INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Circolare INAIL n. 31 del 06 maggio 1991

Consiglio d Europa. Convenzione europea sulla sicurezza sociale e Accordo complementare del 14 dicembre 1972. Rapporti di sicurezza sociale tra Italia e Turchia.

Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 31 del 6 maggio 1991
Oggetto: Consiglio d'Europa. Convenzione europea sulla sicurezza sociale e Accordo complementare del 14 dicembre 1972. Rapporti di sicurezza sociale tra Italia e Turchia.

TITOLO I: PARTE GENERALE

1) PREMESSA

La legge 27 dicembre 1988, n. 567, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1989, n. 18, ha ratificato la Convenzione europea sulla sicurezza sociale e l'Accordo complementare per l'applicazione della stessa, firmati a Parigi il 14 dicembre 1972.

I due strumenti internazionali, riportati in allegato (all. nn. 1 e 2) per la parte di competenza dell'INAIL, sono entrati in vigore per l'Italia il 12 aprile 1990, a seguito del deposito del documento di ratifica presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa (art. 75, par. 2). Essi mirano a realizzare il coordinamento tra le legislazioni di sicurezza sociale dei Paesi membri che, per motivi storici e socio-econonomici, dispongono di sistemi differenziati di protezione sociale. La Convenzione è aperta all'adesione di Stati non facenti parte del Consiglio d'Europa, previa risoluzione unanime degli Stati membri (art.77).

Nell'illustrare i documenti in parola, si precisa che gli articoli citati nel testo senza alcuna indicazione di riferimento sono relativi alla Convenzione europea sulla sicurezza sociale.

Il Consiglio d'Europa fu istituito il 5 maggio 1949 per salvaguardare gli ideali comuni e favorire il progresso economico e sociale degli Stati membri. La sua sede è a Strasburgo. Attualmente ne fanno parte 24 Stati: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania federale, Regno Unito, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Ungheria.

La Convenzione (art. 1) e l'Accordo complementare (art. 1 A.c.) definiscono i termini di cui si fa uso nei due testi (e nella presente circolare). A tali articoli si rinvia per la soluzione di ogni problema interpretativo.

Alcune delle disposizioni della Convenzione sono immediatamente applicabili tra le Parti contraenti, altre entreranno in vigore a seguito della conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra le Parti stesse.

La Convenzione è stata finora ratificata - oltre che dall'Italia- dal Belgio, dal Lussemburgo, dal Portogallo, dai Paesi Bassi, dalla Spagna, dall'Austria e dalla Turchia.

2) RAPPORTI CON LE CONVENZIONI DI SICUREZZA SOCIALE E CON I REGOLAMENTI C.E.E. (artt. 5 e 6)

La Convenzione costituisce fonte primaria della normativa internazionale di sicurezza sociale tra gli Stati che hanno proceduto alla sua ratifica. Pertanto essa, in via di principio, si sostituisce - rispetto al suo campo di applicazione - a tutti gli accordi bilaterali o multilaterali di sicurezza sociale che vincolano le Parti contraenti o almeno due Parti contraenti e uno o più Stati terzi (art. 5, par. 1).

La portata di tale sostituzione è pero limitata alle sole disposizioni "immediatamente applicabili"; per le norme la cui applicazione è, invece, subordinata alla conclusione di accordi tra le Parti contraenti, restano in vigore - a titolo provvisorio - gli accordi bilaterali o multilaterali vigenti (art. 5, par. 2).

E' comunque da notare che, ai sensi dell'articolo 6, par. 3, le Parti contraenti possono mantenere in vigore gli accordi suddetti, inserendoli nell'Allegato III alla Convenzione o, per le disposizioni applicative di tali accordi, nell'Allegato 5 all'Accordo complementare (c.d. principio della "sostituzione flessibile").

Nei rapporti tra l'Italia e l'Austria restano in vigore - essendo espressamente richiamate nell'Allegato III - le norme della Convenzione italo-austriaca del 21 gennaio 1981 (v. circ. n. 55/1983).

L'articolo 6, par. 2, stabilisce che la Convenzione non si sostituisce alle disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nella normativa comunitaria. Pertanto, nei rapporti tra l'Italia e il Belgio, il Lussemburgo, il Portogallo, i Paesi Bassi e la Spagna che, come è noto, fanno parte della Comunità Economica Europea, restano in vigore i Regolamenti C.E.E. n. 1408/71 e n. 574/72 e loro successive integrazioni e modifiche (v. circ. n. 66/1989 e n. 3/1990).

In conclusione, la Convenzione si applica:

a) tra le Parti contraenti non legate da accordi in materia di sicurezza sociale: la previsione riguarda, al momento, i rapporti tra Italia e Turchia;

b) quando, oltre alle Parti contraenti legate da precedenti accordi inseriti nell'Allegato III, per la regolazione di una fattispecie debba intervenire anche l'istituzione di una Parte contraente estranea a tali accordi: è il caso in cui i rapporti coinvolgano l'Italia, l'Austria e la Turchia;

c) quando, oltre alle Parti contraenti cui si applicano i Regolamenti C.E.E., per la trattazione di una fattispecie debba intervenire l'istituzione di una Parte contraente non facente parte della Comunità europea; è il caso in cui i rapporti coinvolgano, oltre all'Italia e un Paese della C.E.E., anche l'Austria o la Turchia.

3) NORME GENERALI DELLA CONVENZIONE EUROPEA

La Convenzione europea si ispira ai criteri generalmente seguiti dalla normativa internazionale di sicurezza sociale e, in particolare, a quelli che caratterizzano la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale.

a) Campo di applicazione soggettivo

Considerate le ampie finalità cui si ispira il Consiglio d'Europa, la Convenzione tutela le persone (compresi i loro familiari e superstiti) che sono o sono state soggette alla legislazione di una o più Parti contraenti, nonché i profughi e gli apolidi residenti nel territorio di una di tali Parti (art. 4, par. 1).

b) Campo di applicazione oggettivo

La Convenzione si applica a tutti i rami della sicurezza sociale e a tutti i regimi, generali e speciali, contributivi e non contributivi, esclusi i regimi dell'assistenza sociale (art. 2). Sul piano pratico essa, realizzando il coordinamento dei regimi nazionali di protezione sociale, amplia la tutela delle persone che hanno svolto la loro attività lavorativa nel territorio di diverse Parti contraenti.

c) Territorialità della legislazione applicabile

Si applica la legislazione della Parte contraente in cui i lavoratori dipendenti sono occupati o, se autonomi, esercitano la loro attività (art. 14); ai lavoratori occupati su una nave battente bandiera di una Parte contraente si applica la legislazione di tale Parte.

Si fa eccezione, per cui resta applicabile la legislazione della Parte contraente in cui ha sede l'impresa che li occupa, per alcune categorie di lavoratori, tra cui i lavoratori distaccati (art. 15, par. 1, lett. a) il cui distacco è ammesso per 12 mesi, prorogabili fino al termine della lavorazione con il consenso dell'autorità competente della Parte contraente in cui il lavoratore opera), i lavoratori dei trasporti internazionali (art. 15, par. 1, lett. b) e i funzionari pubblici (art. 14, lett. d).

Secondo regole comunemente accolte negli accordi internazionali, i rappresentanti diplomatici e consolari non rientrano tra i soggetti cui la Convenzione si applica (art. 4, par. 2). Sono, invece, soggetti all'applicazione della Convenzione medesima, e pertanto ricadono nel generale principio della territorialità, il personale di servizio delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari nonché i domestici privati al servizio di tali missioni ed uffici. Per queste ultime categorie di lavoratori, l'articolo 17 prevede espressamente, comunque, la possibilità di opzione per l'applicazione della legislazione della Parte contraente che li invia, a condizione che siano cittadini di tale Parte; il medesimo articolo 17 fissa i limiti e le modalità dell'opzione.

d) Parità di trattamento

Le persone che risiedono nel territorio di una Parte contraente, alle quali sia applicabile la Convenzione, hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini di tale Parte (art. 8).

e) Mantenimento dei diritti e assimilazione dei territori

Le prestazioni in denaro non possono subire alcuna riduzione, modifica, soppressione, sospensione o confisca a causa della residenza del beneficiario nel territorio di una Parte contraente diversa da quella in cui si trova l'istituzione che deve erogare le prestazioni (art. 11).

4) NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI (Artt. da 38 a 48 Conv. e da 53 a 69 A.c.)

Si rileva, in via di principio, che la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali si presenta con caratteristiche abbastanza affini nei vari Paesi membri del Consiglio d'Europa. Di conseguenza, il coordinamento delle legislazioni non presenta problemi dovuti a grande diversità di impostazione giuridica e la normativa prevista dalla Convenzione segue le regole comunemente presenti negli accordi internazionali sulla materia.

Per le vittime di infortunio sul lavoro o malattia professionale che risiedono (art. 38) o dimorano (o sono autorizzati a ritornare) (art. 40) in una Parte contraente diversa da quella in cui si trova l'istituzione competente, le prestazioni spettanti sono a carico di tale istituzione; peraltro, mentre le prestazioni in denaro sono erogate dall'istituzione competente direttamente nel territorio della Parte in cui il beneficiario risiede o dimora (e comunque prevista la possibilità di accordi per l'erogazione di tali prestazioni tramite l'istituzione del luogo di residenza o di dimora), le prestazioni in natura sono concesse - per conto della istituzione competente - dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora secondo la legislazione che quest'ultima applica e nel limite della durata eventualmente fissata dall'istituzione competente.

Le autorità competenti (Ministeri) delle Parti contraenti possono comunque accordarsi per subordinare la concessione delle protesi, dei grandi apparecchi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza (cioè i "presidi" erogati dall'Istituto) alla preventiva autorizzazione della istituzione competente (art. 41).

Regole particolari sono previste per l'assunzione, da parte dell'istituzione competente, delle spese di trasporto della vittima (in ospedale o fino al luogo di residenza) o della salma (fino al luogo di inumazione); su tale argomento l'articolo 42, par. 3, prevede un rinvio ad accordi bilaterali o multilaterali tra le Parti contraenti.

Gli infortuni in itinere verificatisi nel territorio di una Parte contraente diversa da quella competente si considerano come avvenuti nel territorio di quest'ultima (art. 39).

Per gli eventi policroni è stabilito che, se la legislazione di una Parte contraente prevede che - ai fini della determinazione del grado di inabilità - siano presi in considerazione gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali pregresse, l'istituzione competente di tale Parte deve prendere in considerazione gli eventi pregressi verificatisi nel territorio delle altre Parti contraenti, come se fossero sopravvenuti sotto la legislazione che essa applica (art. 43, par. 4 Conv. e art. 61 A.c.).

Ove, per il calcolo delle prestazioni, si debba far riferimento a salari medi o forfettari, l'istituzione competente terrà conto dei soli salari riferiti ai periodi compiuti sotto la propria legislazione (art. 45, parr. 1 e 2).

Ove, sempre per il calcolo delle prestazioni, si debba far riferimento al numero dei familiari, si dovrà tener conto anche dei familiari residenti nel territorio di un'altra Parte contraente (art. 45, par. 3).

Il rimborso delle prestazioni in natura tra le istituzioni viene effettuato secondo modalità da convenire tra le autorità competenti delle Parti contraenti, ferma restando la possibilità per le Parti medesime di rinunziare ai rimborsi in argomento (art. 48).

Per quanto riguarda le malattie professionali da rischio misto, analogamente a quanto previsto dai Regolamenti C.E.E., competente all'indennizzo e l'istituzione del Paese nel cui territorio si è verificata l'ultima esposizione al rischio (art. 46, par. 1). Tale istituzione tiene conto, se necessario ai fini della determinazione del periodo massimo dall'abbandono della lavorazione rischiosa (art. 46, par. 3) o del periodo minimo di esposizione al rischio (art. 46, par. 4), anche delle lavorazioni svolte nelle altre Parti contraenti; l'applicabilità dei citati parr. 3 e 4 dell'articolo 46 è pero subordinata ad appositi accordi tra le Parti - accordi che dovranno specificare le malattie professionali cui dette norme si applicano e le modalità di ripartizione degli oneri - per cui le norme stesse sono per il momento inoperanti (art. 46,par. 5).

