie con strutture pubbliche e/o del privato sociale riconosciute ed accreditate da Istituzioni pubbliche, di percorsi di educazione all’autonomia nella cura di sé e nelle attività quotidiane;
- la promozione delle autonomie di vita secondaria, che è volta a potenziare le autonomie del lavoratore nelle attività più complesse della vita quotidiana, quali l’uso dei principali mezzi di comunicazione (ad es. telefono, internet), la cura della casa e la gestione del denaro, l’uso dei mezzi di trasporto, ma anche l’autonomia decisionale, la capacità di organizzare il tempo e di risolvere problemi della vita quotidiana. Gli interventi possono consistere in percorsi educativi per il recupero delle relazioni sociali e dei ruoli svolti dal lavoratore prima dell’infortunio, in esperienze di vita autonoma all’interno di appartamenti domotici messi a disposizione da altri soggetti operanti sul territorio, ecc..
L’integrazione e la risocializzazione sono volte a facilitare il recupero delle abilità sociali quali condizioni essenziali per la ripresa della vita di relazione nei diversi ambiti della vita sociale (occupazionale e lavorativo, culturale, ricreativo e sportivo). In tal senso gli interventi che possono essere attivati sono:
- l’inserimento in laboratori occupazionali e di socializzazione, che permettono agli infortunati o tecnopatici con maggiori difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro di realizzare esperienze di occupazione e di socializzazione in ambienti non competitivi ed in attività adeguate alle loro abilità. Tali interventi possono consistere nell’inserimento in attività/laboratori artistico-artigianali (cucina, legatoria, pelletteria, grafica, ceramica, giardinaggio, ecc);
- gli interventi diretti a favorire la motricità, la socialità, le attività espressive mediante la partecipazione dell’infortunato o tecnopatico ad attività artistiche, culturali e socializzanti a carattere continuativo, tenuto conto del progetto riabilitativo personalizzato e degli obiettivi dallo stesso perseguiti (miglioramento delle abilità motorie, psicologiche e relazionali,
sviluppo dell’autostima, dell’autonomia e delle relazioni sociali, ripresa degli interessi e delle attività ricreative svolte prima dell’infortunio);
- gli interventi per gli infortunati stranieri e le loro famiglie, previsti per facilitare la comunicazione con il lavoratore disabile straniero e per favorirne l’accesso al sistema dei servizi e delle tutele nonché per supportare le UU.TT. nella presa in carico del lavoratore straniero che si è infortunato o ha contratto una malattia professionale.
La facilitazione del reinserimento lavorativo comprende una serie di interventi volti a favorire le opportunità occupazionali degli infortunati o tecnopatici da realizzare in sinergia con gli Enti e organismi pubblici e privati istituzionalmente preposti (Centri per il collocamento mirato, servizi del Comune e dell’ASL, Agenzie per il Lavoro, ecc). Sono inclusi in tali tipologie di intervento l’attività di orientamento al lavoro, il bilancio di competenze, la definizione di un nuovo progetto lavorativo, la facilitazione all’inserimento in esperienze lavorative protette (laboratori di transizione al lavoro, cooperative sociali di tipo B1, ecc.). Gli interventi di cui sopra sono mirati al raggiungimento da parte dell’infortunato o tecnopatico di una maggiore consapevolezza delle sue competenze, delle attitudini e delle abilità lavorative nonché al mantenimento e allo sviluppo delle “competenze lavorative di base”, ossia delle capacità di lavoro in gruppo, di organizzazione e di pianificazione, di gestione dello stress, di risoluzione dei problemi.
La promozione dell’attività sportiva avviene mediante l’orientamento della persona con disabilità da lavoro all’esercizio di attività motoria e sportiva (a livello agonistico e non) più consona, al fine di ampliare le opportunità di relazione sociale e di accrescimento del suo benessere psico-fisico, fermo restando quanto previsto nell’art. 36 del Regolamento. Tali interventi possono essere realizzati sia in sinergia con i Comitati regionali del Comitato Italiano Paralimpico, sulla base di quanto previsto dalla Convenzione Quadro INAIL-CIP stipulata in data 2 luglio 2010, sia con società sportive e/o associazioni no profit presenti sul territorio.
- Art. 46 (Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione a cura delle Unità Territoriali)
Gli interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione potranno essere elaborati dalle UU.TT. sia per singoli infortunati o tecnopatici, sulla base di uno specifico “progetto riabilitativo personalizzato”, sia per una
pluralità di infortunati e/o tecnopatici che presentino comuni problematiche di tipo sanitario e sociale.
La proposta di elaborazione di un intervento di cui al Titolo IV potrà essere presentata da ciascun componente l’équipe multidisciplinare e sviluppata facendo riferimento alla metodologia della progettazione degli interventi socio-riabilitativi (vedi allegato n. 2) che comprende le motivazioni alla base della proposta progettuale (problematiche sanitarie e sociali rispetto alle quali si intende intervenire, analisi dell’offerta dei servizi socio-sanitari del territorio, ecc.), gli obiettivi che il progetto intende perseguire con la contestuale individuazione in termini misurabili degli impatti positivi del progetto per gli infortunati e/o tecnopatici e il loro sistema ambientale di appartenenza, la definizione delle partnership del progetto e la specificazione dei ruoli dalle stesse svolti nell’ambito del progetto stesso, le risorse interne ed esterne all’Istituto (economiche, strumentali-logistiche, professionali, ecc), il budget di progetto e le modalità di monitoraggio e valutazione finale degli esiti di progetto.
Sempre ai fini della progettazione degli interventi di cui al Titolo IV potrà essere utile per le UU.TT. realizzare preventivamente una mappatura dei servizi territoriali (vedi allegato n. 3) al fine di facilitare l’integrazione tra i servizi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni con altri soggetti operanti a livello territoriale.
Gli interventi per la vita di relazione potranno essere realizzati dalle UU.TT anche mediante la stipula di protocolli e/o convenzioni e/o accordi di programma, fermo restando che l’Istituto non potrà più erogare finanziamenti per progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro.
- Art. 47 (Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione a cura delle Strutture regionali)
Le Strutture regionali potranno attivare, mediante l’équipe multidisciplinare di secondo livello, interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione, sulla base dei bisogni rilevati.
L’elaborazione, l’attuazione ed il monitoraggio dei predetti interventi potranno essere affettuati in collaborazione con le équipe delle UU.TT. della Regione.
- Art. 48 (Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione a cura del Centro Protesi e della sua Filiale di Roma)
Il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e la sua Filiale di Roma potranno attivare gli interventi di cui al Titolo IV per i disabili da lavoro assistiti, operando in stretto raccordo con le Unità territoriali cui fanno riferimento i disabili medesimi.
- Art. 49 (Interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione a cura della Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi).
La Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi potrà attivare gli interventi di cui al Titolo IV, con riferimento a problematiche a valenza nazionale rilevate dalla Direzione medesima.
                                                                                                                                                                                                IL DIRETTORE GENERALE


Allegati: n.1 Regolamento per l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione.
             n.2 Schema Intervento Titolo IV.
             n.3 Scheda-tipo di “mappatura dei Servizi territoriali”.
 
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1. Le cooperative sociali di tipo b) perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse- agricole, industriali, commerciali o di servizi- finalizzate all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (art.1 legge n. 381/1991).

Ultimo aggiornamento: 17/06/2013


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