INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Istruzione operativa del 13 maggio 2014

Eventi atmosferici nella regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Sospensione dei versamenti e degli adempimenti. Art. 3, legge n. 50/2014 di conversione del dl n. 4/2014.

In relazione agli eventi atmosferici anche di carattere alluvionale che hanno interessato dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 alcuni territori del Veneto, è stata emanata la legge n. 50 del 28 marzo 20141, di conversione del dl n. 4/2014, che all’art. 3, comma 1-bis, ha stabilito che le disposizioni previste per l’alluvione del 17 e 19 gennaio 2014 che ha colpito la provincia di Modena si applicano anche ai territori indicati nell’allegato 1-bis2 al decreto stesso, “a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza nei rispettivi territori entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione”, vale a dire entro 15 giorni dal 29 marzo 2014.
Lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 20143.
Con ordinanza n. 165 del 24 aprile 2014 del capo della Protezione Civile4, inoltre, è stato stabilito che “al fine di dare attuazione alle misure previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, i territori dei comuni che sono stati colpiti, nel periodo tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, da eccezionali eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale nella Regione Veneto di cui al comma 1-bis del citato art. 3, sono individuati nell'allegato 1-bis al predetto decreto-legge”.
L’art. 3, comma 2, lettera a) della legge in discorso dispone che nei confronti delle persone fisiche, nonchè per i soggetti diversi dalle persone fisiche che alla data del 30 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei comuni di cui allegato 1-bis, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per il periodo compreso tra il 30 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Il comma 4 del medesimo articolo ha stabilito, inoltre, che l’applicazione della sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l’inagibilità anche temporanea della sede operativa e che l’autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni5.
Gli interessati devono presentare la richiesta di sospensione tramite PEC utilizzando il modulo appositamente predisposto6 alle sedi Inail competenti, che provvederanno ad effettuare le verifiche in merito a quanto dichiarato e all’effettiva ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per le sospensioni.
Ricade nel periodo di sospensione il pagamento in unica soluzione dell’autoliquidazione dei premi 2013/2014, che quest’anno per effetto del differimento stabilito dalla legge di stabilità 2014 scade il 16 maggio 2014. Per coloro che intendono avvalersi del pagamento in quattro rate ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è sospeso il versamento della prima e della seconda rata in scadenza al 16 maggio 20147 e la terza rata in scadenza al 20 agosto 2014.
Sono ricomprese nel periodo di sospensione dal 30 gennaio 2014 al 31 ottobre 2014 anche le rate mensili nell’ambito delle rateazioni ordinarie in corso concesse ai sensi della legge n. 389/89, nonchè ogni altro pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel citato periodo, come ad esempio le rate anticipate per le polizze speciali che saranno comunque notificate agli interessati.
La sospensione non si applica ai datori di lavoro pubblici.
L’art. 3, comma 2, lettera c) ha altresì disposto che sono sospesi fino al 31 ottobre 2014 “i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio (…).” Anche tali soggetti devono trasmettere la richiesta di sospensione via Pec alla Sede competente per il codice ditta interessato, utilizzando il modulo appositamente predisposto8.
Sono stati infine sospesi fino al 31 ottobre 2014 anche i “termini per la notifica delle cartelle di pagamento”9.
Al fine di gestire la sospensione dei versamenti è in corso di predisposizione in GRA web il codice di agevolazione 167 che una volta inserito dalle Sedi competenti produrrà la richiesta aggregata 999167 comprendente i titoli aventi scadenza compresa dal 30 gennaio 2014 al 31 ottobre 2014.
Al termine del periodo di sospensione e quindi qualora non intervengano ulteriori disposizioni entro il 16 novembre 2014, i premi sospesi dovranno essere versati indicando il numero di riferimento “999167” nel modello F24. I premi speciali dovranno essere versati indicando il numero di richiesta riportato nei provvedimenti ricevuti.

Il Direttore Centrale
Dr. Agatino Cariola

 
1Allegato 1.
2Allegato 2.
3Allegato 3.
4Allegato 4.
5Art. 3, comma 4, legge n. 50/2014 di conversione del dl n. 4/2014.
6Allegato 5.
7Note prot. 495 del 23.1.2014 e prot. 816 del 3.2.2014.
8Allegato 6.
9Art. 3, comma 2, lettera b) della legge n. 50/2014 di conversione del dl n. 4/2014.



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Ultimo aggiornamento: 13/05/2014


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