L'articolo 64, par. 3 A.c. prevede - nel caso l'istituzione competente in via primaria accerti che l'interessato non ha diritto a prestazioni ai sensi della propria legislazione - l'esame in via sussidiaria da parte dell'istituzione dello Stato in cui, in precedenza, vi sia stata esposizione al rischio.

La constatazione medica della malattia professionale può avvenire in qualsiasi Parte contraente (art. 46, par. 2): essa si considera effettuata nel territorio della Parte competente.

L'aggravamento di una malattia professionale è a carico dell'istituzione che ha già provveduto all'indennizzo. Nel caso, pero, che il lavoratore - successivamente all'indennizzo - abbia svolto attività rischiosa nel territorio di un'altra Parte contraente, l'aggravamento è a carico dell'istituzione di quest'ultima Parte, che eroga un "supplemento" (art. 47); la prima istituzione continuerà ad erogare il proprio indennizzo senza tener conto dell'aggravamento.

5) COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA E SANITARIA. NORME PROCEDURALI

a) Collaborazione amministrativa

Le autorità e le istituzioni delle Parti contraenti si scambiano tutte le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della Convenzione europea. In particolare, esse possono comunicare direttamente tra loro e con le persone interessate e si prestano ogni possibile collaborazione come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione.

Tale collaborazione è - in linea di principio - gratuita, salvo diversa pattuizione tra le autorità competenti (art. 64, par. 2).

Sono previste regole particolari per il recupero dei contributi (art. 69), delle prestazioni indebitamente versate (art. 85 A.c.) e per l'azione di surroga (art. 70).

b) Collaborazione sanitaria

L'istituzione del luogo di residenza o di dimora, su richiesta dell'istituzione di un'altra Parte contraente, effettua accertamenti ed esami medici. L'applicazione di tale disposizione è, in genere, subordinata alla conclusione di specifici accordi bilaterali o multilaterali tra le Parti contraenti (art. 67).

Tuttavia, per i titolari di rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'articolo 68 A.c. prevede che il controllo amministrativo o medico e gli esami medici per la revisione della rendita siano effettuati dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza, su richiesta dell'istituzione competente (che conserva comunque la facoltà di far eseguire tali controlli da un medico di sua fiducia, a proprie spese).

La Convenzione e l'Accordo complementare non contengono disposizioni per il rimborso delle spese sostenute per tali controlli.

c) Presentazione di domande, istanze, ricorsi, documenti ecc.

Tutti i documenti, ricorsi, atti, istanze, ecc., da produrre per l'applicazione della Convenzione europea sono dispensati dai visti di legalizzazione e dalle altre analoghe formalità (art. 65, par. 2).

Le domande dirette all'istituzione di una Parte contraente possono essere presentate all'istituzione del luogo di residenza che le trasmette all'istituzione competente (art. 66, par. 1).

Gli atti che, secondo la legislazione di una Parte contraente, avrebbero dovuto essere presentati entro un certo termine ad un organo di tale Parte, possono essere presentati - entro lo stesso termine - ad un organo di un'altra Parte.

Quest'ultimo trasmette senza indugio gli atti ricevuti all'organo competente della prima Parte, direttamente o tramite le autorità competenti. La data in cui tali atti sono stati presentati è considerata come data di introduzione presso l'organo cui avrebbero dovuto essere presentati (art. 66, par. 2).

Una documentazione non può essere respinta per il semplice fatto di essere redatta nella lingua ufficiale di un'altra Parte contraente (art. 64, par. 4).

6) EFFICACIA DELLA CONVENZIONE EUROPEA

La Convenzione europea non ha efficacia retroattiva e pertanto non conferisce alcun diritto per i periodi che, relativamente a ciascuna Parte contraente, risultino precedenti alla sua entrata in vigore: per l'Italia il 12 aprile 1990 (art. 74, par. 1).

Tuttavia, i periodi di assicurazione, di impiego o di attività professionale - nonché gli eventi cui si collegano le prestazioni - compiuti anteriormente all'entrata in vigore della Convenzione europea possono essere presi in considerazione, ai fini dell'accertamento del diritto alle prestazioni, a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione europea (art. 74, parr. 2 e 3).

Gli interessati possono altresì chiedere la revisione delle prestazioni, loro accordate in precedenza, sulla base della Convenzione stessa. Tale revisione può anche essere effettuata d'ufficio ma, comunque, non può avere come effetto la riduzione dei diritti in precedenza goduti dagli interessati (art. 74, par. 5).

Nel caso le prestazioni non siano state liquidate (o siano state sospese) a causa della nazionalità dell'interessato o della sua residenza nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente, dette prestazioni dovranno - su richiesta dell'interessato - essere liquidate (o ripristinate) a meno che non vi sia stata liquidazione in capitale (art. 74, par. 4).

Le richieste di cui all'articolo 74, parr. 4 e 5, avranno effetto a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione (se presentate entro due anni da tale data) senza che siano opponibili le disposizioni relative alla prescrizione o alla decadenza. Qualora, invece, tali richieste siano presentate dopo i due anni dall'entrata in vigore della Convenzione - e sempre che i diritti degli interessati non siano colpiti da prescrizione o decadenza - le domande avranno effetto solo a partire dalla data di presentazione (art. 74, parr. 6 e 7).

7) FORMULARI

Alla presente circolare si allegano i modelli dei formulari CE 6, CE 7, CE 10, CE 14 e CE 27 (rispettivamente allegati nn. 3, 4, 5, 6 e 7) adottati per l'applicazione della Convenzione e dell'Accordo complementare, limitatamente a quelli la cui compilazione rientra nella competenza dell'Istituto.

I formulari sono stati redatti nelle due lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese e francese).

In attesa della stampa dei modelli, i formulari dovranno essere riprodotti a cura delle singole Unità.

TITOLO II : RAPPORTI CON LA TURCHIA

Per la trattazione dei casi inerenti ai rapporti con la Turchia, si fa riferimento alla normativa riportata al Titolo I della presente circolare, e - in particolare - agli articoli da 38 a 48 della Convenzione e da 53 a 69 dell'Accordo complementare, illustrati di seguito.

1) CAMPO DI APPLICAZIONE

Per quanto riguarda il campo di applicazione soggettivo ed oggettivo, si rinvia al precedente Titolo I, punto 3.

2) TERRITORIALITA' DELLA LEGISLAZIONE

Come accennato nel Titolo I, punto 3, le persone tutelate sono - in via di principio - assoggettate alla legislazione del Paese ove sono occupate (se lavoratori dipendenti) oppure operano (se lavoratori autonomi). Fanno eccezione a questa regola alcune categorie di lavoratori per le quali continua ad applicarsi la legislazione del Paese di provenienza: fra queste, la più rilevante è costituita dai lavoratori distaccati di cui all'articolo 15, lett. a).

Di conseguenza, i lavoratori italiani distaccati in Turchia risultano ora protetti ai sensi della Convenzione europea e non più ai sensi della legge 3 ottobre 1987, n. 398, che tutela i cittadini italiani operanti in Paesi extra-comunitari non convenzionati (v. circ. n. 54/69 T.U./1988); in tali fattispecie, pertanto, ai lavoratori e ai datori di lavoro si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al fine di attestare la condizione di distaccato, il lavoratore deve essere munito del formulario CE 1 "Certificato di distacco": per l'Italia, esso è rilasciato dalla competente Sede dell'I.N.P.S..

3) ISTITUZIONI COMPETENTI IN MATERIA DI INFORTUNI E DI MALATTIE PROFESSIONALI

In Italia: per le prestazioni sanitarie è competente il Servizio Sanitario Nazionale; per le prestazioni economiche, le protesi e i presidi nonché le altre prestazioni integrative e gli accertamenti medico-legali è competente l'INAIL.

In Turchia: per tutte le prestazioni è competente il Sosyal Sigortalar Kurumu (S.S.K.) il cui indirizzo è:

  • Suleyman Sirri - Sokak, Yenisehir - ANKARA (Turchia)

Esso gestisce le assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti. I lavoratori autonomi, allo stato, non risultano assicurati in Turchia contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4) PRESTAZIONI IN DENARO

E' previsto il pagamento diretto da parte delle istituzioni competenti a favore degli assicurati che risiedono o dimorano nel territorio dell'altra Parte. Pertanto l'INAIL corrisponde le prestazioni in parola, nei modi consueti, direttamente ai propri assicurati residenti o dimoranti in Turchia.

Per beneficiare di prestazioni in denaro diverse dalle rendite il lavoratore, che risiede o dimora nel territorio di una Parte diversa da quella competente, presenta all'istituzione del luogo di residenza o di dimora, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, il relativo certificato rilasciato dal medico curante, unitamente ai documenti richiesti dalla legislazione applicata dall'istituzione tenuta al pagamento delle prestazioni. Nel caso di dimora, il lavoratore deve indicare anche il suo indirizzo e il nome e l'indirizzo dell'istituzione competente.

In mancanza di tale certificato, la Sede procede alla constatazione medica dell'inabilità e al rilascio del certificato stesso.

In seguito, la Sede trasmette all'istituzione turca la documentazione acquisita, precisando la probabile durata della inabilità lavorativa; a tale scopo essa utilizzerà il formulario CE 7 "Domanda di prestazioni in denaro in caso di incapacità al lavoro" (all. n. 4).

Appena possibile la Sede stessa procede al controllo medico-legale dell'assicurato e comunica all'istituzione turca (compilando il formulario CE 14 "Incapacità al lavoro........Risultato del controllo medico", all. n. 6) l'esito del controllo medico-legale; detta istituzione conserva comunque la facoltà di sottoporre, a proprie spese, l'assicurato ad accertamenti da parte di un medico di propria scelta.

Appena cessa l'inabilità al lavoro, la Sede ne comunica la data sia all'assicurato che all'istituzione turca, la quale può, comunque, stabilire una data differente (artt. 54 e 58 A.c.).

Analoga procedura sarà seguita ovviamente dall'istituzione turca nei confronti di assicurati dell'INAIL residenti o dimoranti in Turchia.

5) PRESTAZIONI IN NATURA

Riguardo a tali prestazioni è previsto che gli assicurati, i quali intendono beneficiarne nel Paese in cui risiedono o dimorano, diverso da quello competente, sono tenuti a presentare all'istituzione del luogo di residenza o di dimora un attestato dal quale risulti il diritto a dette prestazioni; tale attestato rimane valido fino a che non ne venga notificato l'annullamento da parte dell'istituzione competente.

Al riguardo sono previsti i formulari CE 6 "Certificato di assoggettamento alla legislazione sull'indennizzo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali" (all. n. 3) e CE 10 "Attestato concernente il diritto alle prestazioni in natura in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale" (all. n. 5). Al rilascio del primo provvede per l'Italia la Sede INAIL competente; al rilascio del secondo provvede la USL territorialmente competente, se del caso con la collaborazione della Sede INAIL.

Ove gli assicurati non presentino il formulario CE 10, la Sede provvede a richiederlo all'istituzione turca competente, utilizzando il formulario CE 6, Parte B.

6) PROTESI, GRANDI APPARECCHI ED ALTRE PRESTAZIONI DI GRANDE IMPORTANZA

Come illustrato nel Titolo I, punto 4, della presente circolare, la Convenzione prevede che le autorità dei due Paesi interessati possano concordare che la fornitura di tali prestazioni sia subordinata alla preventiva autorizzazione dell'istituzione competente. Poiché le autorità di Italia e Turchia non hanno stipulato alcun accordo in proposito, la concessione di tali prestazioni viene effettuata dalla Sede, previa verifica del diritto sulla base della documentazione presentata dall'interessato o da acquisire presso la S.S.K. turca. Ogni decisione in ordine alla fornitura delle prestazioni in argomento deve essere senza indugio comunicata alla istituzione turca e per conoscenza a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative, che provvederà a richiedere il relativo rimborso.

7) EVENTI POLICRONI

In tali ipotesi, ai fini della valutazione del danno complessivo, l'INAIL deve tener conto degli eventi professionali verificatisi in precedenza in Turchia (art. 43, par. 4 Conv. e art. 61 A.c.); a tale scopo la Sede applicherà l'articolo 79 del Testo Unico.

8) MALATTIE PROFESSIONALI

a) Competenza all'indennizzo

Come riferito in precedenza, nei casi da rischio misto la domanda è esaminata dall'istituzione del Paese ove è stata svolta l'ultima attività morbigena (art. 46, par. 1).

Pertanto la Sede, ove accerti la propria competenza, definisce la domanda di indennizzo ai sensi del Testo Unico n. 1124/1965.

Al contrario, se l'ultima esposizione al rischio è avvenuta in Turchia, la Sede deve trasmettere alla istituzione turca il fascicolo completo della documentazione anamnestica e sanitaria eventualmente raccolta. Tale documentazione, unitamente a copia della decisione negativa notificata all'interessato, deve essere trasmessa all'istituzione turca anche nell'ipotesi in cui, pur essendo il caso di competenza dell'INAIL, l'evento non abbia i requisiti previsti dalla legislazione italiana ai fini dell'indennizzo (art. 64, par. 3 A.c.).

b) Ripartizione dell'onere dell'indennizzo

L'articolo 46, par. 5, subordina la ripartizione dell'onere delle prestazioni economiche ad accordi sostanziali e procedurali fra i Paesi ove è stata svolta attività morbigena. Poiché tali accordi non sono stati ancora conclusi tra Italia e Turchia, l'onere dell'indennizzo grava per intero sull'istituzione competente.

c) Aggravamento

Se l'assicurato, dopo aver beneficiato delle prestazioni, non ha svolto ulteriore attività rischiosa, ovvero ha esercitato detta attività sotto la legislazione dell'istituzione responsabile del primo indennizzo, l'onere dell'aggravamento è a carico di tale istituzione. La Sede corrisponde la maggiore rendita dovuta dopo l'aggravamento se la fattispecie e di sua competenza, ovvero segnala il caso alla stituzione turca, cui già faceva carico l'indennizzo, se è di competenza di tale istituzione.

Ove, invece, l'indennizzo iniziale sia stato erogato dall'istituzione turca e l'ulteriore attività morbigena, da cui deriva l'aggravamento, sia stata svolta sotto la legislazione italiana, l'onere delle maggiori prestazioni è a carico dell'INAIL; la Sede erogherà un "supplemento" pari alla differenza tra l'importo da liquidare in conseguenza della maggiore inabilità e l'importo che sarebbe stato liquidato ove il precedente stato invalidante si fosse manifestato sotto la legislazione italiana (c.d. "doppia valutazione").

L'inverso si verifica ove il primo indennizzo sia stato erogato dall'INAIL e il supplemento faccia carico all'istituzione turca, in quanto l'ulteriore attività rischiosa sia stata svolta in Turchia.

d) Esposizione al rischio anche in altri Paesi

Le fattispecie di malattia professionale conseguenti ad esposizione cumulativa in più Paesi vincolati dalla regolamentazione comunitaria, dagli accordi bilaterali e dalla Convenzione europea, devono essere segnalate a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative.

9) ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI

Tali accertamenti, allorché l'assicurato - titolare di rendita - risieda o dimori nel territorio del Paese diverso da quello competente, sono eseguiti dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora su incarico dell'istituzione competente.

In applicazione dell'articolo 68 A.c. (cfr. punto 5, lettera b, del Titolo I) la Sede, per l'espletamento di accertamenti medico-legali nei confronti di titolari di rendita italiana residenti o dimoranti in Turchia, si rivolge all'istituzione turca, salva la facoltà di far eseguire detti accertamenti, a proprie spese, da un medico di sua scelta; in tale ultimo caso, per ottenere la collaborazione delle Autorità consolari italiane in Turchia, dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella circolare n. 36/1978.

L'istituzione turca comunicherà i risultati degli accertamenti, utilizzando il formulario CE 27 "Rapporto medico dettagliato" (all. n. 7).

Analoga procedura sarà seguita dall'istituzione turca per gli accertamenti medico-legali nei confronti dei lavoratori che risiedono o dimorano in Italia, titolari di rendita a carico di detta istituzione.

Come già detto nel Titolo I, punto 5, lett. b), nè la Convenzione nè l'Accordo complementare contengono disposizioni per il rimborso delle spese relative ai controlli di cui trattasi. Pertanto, ove venga richiesto dalla Sede un accertamento medico-legale da effettuarsi in Turchia, si dovrà far presente all'istituzione turca che le relative spese saranno rimborsate tramite questa Direzione generale.

Nel caso, invece, che la richiesta di accertamenti pervenga alla Sede dalla S.S.K., prima di effettuarli si dovrà ottenere dall'istituzione turca l'espresso consenso al rimborso.

Sull'argomento, comunque, sono in corso contatti con la competente istituzione straniera.

Le Sedi devono, in ogni caso, trasmettere per conoscenza a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative, tutta la corrispondenza relativa alle fattispecie per le quali siano da effettuare o siano richiesti accertamenti medico-legali.

10) RIMBORSI

Il rimborso delle spese sostenute dalle Sedi riguarda gli oneri per la fornitura delle protesi, dei grandi apparecchi e delle prestazioni in natura di grande importanza (contemplate nel "Nomenclatore tariffario" delle protesi).

La Sede deve chiedere il rimborso tramite questa Direzione generale, osservando le istruzioni contenute nella circolare n. 28/1983 e tenendo presente che il modello 87 I (il cui uso si impone, non essendo previsto alcun modulo per la richiesta di rimborso ai sensi della Convenzione europea) va trasmesso in duplice esemplare.

Eventuali spese per accertamenti amministrativi si considerano compensate tra le istituzioni (art. 64, par. 2).

Le spese che formano oggetto di richiesta di rimborso alla S.S.K. devono essere contabilizzate al capitolo 815 "Prestazioni erogate per conto di istituti esteri", sottoconto 02 "Prestazioni per conto di Paesi extra-CEE", gestione 1.1.0, competenza dell'esercizio, codice partita 9620 - Turchia (di nuova istituzione).

All'inoltro delle richieste di rimborso e al recupero delle relative somme provvederà direttamente questa Direzione generale che le imputerà al capitolo 215 "Rimborso prestazioni erogate per conto di istituti esteri", sottoconto 02 "Prestazioni Paesi extra-CEE", gestione 1.1.0, competenza dell'esercizio, codice partita 9620.

11) DOMANDE, DICHIARAZIONI E RICORSI

Gli atti che devono essere prodotti ad una istituzione turca possono essere validamente presentati all'INAIL e viceversa; essi non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altra istituzione.

La Sede che riceve tali atti, apposto su di essi il timbro con la data di arrivo, li trasmetterà senza indugio alla istituzione turca competente, dandone notizia all'interessato.

I rapporti con le istituzioni turche saranno facilitati dall'uso, da parte della Sede, ove possibile, della lingua inglese.

* * *

Per completezza si informa che gli allegati testi della Convenzione europea sulla sicurezza sociale e dell'Accordo complementare sono stati tradotti a cura di questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative. Essi, pertanto, non hanno carattere di traduzione ufficiale che, del resto, non aveva neppure la "traduzione non ufficiale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Eventuali incertezze applicative circa la nuova normativa dovranno essere segnalate a questa Direzione generale - Servizio prestazioni assicurative.

Allegato n. 1 alla circ. n. 31/1991

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE EUROPEA DI SICUREZZA SOCIALE

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e di realizzare una maggiore unione tra i suoi membri, particolarmente al fine di favorire il loro progresso sociale;

Considerando che il coordinamento multilaterale delle legislazioni in materia di sicurezza sociale costituisce uno dei mezzi per realizzare tale obiettivo;

Considerando che il Codice Europeo di Sicurezza Sociale, aperto alla firma il 16 aprile 1964, stabilisce, all'art. 73, che le Parti contraenti del Codice si adopereranno per regolare in uno strumento speciale le questioni attinenti alla sicurezza sociale degli stranieri e dei migranti, particolarmente in relazione alla parità di trattamento rispetto ai propri cittadini e al mantenimento dei diritti acquisiti o in corso di acquisizione;

Affermando il principio della parità di trattamento dei cittadini delle Parti contraenti, dei profughi e degli apolidi, ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte contraente, ed il principio per cui le prestazioni previste dalle legislazioni di sicurezza sociale debbono essere mantenute nonostante qualsiasi spostamento delle persone protette nei territori delle Parti contraenti, principi cui si ispirano non solo alcune disposizioni della Carta Sociale Europea ma anche varie Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

a) per "Parte contraente" si intende ogni Stato che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione o adesione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 1, o dell'articolo 77;

b) i termini "territorio di una Parte contraente" e "cittadino di una Parte contraente" sono definiti all'allegato I; ai sensi delle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, ciascuna Parte contraente notificherà ogni emendamento da apportare all'articolo 1;

c) per "legislazione" si intendono le leggi, i regolamenti e le disposizioni statutarie che sono in vigore al momento della firma della presente Convenzione o che entreranno in vigore successivamente in tutto o parte del territorio di ogni parte contraente e che attengono ai settori e ai regimi di sicurezza sociale specificati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2;

d) per "convenzione di sicurezza sociale" si intende ogni strumento bilaterale o multilaterale che impegna o impegnerà esclusivamente due o più Parti contraenti, nonché qualsiasi strumento multilaterale che impegna o impegnerà almeno due Parti contraenti e uno o più altri Stati nel settore della sicurezza sociale rispetto a tutti o a parte dei settori e dei regimi di sicurezza sociale specificati all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, come pure qualsiasi accordo concluso nel quadro di detti strumenti;

e) per "autorità competente" si intende il Ministro, i Ministri o un'altra autorità corrispondente nella cui competenza rientrano i regimi di sicurezza sociale per tutto o per una parte del territorio di ciascuna Parte contraente;

f) per "istituzione" si intende l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione di ciascuna Parte contraente;

g) per "istituzione competente" si intende:

i) se trattasi di un regime di assicurazione sociale, o l'istituzione presso cui l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure l'istituzione dalla quale ha diritto a prestazioni, o ne avrebbe diritto se fosse residente nel territorio della Parte contraente ove tale istituzione ha sede, o anche l'istituzione designata dall'autorità competente della Parte contraente interessata;

( omissis )

h) per "Stato competente" si intende la Parte contraente nel cui territorio ha sede l'istituzione competente;

i) per "residenza" si intende la dimora abituale;

j) per "dimora" si intende la dimora temporanea;

k) per "istituzione del luogo di residenza" si intende l'istituzione abilitata, ai sensi della legislazione della Parte contraente che essa applica, a corrispondere le prestazioni nel luogo ove l'interessato risiede o, ove non esista una tale istituzione, l'istituzione designata dall'autorità competente della Parte contraente interessata;

l) per "istituzione del luogo di dimora" si intende l'istituzione abilitata, ai sensi della legislazione della Parte contraente che essa applica, a corrispondere le prestazioni nel luogo ove l'interessato dimora o, ove non esista una tale istituzione, l'istituzione designata dall'autorità competente della Parte contraente interessata;

m) per "lavoratore" si intende un lavoratore subordinato o autonomo o una persona considerata tale ai sensi della legislazione della Parte contraente interessata, ove non sia diversamente specificato nella presente Convenzione;

n) per "lavoratore frontaliero" si intende un lavoratore dipendente che e occupato nel territorio di una Parte contraente e risiede nel territorio di un'altra Parte contraente ove ritorna di regola ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

( omissis )

o) il termine "profugo" ha il significato attribuitogli nell'articolo 1, sezione A, della Convenzione relativa allo Statuto dei profughi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e nell'articolo 1, paragrafo 2, del Protocollo sullo Statuto dei profughi del 31 gennaio 1967, senza alcuna limitazione geografica;

p) il termine "apolide" ha il significato attribuitogli nell'articolo 1 della Convenzione relativa allo Statuto degli apolidi, fatta a New York il 28 settembre 1954;

( omissis )

r) per "superstiti" si intendono le persone definite o ritenute tali dalla legislazione in base alla quale le prestazioni sono erogate; tuttavia, se tale legislazione considera come superstiti solo le persone che vivevano sotto lo stesso tetto del defunto, tale condizione si ritiene soddisfatta se le persone di cui si tratta erano principalmente a carico del defunto;

( omissis )

v) per "prestazioni", "pensioni" e "rendite" si intendono tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici e tutte le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, ove non sia diversamente specificato nella presente Convenzione, nonché le prestazioni destinate a mantenere o a migliorare la capacità di guadagno, le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite e i versamenti effettuati, a seconda dei casi, a titolo di rimborso dei contributi;

( omissis )

Articolo 2

1. La presente Convenzione si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni di invalidità;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

( omissis )

4. La presente Convenzione non si applica nè alla assistenza sociale e medica, nè ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, nè ai regimi speciali degli impiegati pubblici o del personale assimilato.

( omissis )

Articolo 3

1. L'allegato II specifica, per ciascuna Parte contraente, le legislazioni e i regimi di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2.

2. Ciascuna Parte contraente notificherà, in conformità alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, ogni emendamento da apportare all'allegato II a seguito dell'adozione di una nuova legislazione. Detta notifica dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di pubblicazione di tale legislazione o, nel caso la legislazione sia pubblicata prima della data di ratifica della presente Convenzione, dalla data della ratifica.

Articolo 4

1. Sono ammessi al beneficio della presente Convenzione:

a) le persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o più Parti contraenti e che sono cittadini di una Parte contraente, oppure profughi o apolidi residenti nel territorio di una Parte contraente, nonché i loro familiari e superstiti;

b) i superstiti delle persone che sono state soggette alla legislazione di una o più Parti contraenti, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, quando i superstiti siano cittadini di una Parte contraente, o profughi o apolidi residenti nel territorio di una Parte contraente;

c) senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, i pubblici impiegati e il personale assimilato ai sensi della legislazione della Parte contraente interessata, nella misura in cui essi sono soggetti ad una legislazione di detta Parte contraente cui si applichi la presente Convenzione.

2. Nonostante le disposizioni del comma c) del paragrafo precedente non beneficiano delle disposizioni della presente Convenzione le categorie di persone - diverse dai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari e dai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici - per le quali la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari prevedono l'esenzione dalle disposizioni di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditante o, a seconda dei casi, nello Stato di residenza.

Articolo 5

1. Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 6, la presente Convenzione sostituisce, rispetto alle persone cui si applica, ogni convenzione di sicurezza sociale che impegni:

a) esclusivamente due o più Parti contraenti; o

b) almeno due Parti contraenti ed uno o più altri Stati, purché si tratti di casi per definire i quali non debba intervenire alcuna istituzione di uno di questi ultimi Stati.

2. Tuttavia, qualora l'applicazione di alcune disposizioni della presente Convenzione sia subordinata alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, le corrispondenti disposizioni di cui ai commi a) e b) del paragrafo precedente restano applicabili fino all'entrata in vigore di detti accordi.

Articolo 6

  1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi derivanti da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro.
  2. La presente Convenzione non pregiudica le disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 istitutivo della Comunità Economica Europea o negli accordi di associazione previsti da tale Trattato, nè le misure adottate in applicazione di tali disposizioni.
  3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, due o più Parti contraenti possono mantenere in vigore, nei loro rapporti, di comune accordo le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale cui sono vincolati, specificandole in allegato all'Accordo complementare per l'applicazione della presente Convenzione.
  4. Tuttavia, la presente Convenzione si applicherà in tutti i casi per definire i quali debba intervenire l'istituzione di una Parte contraente diversa da quelle che sono vincolate dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente articolo, nonché ove si tratti di persone ammesse al beneficio della presente Convenzione e alle quali dette disposizioni non siano esclusivamente applicabili.
  5. Due o più Parti contraenti, vincolate da disposizioni specificate nell'allegato III, potranno, di comune accordo e nei loro rapporti, apportare gli opportuni emendamenti a detto allegato, dandone notifica conformemente alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1.

Articolo 7

  1. Due o più Parti contraenti possono, se necessario, concludere tra loro convenzioni di sicurezza sociale fondate sui principi della presente Convenzione.
  2. Ciascuna Parte contraente notificherà, conformemente alle disposizioni dell'articolo 81, paragrafo 1, ogni convenzione che verrà conclusa in virtù del paragrafo precedente, e ogni modifica o denuncia successiva di una tale convenzione. Detta notifica sarà effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale convenzione, o dalla data della modifica, o dalla data in cui ha effetto la denuncia.

Articolo 8

  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le persone residenti nel territorio di una Parte contraente e alle quali è applicabile la Convenzione, hanno - ai sensi della legislazione di ogni Parte contraente - gli stessi diritti e obblighi dei cittadini di tale Parte.

( omissis )

Articolo 11

  1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di una o più Parti contraenti, non possono subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di una Parte contraente diversa da quella in cui si trova l'istituzione debitrice.

( omissis )

Articolo 12

Le norme relative alla rivalutazione previste dalla legislazione di una Parte contraente sono applicabili alle prestazioni dovute ai sensi di tale legislazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

  1. Salvo che per le prestazioni di invalidità, vecchiaia, superstiti o malattia professionale liquidate dalle istituzioni di due o più Parti contraenti ai sensi dell'articolo 29 o dell'articolo 47, comma b), la presente Convenzione non può conferire nè mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura o di più prestazioni relative ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

( omissis )

TITOLO II

Disposizioni relative alla legislazione applicabile

Articolo 14

Per quanto attiene alle persone ammesse a beneficiare delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, la legislazione applicabile è determinata conformemente alle seguenti disposizioni:

a) i lavoratori dipendenti occupati nel territorio di una Parte contraente sono soggetti alla legislazione di detta Parte, anche se risiedono nel territorio di un'altra Parte contraente o se l'impresa da cui dipendono ha la sede, o il datore di lavoro il proprio domicilio, nel territorio di un'altra Parte contraente;

b) i lavoratori che esercitano la propria attività professionale a bordo di una nave battente bandiera di una delle Parti contraenti sono soggetti alla legislazione di tale Parte;

c) i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività professionale nel territorio di una Parte contraente sono soggetti alla legislazione di tale Parte, anche se risiedono nel territorio di un'altra Parte contraente;

d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione della Parte contraente alla quale appartiene l'amministrazione da cui essi dipendono.

Articolo 15

1. La norma stabilita all'articolo 14, comma a), è applicata tenuto conto delle seguenti eccezioni o particolarità:

a) i) i lavoratori dipendenti, occupati nel territorio di una Parte contraente da un'impresa dalla quale normalmente dipendono, che sono distaccati da tale impresa nel territorio di un'altra Parte contraente per svolgervi un lavoro per conto della medesima impresa, restano soggetti alla legislazione della prima Parte, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essi non vengano inviati in sostituzione di altri lavoratori giunti al termine del loro periodo di distacco;

ii) se la durata del lavoro da effettuare si prolunga, a causa di circostanze imprevedibili, oltre la durata originariamente prevista e supera i dodici mesi, la legislazione della prima Parte continuerà ad essere applicabile fino al completamento dei lavori, a condizione che l'autorità competente della seconda Parte o l'organismo da essa designato diano il proprio consenso;

b) i) i lavoratori dipendenti dei trasporti internazionali occupati nel territorio di due o più Parti contraenti come personale viaggiante o navigante al servizio di un'impresa che ha la sua sede nel territorio di una Parte contraente e che, per conto proprio o altrui, trasporta passeggeri o merci per ferrovia, per strada, per via aerea o per vie navigabili interne, sono soggetti alla legislazione di quest'ultima Parte;

( omissis )

Articolo 17

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma a), si applicano ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o uffici consolari e ai domestici privati al servizio di agenti di tali missioni o uffici.
  2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo precedente, che sono cittadini della Parte contraente accreditante o inviante, possono optare per l'applicazione della legislazione di tale Parte. Questo diritto di opzione può essere esercitato una sola volta, entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente Convenzione o alla data in cui l'interessato viene assunto dalla missione diplomatica o dall'ufficio consolare, o al servizio privato di agenti di tali missioni o uffici, a seconda dei casi. L'opzione ha effetto dalla data in cui viene esercitata.

( omissis )

TITOLO III

Disposizioni speciali che disciplinano le diverse categorie di prestazioni.

( omissis )

CAPITOLO 3

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 38

1. I lavoratori che risiedono nel territorio di una Parte contraente diversa da quella competente, vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, beneficiano nel territorio della Parte contraente in cui risiedono:

a) delle prestazioni in natura, a carico dell'istituzione competente, da parte dell'istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero ad essa iscritti;

b) delle prestazioni in denaro a carico dell'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se risiedessero nel territorio dello Stato competente. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di residenza, le prestazioni in denaro possono ugualmente essere erogate tramite quest'ultima istituzione per conto dell'istituzione competente.

2. Le prestazioni possono ugualmente essere erogate ai lavoratori frontalieri dall'istituzione competente nel territorio dello Stato competente, secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, come se essi risiedessero nel suo territorio.

3. Se dei lavoratori previsti al presente articolo, che non siano lavoratori frontalieri, dimorano nel territorio dello Stato competente, essi beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, come se risiedessero nel suo territorio, anche se hanno già beneficiato di prestazioni prima dell'inizio del loro soggiorno.

4. Se dei lavoratori previsti al presente articolo trasferiscono la loro residenza nel territorio dello Stato competente, essi beneficiano delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, anche se hanno già beneficiato di prestazioni prima del trasferimento della loro residenza.

Articolo 39

L'infortunio in itinere sopravvenuto nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente è considerato come sopravvenuto nel territorio dello Stato competente.

Articolo 40

1. Le vittime di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale,

a) che dimorano nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente, o

b) che, dopo essere state ammesse al beneficio delle prestazioni a carico dell'istituzione competente, sono autorizzate da tale istituzione a ritornare nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente in cui risiedono, o a trasferire la loro residenza nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente, o

c) che sono autorizzate dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente, per ricevervi cure adeguate al loro stato di salute,

beneficiano:

i) delle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest'ultima istituzione applica, come se fossero ad essa iscritti, nel limite della durata fissata, all'occorrenza, dalla legislazione dello Stato competente;

ii) delle prestazioni in denaro, erogate dalla istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se si trovassero nel territorio dello Stato competente. Tuttavia, previo accordo tra l'istituzione competente e l'istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni in denaro possono anche essere erogate tramite questa ultima istituzione per conto dell'istituzione competente.

2. a) L'autorizzazione prevista al comma b) del paragrafo precedente può essere rifiutata solo se lo spostamento dell'interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l'applicazione di un trattamento medico;

b) l'autorizzazione prevista al comma c) del paragrafo precedente non può essere rifiutata se le cure di cui trattasi non possono essere prestate all'interessato nel territorio della Parte contraente in cui risiede.

Articolo 41

Nei casi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 38 e al paragrafo 1 dell'articolo 40, le autorità competenti di due o più Parti contraenti possono convenire di subordinare la concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza all'autorizzazione dell'istituzione competente.

Articolo 42

  1. Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della vittima, fino alla sua residenza o fino all'ospedale, le spese occorse per il trasporto della vittima fino al luogo corrispondente nel territorio di un'altra Parte contraente, in cui risiede la vittima, sono a carico dell'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a condizione che abbia dato la sua autorizzazione preventiva a tale trasporto, tenuto debito conto dei motivi che lo giustificano.
  2. Se la legislazione dello Stato competente prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma fino al luogo d'inumazione, le spese occorse per il trasporto della salma fino al luogo corrispondente nel territorio di un'altra Parte contraente, in cui risiedeva la vittima, sono a carico dell'istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.
  3. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo tra due o più Parti contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra dette Parti. Tali accordi stabiliranno in particolare le categorie di persone alle quali dette disposizioni saranno applicabili e le modalità di ripartizione delle spese di trasporto tra le Parti contraenti in causa.

Articolo 43

  1. Se non esiste assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel territorio della Parte contraente in cui la vittima si trova, o se tale assicurazione esiste ma non prevede un'istituzione responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza responsabile per l'erogazione delle prestazioni in natura in caso di malattia.
  2. Se la legislazione dello Stato competente subordina la completa gratuità delle prestazioni in natura alla utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 38 e al paragrafo 1 dell'articolo 40 sono considerate come erogate da tale servizio medico.
  3. Se la legislazione dello Stato competente prevede un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro, le prestazioni in natura erogate nei casi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 38 e al paragrafo 1 dell'articolo 40 sono considerate come erogate a richiesta dell'istituzione competente.
  4. Se la legislazione di una Parte contraente prevede espressamente o implicitamente che gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali sopravvenuti anteriormente siano presi in considerazione per valutare il grado di inabilità, l'istituzione competente di tale Parte prende in considerazione a tale effetto anche gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anteriormente riconosciuti secondo la legislazione di un'altra Parte contraente, come se fossero sopravvenuti sotto la legislazione che essa applica.

Articolo 44

  1. Se la legislazione applicata dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza prevede vari regimi di risarcimento, le disposizioni applicabili all'erogazione delle prestazioni in natura, nei casi previsti al paragrafo 1 dell'articolo 38 e al paragrafo 1 dell'articolo 40, sono quelle del regime generale o, in mancanza, del regime da cui dipendono i lavoratori dell'industria.
  2. Se la legislazione di una Parte contraente stabilisce una durata massima per l'erogazione delle prestazioni, l'istituzione che applica tale legislazione può tener conto, all'occorrenza, del periodo durante il quale delle prestazioni sono già state erogate dall'istituzione di un'altra Parte contraente per lo stesso caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Articolo 45

  1. Se la legislazione di una Parte contraente prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro sia basato su un guadagno medio, l'istituzione competente di questa Parte determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni accertati durante i periodi compiuti sotto tale legislazione.
  2. Se la legislazione di una Parte contraente prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro sia basato su un guadagno forfettario, l'istituzione competente di questa Parte tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario o, se del caso, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto tale legislazione.
  3. Se la legislazione di una Parte contraente prevede che l'importo delle prestazioni in denaro vari con il numero dei familiari, l'istituzione competente di questa Parte tiene conto anche dei familiari che risiedono nel territorio di un'altra Parte contraente, come se risiedessero nel territorio della prima Parte.

Articolo 46

  1. Quando la vittima di una malattia professionale ha svolto un'attività suscettibile di provocare detta malattia sotto la legislazione di due o più Parti contraenti, le prestazioni cui la vittima o i suoi superstiti possono pretendere sono concesse esclusivamente in virtù della legislazione dell'ultima di dette Parti le cui condizioni si trovano soddisfatte tenuto conto, eventualmente, delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
  2. Se la legislazione di una Parte contraente subordina la concessione delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che la malattia considerata sia stata medicalmente accertata per la prima volta nel suo territorio, questa condizione è considerata soddisfatta quando tale malattia è stata accertata per la prima volta nel territorio di un'altra Parte contraente.
  3. Se la legislazione di una Parte contraente subordina espressamente o implicitamente la concessione delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che la malattia considerata sia stata accertata entro un certo termine dalla cessazione dell'ultima attività che può provocare tale malattia, l'istituzione competente di questa Parte, nell'esaminare in quale momento è stata svolta quest'ultima attività, tiene conto, nella misura necessaria, delle attività della stessa natura svolte sotto la legislazione di ogni altra Parte contraente, come se fossero state svolte sotto la legislazione della prima Parte.
  4. Se la legislazione di una Parte contraente subordina espressamente o implicitamente la concessione delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che un'attività suscettibile di provocare la malattia in questione sia stata esercitata per una certa durata, l'istituzione competente di questa Parte tiene conto, nella misura necessaria, ai fini della totalizzazione, dei periodi nei quali tale attività è stata svolta sotto la legislazione di ogni altra Parte contraente.
  5. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo tra due o più Parti contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra dette Parti. Tali accordi determineranno in particolare le malattie professionali cui dette disposizioni saranno applicabili e le modalità di ripartizione dell'onere delle prestazioni tra dette Parti.

Articolo 47

Quando la vittima di una malattia professionale ha beneficiato o beneficia di un indennizzo a carico dell'istituzione di una Parte contraente e fa valere, in caso di aggravamento, dei diritti a prestazioni presso l'istituzione di un'altra Parte contraente, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) se la vittima non ha svolto sotto la legislazione della seconda Parte un'attività suscettibile di provocare o aggravare la malattia considerata, l'istituzione competente della prima Parte è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, tenuto conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) se la vittima ha svolto tale attività sotto la legislazione della seconda Parte, l'istituzione competente della prima Parte è tenuta ad assumere l'onere delle prestazioni, senza tener conto dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; l'istituzione competente della seconda Parte concede all'interessato un supplemento il cui importo è pari alla differenza tra l'importo delle prestazioni dovute dopo l'aggravamento e l'importo delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell'aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse insorta sotto la legislazione di questa Parte.

Articolo 48

  1. L'istituzione competente è tenuta a rimborsare l'ammontare delle prestazioni in natura erogate per suo conto ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 38 e del paragrafo 1 dell'articolo 40.
  2. I rimborsi previsti al paragrafo precedente saranno determinati ed effettuati secondo modalità da convenire tra le autorità competenti delle Parti contraenti.
  3. Due o più Parti contraenti possono convenire di rinunciare ad ogni rimborso tra le istituzioni rientranti nella loro sfera di competenza.

( omissis )

TITOLO IV

Disposizioni varie

Articolo 64

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano tutte le informazioni che concernono:

a) i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione;

b) le modifiche della loro legislazione che possono incidere sull'applicazione della presente Convenzione.

2. Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità e le istituzioni delle Parti contraenti collaborano vicendevolmente come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di tali autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare il rimborso di alcune spese.

3. Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità e le istituzioni delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatari.

4. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di una Parte contraente non possono respingere le istanze o altri documenti loro indirizzati solo perché compilati nella lingua ufficiale di un'altra Parte contraente.

Articolo 65

  1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria o di registro, previsto dalla legislazione di una Parte contraente per gli atti o documenti da presentare in applicazione della legislazione di detta Parte, è esteso agli atti o documenti analoghi da presentare in applicazione della legislazione di un'altra Parte contraente o della presente Convenzione.
  2. Tutti i certificati, i documenti o gli atti di qualsiasi genere di natura ufficiale da presentare per l'applicazione della presente Convenzione, sono dispensati dal visto di legalizzazione e da ogni altra formalità similare.

Articolo 66

  1. Se il richiedente risiede nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente, può validamente presentare la sua domanda all'istituzione del luogo di residenza che provvede ad inoltrarla all'istituzione o alle istituzioni competenti menzionate nella domanda.
  2. Le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di una Parte contraente, debbono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di questa Parte, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di un'altra Parte contraente. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette immediatamente tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente della prima Parte, direttamente o tramite le autorità competenti delle Parti contraenti in causa. La data in cui le domande, le dichiarazioni o i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale della seconda Parte, è considerata come data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a prenderne conoscenza.

Articolo 67

  1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di una Parte contraente, possono essere effettuate, su richiesta dell'istituzione che applica tale legislazione, nel territorio di un'altra Parte contraente da parte dell'istituzione del luogo di dimora o di residenza. In questo caso si considerano effettuate sul territorio della prima Parte.
  2. L'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente tra due o più Parti contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra dette Parti.

Articolo 68

  1. Quando, in virtù della presente Convenzione, l'istituzione di una Parte contraente è debitrice di prestazioni in denaro nei confronti di un beneficiario che si trova nel territorio di un'altra Parte contraente, il debito è espresso nella moneta della prima Parte. L'istituzione estingue validamente il debito nella moneta della seconda Parte.
  2. Quando, in virtù della presente Convenzione, l'istituzione di una Parte contraente è debitrice di somme destinate al rimborso di prestazioni erogate dall'istituzione di un'altra Parte contraente, il debito è espresso nella moneta della seconda Parte. La prima istituzione estingue validamente il debito in tale moneta, a meno che le Parti contraenti in causa non abbiano convenuto modalità differenti.
  3. I trasferimenti di somme che risultano dalla applicazione della presente Convenzione vengono effettuati conformemente agli accordi in vigore in tale materia tra le Parti contraenti in causa, al momento del trasferimento.

Articolo 69

  1. Per fissare l'ammontare dei contributi dovuti alla istituzione di una Parte contraente, si tiene conto, all'occorrenza, dei redditi percepiti nel territorio di ogni altra Parte contraente.
  2. Il recupero dei contributi dovuti all'istituzione di una Parte contraente può essere effettuato nel territorio di un'altra Parte contraente, secondo la procedura amministrativa e con le garanzie e i privilegi applicabili al recupero dei contributi dovuti ad un'istituzione corrispondente di quest'ultima Parte.
  3. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo tra due o più Parti contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra dette Parti. Tali accordi potranno anche riguardare la procedura giudiziaria del recupero.

Articolo 70

1. Se una persona beneficia di prestazioni in base alla legislazione di una Parte contraente per un danno causato o sopravvenuto nel territorio di un'altra Parte contraente, i diritti dell'istituzione debitrice delle prestazioni, nei confronti del terzo tenuto al risarcimento del danno, sono regolati nel modo seguente:

a) quando l'istituzione debitrice è surrogata, in virtù della legislazione che le è applicabile, nei diritti che il beneficiario ha nei confronti del terzo, ogni Parte contraente riconosce una tale surrogazione;

b) quando l'istituzione debitrice vanta in linea diretta un diritto nei confronti del terzo, ogni Parte contraente riconosce tale diritto.

2. L'applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente tra due o più Parti contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra dette Parti.

3. Le regole applicabili alla responsabilità del datore di lavoro o dei suoi preposti, in caso di infortunio sul lavoro o in itinere sopravvenuto nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente, sono determinate tramite accordi tra le Parti interessate.

( omissis )

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 74

  1. La presente Convenzione non fa sorgere alcun diritto per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore riguardo alla Parte contraente o alle Parti contraenti interessate.
  2. Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di impiego, di attività professionale o di residenza, compiuto sotto la legislazione di una Parte contraente prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni della presente Convenzione.
  3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un diritto è acquisito, in virtù della presente Convenzione anche se si riferisce ad un evento realizzatosi anteriormente alla sua entrata in vigore.
  4. Ogni prestazione che non è stata liquidata o che è stata sospesa a causa della cittadinanza dell'interessato o della sua residenza nel territorio di una Parte contraente diversa da quella in cui si trova l'istituzione debitrice è, su richiesta dell'interessato, liquidata o ripristinata a decorrere dalla entrata in vigore della presente Convenzione, salvo che i diritti già liquidati abbiano dato luogo ad un pagamento in capitale.
  5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto, prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, la liquidazione di una pensione o di una rendita, saranno riesaminati, su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni della presente Convenzione. Tali diritti possono ugualmente essere riesaminati d'ufficio. In nessun caso tale revisione potrà ridurre i precedenti diritti degli interessati.
  6. Se la domanda prevista al paragrafo 4 o al paragrafo 5 del presente articolo è presentata entro due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti previsti in conformità delle disposizioni della presente Convenzione sono acquisiti a decorrere da tale data, senza che le disposizioni della legislazione di qualsiasi Parte contraente, relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti, siano opponibili agli interessati.
  7. Se la domanda prevista al paragrafo 4 o al paragrafo 5 del presente articolo è presentata dopo la scadenza del termine di due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti che non sono decaduti o prescritti sono acquisiti solo a decorrere dalla data della domanda, fatte salve le disposizioni più favorevoli della legislazione della Parte contraente in causa.

Articolo 75

  1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata.
    Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.
  2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese che segue quello nel corso del quale sarà avvenuto il deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione.
  3. Essa entrerà in vigore, relativamente ad ogni Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà in seguito, tre mesi dopo la data del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

( omissis )

Articolo 77

  1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire a tale Convenzione. La risoluzione relativa a tale invito dovrà avere l'approvazione unanime degli Stati membri del Consiglio che hanno ratificato o accettato tale Convenzione.
  2. L'adesione si effettuerà con il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

( omissis )

Articolo 80

  1. L'applicazione della presente Convenzione viene regolamentata dalle disposizioni di un Accordo complementare, aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
  2. Le Parti contraenti o, se le disposizioni costituzionali di tali Parti lo permettono, le loro autorità competenti, prenderanno tutte le altre misure necessarie all'applicazione della presente Convenzione.
  3. Ogni Stato firmatario della presente Convenzione, che la ratifichi o la accetti, deve sia ratificare o accettare al tempo stesso l'Accordo complementare, sia firmare detto Accordo complementare senza riserva di ratifica o di accettazione, al più tardi alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione della Convenzione.

( omissis )

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi il 14 dicembre 1972, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia dichiarata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

ALLEGATI ALLA CONVENZIONE EUROPEA

DI SICUREZZA SOCIALE

ALLEGATO I

(articolo 1, lett. b)

DEFINIZIONE DEI TERRITORI E DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI

............

ITALIA

Territorio: il territorio dell'Italia.

Cittadini : le persone di nazionalità italiana.

TURCHIA

Territorio: il territorio della Turchia.

Cittadini : le persone di nazionalità turca.

............

ALLEGATO II

(articolo 3, par. 1)

LEGISLAZIONI E REGIMI CUI SI APPLICA

LA PRESENTE CONVENZIONE

............

ITALIA

Legislazioni concernenti:.......e) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;.............

TURCHIA

Legislazioni concernenti: a) le assicurazioni sociali dei lavoratori salariati (.......,infortuni sul lavoro e malattie professionali)........

ALLEGATO III

(articolo 6, par. 3)

DISPOSIZIONI MANTENUTE IN VIGORE NONOSTANTE LE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 5

I: CONVENZIONI MULTILATERALI

............

3. Le disposizioni della Convenzione europea del 9 luglio 1956 sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali.

............

II: CONVENZIONI BILATERALI

............

AUSTRIA - ITALIA

Convenzione di sicurezza sociale del 21 gennaio 1981.

............

( omissis )

Allegato n. 2 alla circ. n. 31/1991

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO COMPLEMENTARE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI SICUREZZA SOCIALE

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione europea di sicurezza sociale e del presente Accordo complementare, Considerando che ai termini del paragrafo 1 dell'articolo 80 della Convenzione europea di sicurezza sociale, l'applicazione di questa è regolata dalle disposizioni di un Accordo complementare, hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione del presente Accordo complementare:

a) il termine "Convenzione" designa la Convenzione europea di sicurezza sociale;

b) il termine "Accordo" designa l'Accordo complementare per l'applicazione della Convenzione;

c) il termine "Comitato" designa il Comitato di esperti in materia di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa o ogni altro Comitato che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può incaricare di adempiere ai compiti previsti dall'articolo 2 dell'Accordo;

d) il termine "lavoratore stagionale" designa un lavoratore che si reca nel territorio di una Parte contraente diversa da quella in cui risiede per effettuarvi, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Parte, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non deve superare gli otto mesi e che dimora nel territorio di detta Parte per tutta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno;

( omissis )

e) i termini definiti all'articolo 1 della Convenzione hanno il significato che loro è attribuito da detto articolo.

Articolo 2

  1. I modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande ed altri documenti necessari all'applicazione della Convenzione e dell'Accordo sono stabiliti dal Comitato. Se due o più Parti contraenti convengono di utilizzare altri modelli di tali documenti, ne informano il Comitato.

(omissis)

Articolo 3

  1. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono designare organismi di collegamento autorizzati a comunicare direttamente fra loro, come pure con le istituzioni di ogni Parte contraente, a condizione di esservi autorizzati dall'autorità competente di tale Parte.
  2. Ogni istituzione di una Parte contraente, così come ogni persona che risiede o dimora nel territorio di una Parte contraente, può rivolgersi all'istituzione di un'altra Parte contraente, sia direttamente, sia tramite gli organismi di collegamento.

Articolo 4

  1. L'Allegato 1 indica l'autorità competente o le autorità competenti di ciascuna Parte contraente.
  2. L'Allegato 2 indica le istituzioni competenti di ciascuna Parte contraente.
  3. L'Allegato 3 indica le istituzioni del luogo di residenza e le istituzioni del luogo di dimora di ciascuna Parte contraente.
  4. L'Allegato 4 indica gli organismi di collegamento designati dalle autorità competenti delle Parti contraenti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 3 dell'Accordo.
  5. L'Allegato 5 indica le disposizioni previste alla lettera b) dell'articolo 6 e al paragrafo 2 dell'articolo 46 dell'Accordo.
  6. L'Allegato 6 indica il nome e la sede delle banche di cui al paragrafo 1 dell'articolo 48 dell'Accordo.
  7. L'Allegato 7 indica le istituzioni designate dalle autorità competenti delle Parti contraenti ai sensi delle disposizioni ....... del paragrafo 1 dell'articolo 12, dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14,.....del paragrafo 1 dell'articolo 57, del paragrafo 1 dell'articolo 63,....dell'articolo 84 e del paragrafo 2 dell'articolo 87 dell'Accordo.

Articolo 5

Due o più Parti contraenti possono stabilire di comune accordo, per quel che le riguarda, modalità di applicazione diverse da quelle che sono previste dall'Accordo.

Articolo 6

L'Accordo si sostituisce:

a) agli accordi relativi all'applicazione delle convenzioni di sicurezza sociale alle quali si sostituisce la Convenzione;

b) alle disposizioni relative all'applicazione delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale previste al paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, a meno che tali disposizioni non siano indicate nell'Allegato 5.

TITOLO II

Applicazione del Titolo I della Convenzione

Disposizioni generali

(omissis)

TITOLO III

Applicazione del Titolo II della Convenzione

Disposizioni relative alla legislazione applicabile

Applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15 della Convenzione

Articolo 12

  1. Nei casi previsti al comma a) i) del paragrafo 1 e al comma a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione, l'istituzione designata dall'autorità competente della Parte contraente la cui legislazione rimane applicabile rilascia al lavoratore dipendente, su domanda di questi o del suo datore di lavoro, se sono soddisfatte le condizioni richieste, un certificato di distacco attestante che il lavoratore rimane soggetto a tale legislazione.
  2. L'accordo previsto al comma a) ii) del paragrafo 1 dell'articolo 15 della Convenzione deve essere richiesto dal datore di lavoro. Il consenso del lavoratore interessato è richiesto se la legislazione della Parte contraente prevista al paragrafo precedente lo prevede.

(omissis)

Applicazione dell'articolo 17 della Convenzione

Articolo 14

  1. Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione restano applicabili fino alla data dell'opzione prevista al paragrafo 2 di detto articolo 17.
  2. Il lavoratore dipendente che esercita il diritto di opzione ne informa l'istituzione competente della Parte contraente nel cui territorio è occupato, nonché l'istituzione designata dall'autorità competente della Parte contraente per la legislazione della quale egli ha optato, avvisando al tempo stesso il suo datore di lavoro. Questa istituzione ne informa, all'occorrenza, ogni altra istituzione di quest'ultima Parte, conformemente alle direttive emesse dall'autorità competente di questa Parte.
  3. L'istituzione designata dall'autorità competente della Parte contraente per la cui legislazione il lavoratore dipendente ha optato, gli rilascia un certificato attestante che è soggetto alla legislazione di tale Parte per il periodo in cui è occupato presso la missione diplomatica o l'ufficio consolare in questione, o per il periodo in cui è al servizio privato di agenti di tale missione o ufficio.
  4. Se il lavoratore dipendente ha optato per l'applicazione della legislazione della Parte contraente, Stato accreditante o Stato di invio, le disposizioni di tale legislazione sono applicate come se il lavoratore dipendente fosse occupato nel luogo in cui ha sede il governo di detta Parte.

TITOLO IV

Totalizzazione dei periodi di assicurazione e di residenza

(omissis)

TITOLO V

Applicazione del Titolo III della Convenzione

Disposizioni relative alla legislazione applicabile

Capitolo 1: Malattia e maternità

(omissis)

Applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 22 della Convenzione

Articolo 25

  1. Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 22 della Convenzione, l'interessato presenta all'istituzione competente un certificato relativo ai familiari residenti nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente. Tale certificato è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza di detti familiari.
  2. Il certificato previsto al paragrafo precedente è valido per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di rilascio.
    Esso può essere rinnovato; in tal caso la durata della sua validità decorre dalla data del rinnovo. L'interessato è tenuto a notificare immediatamente all'istituzione competente ogni modifica da apportare a tale certificato. La modifica ha effetto dal giorno in cui il fatto che l'ha determinata si è verificato.
  3. In luogo del certificato previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l'istituzione competente può richiedere all'interessato la produzione di documenti recenti di stato civile relativi ai familiari residenti nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente, se tali documenti sono normalmente rilasciati dalle autorità di questa Parte.

Capitolo 2: Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)

(omissis)

Capitolo 3: Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Applicazione dell'articolo 38 della Convenzione

Articolo 53

  1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù del comma a) del paragrafo 1 dell'articolo 38 della Convenzione, il lavoratore presenta all'istituzione del luogo di residenza un certificato che attesta che ha diritto a tali prestazioni. Questo certificato è rilasciato dall'istituzione competente, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro, se del caso.
    Inoltre, se la legislazione dello Stato competente lo prevede, il lavoratore presenta all'istituzione del luogo di residenza una ricevuta della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Se egli non presenta tali documenti, l'istituzione del luogo di residenza si rivolge all'istituzione competente per ottenerli e, nell'attesa, gli eroga le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia purché abbia diritto a tali prestazioni.
  2. Il certificato previsto al paragrafo precedente resta valido fino a che l'istituzione del luogo di residenza non abbia ricevuto notifica del suo annullamento.
  3. Se il lavoratore ha la qualifica di stagionale, il certificato previsto al paragrafo 1 del presente articolo è valido per tutta la durata prevista del lavoro stagionale, a meno che l'istituzione competente non ne notifichi nel frattempo il suo annullamento all'istituzione del luogo di residenza.
  4. Al momento di ogni domanda di prestazioni in natura, il lavoratore presenta i documenti giustificativi normalmente richiesti per la concessione delle prestazioni in natura, in virtù della legislazione della Parte contraente nel cui territorio egli risiede.
  5. In caso di ricovero in ospedale, l'istituzione del luogo di residenza notifica all'istituzione competente, non appena ne ha conoscenza, la data di ricovero, la durata probabile di ospedalizzazione e la data di dimissione.
  6. Il lavoratore è tenuto ad informare l'istituzione del luogo di residenza di ogni cambiamento nella sua situazione suscettibile di modificare il diritto alle prestazioni in natura, in particolare l'abbandono o il cambiamento di impiego o di attività professionale oppure il trasferimento di residenza o di dimora. L'istituzione competente informa parimenti l'istituzione del luogo di residenza della cessazione dei diritti a prestazioni del lavoratore. L'istituzione del luogo di residenza può richiedere in qualsiasi momento all'istituzione competente di fornirle tutte le informazioni circa i diritti a prestazioni del lavoratore.
  7. Se trattasi di lavoratori frontalieri, i medicamenti, le fasciature, gli occhiali, i piccoli apparecchi, le analisi e gli esami di laboratorio possono essere forniti o effettuati soltanto nel territorio della Parte contraente in cui sono stati prescritti, secondo le disposizioni della legislazione di tale Parte.

Articolo 54

  1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro, diverse dalle rendite, ai sensi del comma b) del paragrafo 1 dell'articolo 38 della Convenzione, il lavoratore si rivolge all'istituzione del luogo di residenza, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, presentando un certificato di interruzione del lavoro o, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di residenza lo prevede, un certificato di inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante.

    Egli inoltre è tenuto a produrre ogni altro documento richiesto ai sensi della legislazione dello Stato competente, a seconda della natura delle prestazioni richieste.
  2. Se i medici curanti del Paese di residenza non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, il lavoratore si rivolge direttamente all'istituzione del luogo di residenza, entro i termini fissati dalla legislazione che essa applica. Tale istituzione fa immediatamente procedere alla constatazione medica dell'inabilità al lavoro e alla compilazione del certificato previsto dal paragrafo precedente.
  3. L'istituzione del luogo di residenza trasmette senza indugio all'istituzione competente i documenti previsti ai paragrafi precedenti del presente articolo, precisando la probabile durata dell'inabilità al lavoro.
  4. Appena possibile, l'istituzione del luogo di residenza procede al controllo medico-amministrativo del lavoratore, come se si trattasse di un proprio assicurato, e ne comunica senza indugio i risultati all'istituzione competente la quale conserva la facoltà di far procedere al controllo dell'interessato da parte di un medico di sua scelta, a proprie spese. Se quest'ultima istituzione decide di rifiutare le prestazioni perché le regole di controllo non sono state osservate dal lavoratore, gli notifica tale decisione e ne inviacontemporaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.
  5. Il termine dell'inabilità al lavoro è notificato senza indugio al lavoratore dall'istituzione del luogo di residenza, che ne avvisa immediatamente l'istituzione competente. Allorché quest'ultima istituzione decide essa stessa che il lavoratore è di nuovo abile al lavoro, gli notifica tale decisione e ne invia contemporaneamente copia all'istituzione del luogo di residenza.
  6. Se, nello stesso caso, due date differenti sono fissate dall'istituzione del luogo di residenza e dall'istituzione competente per la cessazione dell'inabilità al lavoro, è ritenuta valida la data stabilita dall'istituzione competente.
  7. Allorché il lavoratore riprende il lavoro, ne avverte l'istituzione competente, se ciò è previsto dalla legislazione che tale istituzione applica.
  8. L'istituzione competente corrisponde le prestazioni in denaro con tutti i mezzi adeguati, segnatamente mediante vaglia postale internazionale, e ne avvisa l'istituzione del luogo di residenza. Se queste prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza per conto dell'istituzione competente, l'istituzione competente informa il lavoratore dei suoi diritti, secondo le modalità previste dalla legislazione che essa applica, e gli indica allo stesso tempo l'istituzione incaricata di erogargli dette prestazioni. Essa comunica contemporaneamente all'istituzione del luogo di residenza l'ammontare delle prestazioni, le date alle quali devono essere corrisposte nonché la durata massima della loro concessione prevista dalla legislazione dello Stato competente.

La conversione dell'ammontare delle prestazioni da erogare da parte di quest'ultima istituzione è effettuata sulla base del corso ufficiale del cambio in vigore il primo giorno del mese durante il quale tali prestazioni sono corrisposte.

Applicazione dell'articolo 40 della Convenzione

Articolo 55

  1. Per beneficiare delle prestazioni in natura, il lavoratore previsto al comma a) i) del paragrafo 1 o al comma a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione presenta all'istituzione del luogo di dimora il certificato previsto al paragrafo 1 dell'articolo 12 dell'Accordo. Ove detto lavoratore abbia presentato tale certificato, si presume che egli soddisfi le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura.
  2. Per beneficiare delle prestazioni in natura, il lavoratore previsto al comma b) i) del paragrafo 1 dell'articolo 15 della Convenzione , che si trova durante lo svolgimento del suo lavoro nel territorio di una Parte contraente che non sia lo Stato competente, presenta, nel più breve tempo possibile, all'istituzione del luogo di dimora un attestato rilasciato dal datore di lavoro o da un suo incaricato nel corso dei due mesi civili precedenti. Tale attestato indica, in particolare, la data dalla quale l'interessato lavora per conto di detto datore di lavoro nonché il nome e la sede dell'istituzione competente.

    Qualora il lavoratore abbia presentato tale attestato, si presume che egli soddisfi le condizioni per beneficiare del diritto alle prestazioni in natura. Se egli non è in grado di rivolgersi all'istituzione del luogo di dimora prima del trattamento medico, beneficia nondimeno di tale trattamento dietro presentazione di detto attestato, come se fosse assicurato presso tale istituzione.
  3. L'istituzione del luogo di dimora si rivolge senza indugio all'istituzione competente per sapere se il lavoratore previsto al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda del caso, soddisfa le condizioni di apertura del diritto alle prestazioni in natura. Essa è tenuta a corrispondere tali prestazioni fino al ricevimento della risposta da parte dell'istituzione competente e al massimo per un periodo di trenta giorni.
  4. L'istituzione competente invia la sua risposta all'istituzione del luogo di dimora entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta di tale istituzione. Se la risposta è affermativa, l'istituzione competente indica, se del caso, la durata massima di concessione delle prestazioni in natura così come è previsto dalla legislazione che essa applica, e l'istituzione del luogo di dimora continua a corrispondere dette prestazioni.
  5. In luogo del certificato o dell'attestato previsti rispettivamente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il lavoratore può presentare all'istituzione del luogo di dimora il certificato previsto al paragrafo 1 dell'articolo 56 dell'Accordo. In questo caso le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo non sono applicabili.
  6. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 53 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

Articolo 56

  1. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi del comma a) i) del paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione, salvo i casi in cui si fa applicazione della presunzione prevista ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 55 dell'Accordo, il lavoratore presenta all'istituzione del luogo di dimora un certificato attestante che egli ha diritto a dette prestazioni. Tale certificato, rilasciato dall'istituzione competente su richiesta del lavoratore prima che egli lasci il territorio della Parte contraente ove risiede, indica in particolare, se del caso, la durata massima della concessione delle prestazioni in natura, come è previsto dalla legislazione dello Stato competente. Se il lavoratore non presenta detto certificato, l'istituzione del luogo di dimora si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.
  2. Le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 53 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

Articolo 57

  1. Per beneficiare delle prestazioni in natura in virtù del comma b) i) del paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione, il lavoratore presenta all'istituzione del luogo di residenza un certificato attestante che egli è autorizzato a conservare il beneficio di dette prestazioni. Tale certificato, rilasciato dall'istituzione competente, indica in particolare, se del caso, la durata massima per la quale dette prestazioni possono ancora essere corrisposte, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. L'istituzione competente invia una copia di detto certificato all'organismo designato dall'autorità competente della Parte contraente nel territorio della quale l'interessato è ritornato o ha trasferito la sua residenza. Il certificato può essere rilasciato dopo la partenza del lavoratore, dietro domanda di quest'ultimo, qualora non sia stato possibile rilasciarlo anteriormente a causa di forza maggiore.
  2. Le disposizioni del paragrafo 5 dell'articolo 53 dell'Accordo sono applicabili per analogia.
  3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono applicabili per analogia nel caso previsto dal comma c) i) del paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione.

Articolo 58

  1. Per beneficiare delle prestazioni in denaro, diverse dalle rendite, in virtù del comma a) ii) del paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione, il lavoratore si rivolge all'istituzione del luogo di dimora entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, presentando, se la legislazione applicata dall'istituzione competente o dall'istituzione del luogo di dimora lo prevede, un certificato d'inabilità al lavoro rilasciato dal medico curante. Egli indica, inoltre, il suo indirizzo nel Paese ove dimora, come pure il nome e l'indirizzo dell'istituzione competente.
  2. Se i medici curanti del Paese di dimora non rilasciano certificati di inabilità al lavoro, le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 54 dell'Accordo sono applicabili per analogia.
  3. L'istituzione del luogo di dimora trasmette, senza indugio, all'istituzione competente i documenti previsti ai paragrafi precedenti del presente articolo, precisando in particolare la durata probabile dell'inabilità al lavoro.
  4. Se si tratta di lavoratori diversi da quelli previsti al comma a) i) del paragrafo 1 e al comma a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione e ove sia medicalmente accertato che il loro stato di salute non impedisce il rientro nel territorio della Parte contraente ove risiedono, l'istituzione del luogo di dimora ne dà loro immediata notifica e invia copia di tale notifica all'istituzione competente.
  5. Le disposizioni dei paragrafi da 4 a 8 dell'articolo 54 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

Applicazione degli articoli da 38 a 40 della Convenzione

Articolo 59

  1. Qualora l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale si siano verificati nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente, la denuncia deve essere effettuata conformemente alle disposizioni della legislazione dello Stato competente, fatte salve - se del caso - le disposizioni legali vigenti nel territorio della Parte contraente dove l'infortunio o la malattia si sono verificati, la cui applicazione in tal caso rimane obbligatoria. Tale denuncia è indirizzata all'istituzione competente e una copia è trasmessa, se del caso, all'istituzione del luogo di residenza.
  2. L'istituzione della Parte contraente nel cui territorio l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale si sono verificati trasmette all'istituzione competente, in duplice copia, i certificati medici rilasciati nel suo territorio e, a richiesta di quest'ultima istituzione, tutte le informazioni necessarie.
  3. Il certificato attestante la guarigione della vittima o il consolidamento delle lesioni deve, se del caso, descrivere in maniera precisa le condizioni della vittima e prevedere delle indicazioni sulle conseguenze definitive dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale. Gli onorari relativi sono pagati dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora, a seconda dei casi, sulla base delle tariffe applicate da tale istituzione e a carico dell'istituzione competente.
  4. L'istituzione competente notifica all'istituzione del luogo di residenza o di dimora la decisione che stabilisce la data della guarigione o del consolidamento nonché, se del caso, la decisione relativa alla concessione di una rendita.

Articolo 60

  1. Qualora l'istituzione in causa contesti, nel caso previsto al paragrafo 1 dell'articolo 38 o al paragrafo 1 dell'articolo 40 della Convenzione, l'applicabilità della legislazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali, essa ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura, che sono allora considerate come rientranti nel regime di malattia e continuano ad essere corrisposte a tale titolo, purché l'interessato abbia diritto a tali prestazioni.
  2. Quando una decisione definitiva è intervenuta a seguito di questa contestazione, l'istituzione in causa ne informa immediatamente l'istituzione del luogo di residenza o l'istituzione del luogo di dimora che ha corrisposto le prestazioni in natura. Se non si tratta di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tale istituzione continua ad erogare le prestazioni in natura di malattia, purché l'interessato abbia diritto a tali prestazioni. In caso contrario, se si tratta di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, le prestazioni di cui il lavoratore ha beneficiato in base al regime malattia sono considerate come prestazioni per infortunio sul lavoro o per malattia professionale.

Applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 43 della Convenzione

Articolo 61

  1. Per la valutazione del grado di inabilità, nel caso previsto al paragrafo 4 dell'articolo 43 della Convenzione, il lavoratore fornisce all'istituzione competente della Parte contraente alla cui legislazione era soggetto allorché l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale si sono verificati, tutte le informazioni relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui e stato vittima anteriormente, allorché era soggetto alla legislazione di un'altra Parte contraente, qualunque sia il grado di inabilità provocato da tali eventi precedenti.
  2. L'istituzione competente può rivolgersi a ogni altra istituzione che è stata competente anteriormente, per ottenere le informazioni che ritiene necessarie.

Applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 44 della Convenzione

Articolo 62

Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 44 della Convenzione, l'istituzione della Parte contraente chiamata ad erogare delle prestazioni può richiedere, nella misura necessaria, all'istituzione di un'altra Parte contraente, di comunicarle le informazioni relative al periodo per il quale quest'ultima istituzione ha già corrisposto delle prestazioni per lo stesso caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 45 della Convenzione

Articolo 63

Per beneficiare delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 45 della Convenzione, il richiedente presenta alla istituzione competente un certificato relativo ai familiari che risiedono nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente. Questo certificato è rilasciato dall'istituzione del luogo di residenza di questi familiari, competente in materia di malattia, o da un'altra istituzione designata dall'autorità competente della Parte contraente nel cui territorio tali familiari risiedono. Le disposizioni deiparagrafi 2 e 3 dell'articolo 25 dell'Accordo sono applicabili per analogia.

Applicazione dell'articolo 46 della Convenzione

Articolo 64

  1. Nel caso previsto al paragrafo 1 dell'articolo 46 della Convenzione, la denuncia di malattia professionale è indirizzata all'istituzione competente in materia di malattie professionali della Parte contraente sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato da ultimo un'attività suscettibile di provocare la malattia considerata, oppure all'istituzione del luogo di residenza, che trasmette la denuncia alla prima istituzione.
  2. Se l'istituzione cui è stata presentata la denuncia ritiene che l'attività suscettibile di provocare la malattia professionale considerata è stata esercitata da ultimo sotto la legislazione di un'altra Parte contraente, trasmette la denuncia e i documenti che la corredano all'istituzione corrispondente di tale Parte e ne informa contemporaneamente l'interessato.
  3. Quando l'istituzione della Parte contraente sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato da ultimo un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale considerata constata che la vittima o i suoi superstiti non soddisfano alle condizioni di detta legislazione, tenuto conto dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 46 della Convenzione, detta istituzione:
    a) trasmette senza indugio, all'istituzione della Parte contraente sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato precedentemente un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale considerata, la denuncia e tutti i documenti che la corredano, compresi gli accertamenti e i rapporti delle perizie mediche cui la prima istituzione abbia proceduto, nonché una copia della decisione prevista al comma seguente;
    b) notifica contemporaneamente all'interessato la sua decisione, indicando in particolare i motivi del rifiuto delle prestazioni, i mezzi e i termini di ricorso, nonché la data di trasmissione della pratica all'istituzione prevista al comma precedente.
  4. Se del caso, si dovrà risalire, seguendo la stessa procedura, fino all'istituzione corrispondente della Parte contraente sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato per la prima volta un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale considerata.

Articolo 65

  1. In caso di presentazione di un ricorso contro una decisione di rifiuto adottata dall'istituzione di una delle Parti contraenti, sotto la cui legislazione la vittima ha esercitato un'attività suscettibile di provocare la malattia professionale considerata, detta istituzione è tenuta ad informare l'istituzione alla quale la denuncia è stata eventualmente trasmessa, secondo la procedura prevista al paragrafo 3 dell'articolo 64 dell'Accordo, e a comunicarle in seguito la decisione definitiva adottata.
  2. Se il diritto alle prestazioni sussiste in base alla legislazione che applica l'istituzione alla quale è stata trasmessa la denuncia, secondo la procedura prevista al paragrafo 3 dell'articolo 64 dell'Accordo, tenuto conto delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 46 della Convenzione, tale istituzione eroga all'interessato degli acconti il cui ammontare è determinato previa consultazione con l'istituzione contro la decisione della quale è stato presentato il ricorso. Se, a seguito del ricorso, quest'ultima istituzione è tenuta ad erogare le prestazioni, essa rimborsa all'istituzione precedente l'importo degli acconti corrisposti e trattiene un ammontare corrispondente sulle prestazioni dovute all'interessato.

Applicazione dell'articolo 47 della Convenzione

Articolo 66

Nel caso previsto all'articolo 47 della Convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'istituzione della Parte contraente presso la quale fa valere diritti a prestazioni tutte le informazioni relative alle prestazioni erogate anteriormente per la malattia professionale considerata e alle attività professionali che ha esercitato dopo la concessione di tali prestazioni. Questa istituzione può rivolgersi a qualsiasi altra istituzione che è stata competente in precedenza per ottenere le informazioni che ritiene necessarie.

Presentazione e istruttoria delle domande di rendita

Articolo 67

  1. Se un lavoratore o i suoi superstiti che hanno la residenza nel territorio di una Parte contraente richiedono il beneficio di una rendita o di un assegno supplementare della rendita ai sensi della legislazione di un'altra Parte contraente, presentano la loro domanda all'istituzione competente o all'istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all'istituzione competente.
    La presentazione della domanda è soggetta alle seguenti regole:
    a) la domanda deve essere corredata dei documenti giustificativi richiesti e compilata sui moduli previsti dalla legislazione dello Stato competente;
    b) l'esattezza delle informazioni fornite dal richiedente deve essere comprovata da documenti ufficiali allegati al modulo di domanda, o confermata dagli organi competenti della Parte contraente nel cui territorio egli risiede.
  2. L'istituzione competente notifica la sua decisione al richiedente direttamente o tramite l'organismo di collegamento dello Stato competente; essa invia copia di tale notifica all'organismo di collegamento della Parte contraente nel cui territorio risiede il richiedente.

Controllo amministrativo e medico

Articolo 68

Se un titolare di rendita dimora o risiede nel territorio di una Parte contraente diversa dallo Stato competente, il controllo amministrativo e medico, nonché gli esami medici necessari alla revisione delle rendite, sono effettuati, a richiesta dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza, secondo le modalità previste dalla legislazione che quest'ultima istituzione applica. Tuttavia, l'istituzione competente conserva la facoltà di far eseguire il controllo del beneficiario da parte di un medico di sua scelta, a proprie spese.

( omissis )

Capitolo 4: Morte (assegni)

(omissis)

Capitolo 5: Disoccupazione

(omissis)

Capitolo 6: Prestazioni familiari

(omissis)

TITOLO VI

Disposizioni diverse

Articolo 84

L'istituzione del luogo di residenza di un beneficiario che ha ottenuto indebitamente delle prestazioni, o l'istituzione designata dall'autorità competente della Parte contraente nel cui territorio tale beneficiario risiede, collabora con l'istituzione di ogni altra Parte contraente che abbia erogato queste prestazioni, in caso di ricorso avviato da quest'ultima istituzione nei confronti di detto beneficiario.

Articolo 85

  1. Se, in sede di liquidazione e di revisione di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), in applicazione del Capitolo 2 del Titolo III della Convenzione, l'istituzione di una Parte contraente ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma eccedente quella cui ha diritto, questa istituzione può richiedere all'istituzione di qualsiasi altra Parte contraente, debitrice di prestazioni corrispondenti in favore di tale beneficiario, di trattenere l'ammontare pagato in eccedenza sugli arretrati che corrisponde al detto beneficiario. Quest'ultima istituzione trasferisce l'ammontare così trattenuto all'Istituzione creditrice. Se il recupero non può essere effettuato sugli arretrati, sono applicabili le disposizioni del paragrafo seguente.
  2. Quando l'istituzione di una Parte contraente ha versato a un beneficiario di prestazioni una somma che eccede quella alla quale ha diritto, tale istituzione può, nelle condizioni e limiti previsti dalla legislazione che applica, chiedere all'istituzione di qualsiasi altra Parte contraente, debitrice di prestazioni in favore di tale beneficiario, di trattenere l'ammontare pagato in eccedenza sulle somme che essa versa a detto beneficiario.
    Quest'ultima istituzione effettua la trattenuta nelle condizioni e limiti nei quali una tale compensazione è autorizzata dalla legislazione che essa applica, come se si trattasse di somme erogate in eccedenza da lei stessa, e trasferisce l'ammontare così trattenuto all'istituzione creditrice.
  3. Quando l'istituzione di una Parte contraente ha versato un anticipo su prestazioni per un periodo nel corso del quale il beneficiario aveva diritto a ricevere prestazioni corrispondenti in base alla legislazione di un'altra Parte contraente, tale istituzione può chiedere all'istituzione dell'altra Parte di trattenere l'ammontare del detto anticipo sulle somme che essa deve a detto beneficiario per lo stesso periodo. Quest'ultima istituzione effettua la trattenuta e trasferisce il relativo importo all'istituzione creditrice.

(omissis)

Articolo 87

  1. Nel caso in cui il diritto alle prestazioni non è stato riconosciuto dall'istituzione indicata come competente, le prestazioni in natura erogate dall'istituzione del luogo di dimora, in virtù della presunzione stabilita al paragrafo 2 dell'articolo 20 o al paragrafo 2 dell'articolo 55 dell'Accordo, sono rimborsate dalla prima istituzione.
  2. Le spese sostenute dall'istituzione dl luogo di residenza o di dimora a titolo di prestazioni in natura erogate in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 60 dell'Accordo, allorché l'interessato non ha diritto a prestazioni, sono rimborsate dall'istituzione designata dall'autorità competente della Parte contraente in causa.
  3. L'istituzione che ha rimborsato prestazioni non dovute, in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 del presente articolo, conserva nei confronti del beneficiario un credito pari all'importo delle prestazioni indebitamente erogate.

(omissis)

Articolo 90

Se la legislazione di una Parte contraente considera come familiari soltanto coloro che convivono con l'interessato, l'istituzione che applica tale legislazione può richiedere la prova che detti familiari - qualora non soddisfino tale condizione - sono principalmente a carico dell'interessato, attraverso documenti che comprovino che l'interessato provvede in maniera determinante al loro mantenimento.

( omissis )

Articolo 92

  1. Gli allegati previsti all'articolo 4 dell'Accordo fanno parte integrante di questo.
  2. Ogni emendamento agli allegati all'Accordo sarà notificato dalla Parte contraente o dalle Parti contraenti interessate al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

(omissis)

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e finali

(omissis)

Articolo 94

  1. L'Accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno firmato la Convenzione, che possono divenirvi parte attraverso:
    a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;

    b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o da accettazione.
  2. Ogni Stato che firma l'Accordo senza riserva di ratifica o di accettazione o che lo ratifica o l'accetta deve allo stesso tempo ratificare o accettare la Convenzione.
  3. Gli strumenti di ratifica o di accettazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 95

  1. L'Accordo entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione.
  2. Per ogni Stato membro che lo firmerà in seguito senza riserva di ratifica o di accettazione, o che lo ratificherà o lo accetterà, l'Accordo entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 96

  1. Ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa che, su invito del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, conformemente all'articolo 77 della Convenzione, aderirà a questa, dovrà nello stesso tempo aderire all'Accordo.
  2. L'adesione avverrà tramite il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Articolo 97

  1. L'Accordo avrà la stessa durata della Convenzione.
  2. Nessuna Parte contraente potrà denunciare l'Accordo senza denunciare al tempo stesso la Convenzione nelle condizioni fissate dalle disposizioni dell'articolo 78 di questa.
  3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della sua notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 98

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà entro un mese alle Parti contraenti, agli Stati firmatari, nonché al Direttore generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro:

a) ogni firma senza riserva di ratifica o accettazione;

b) ogni firma con riserva di ratifica o accettazione;

c) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o adesione;

d) ogni data di entrata in vigore dell'Accordo, conformemente alle disposizioni degli articoli 95 e 96 di questo;

e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 97 dell'Accordo e la data in cui la denuncia avrà effetto;

f) ogni comunicazione o notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 91 e del paragrafo 2 dell'articolo 92 dell'Accordo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente

Accordo complementare.

Fatto a Parigi il 14 dicembre 1972, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia dichiarata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

ALLEGATI

all'Accordo Complementare per l'applicazione

della Convenzione Europea di sicurezza sociale

Allegato 1

(articolo 1, comma e), della Convenzione e

articolo 4, paragrafo 1, dell'Accordo)

AUTORITA' COMPETENTI

omissis

........................

Italia

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Roma.

Turchia

Il Ministero della Sicurezza Sociale, Ankara.

omissis

Allegato 2

(articolo 1, comma g), della Convenzione

e articolo 4, paragrafo 2, dell'Accordo)

ISTITUZIONI COMPETENTI

omissis

........................

Italia

Infortuni sul lavoro e malattie professionali: le Sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Turchia

a. Per l'applicazione della legislazione concernente le assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti (......infortuni sul lavoro e malattie professionali): Istituto delle Assicurazioni Sociali (SSK);

........................

omissis

Allegato 3

(articolo 1, comma k) e l) della Convenzione

e articolo 4, paragrafo 3, dell'Accordo)

ISTITUZIONI DEL LUOGO DI RESIDENZA

E ISTITUZIONI DEL LUOGO DI DIMORA

omissis

........................

Italia

Infortuni sul lavoro e malattie professionali: le Sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Turchia

Gli uffici regionali e agenzie delle Istituzioni indicate nell'Allegato 2 dell'Accordo.

........................

omissis

Allegato 4

(articolo 3, paragrafo 1, e Articolo 4, paragrafo 4,dell'Accordo)

ORGANISMI DI COLLEGAMENTO

omissis

........................

Italia

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Roma.

Turchia

Le Istituzioni indicate nell'Allegato 2 dell'Accordo.

........................

omissis

Allegato 5

(articolo 4, paragrafo 5, articolo 6, comma b)

e articolo 46, paragrafo 2, dell'Accordo)

DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE MANTENUTE IN VIGORE

omissis

Allegato 6

(articolo 4, paragrafo 6,e Articolo 48, paragrafo 1, dell'Accordo)

ISTITUTI BANCARI

omissis

........................

Italia

Banca Nazionale del Lavoro, Roma

Turchia

Banca centrale della Repubblica di Turchia, Ankara

........................

Allegato 7

(articolo 4, paragrafo 7, dell'Accordo)

ISTITUZIONI DESIGNATE DALLE AUTORITA'

COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI

omissis

Italia

3. Per l'applicazione dell'articolo 57, paragrafo 1, dell'Accordo:

Le Sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

7. Per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, dell'Accordo:

infortuni sul lavoro e malattie professionali: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Turchia

Le istituzioni indicate nell'allegato 2 dell'Accordo.

omissis

I N D I C E

Convenzione Europea sulla Sicurezza Sociale

Circolare n.

  • TITOLO I: PARTE GENERALE
  • TITOLO II: RAPPORTI CON LA TURCHIA

Allegati

  • Allegato n. 1 - CONVENZIONE EUROPEA DI SICUREZZA SOCIALE
  • Allegato n. 2 - ACCORDO COMPLEMENTARE PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DI SICUREZZA SOCIALE
  • Allegato n. 3 - FORMULARIO CE. 6
  • Allegato n. 4 - FORMULARIO CE. 7
  • Allegato n. 5 - FORMULARIO CE. 10
  • Allegato n. 6 - FORMULARIO CE. 14
  • Allegato n. 7 - FORMULARIO CE. 27

Ultimo aggiornamento: 05/06/2013


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