Premessa
Riduzione dei premi Legge 27 dicembre 2013, n. 147
L’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha previsto la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare a tutte le tipologie di premi e contributi a partire dal 1º gennaio 2014.
La norma prevede che la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sia stabilita dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell’Inail tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale.
In attuazione delle predette disposizioni, l’Istituto ha adottato la determina presidenziale n. 67/2014, approvata con decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che è in corso di registrazione.
Differimento dei termini per l’autoliquidazione 2013- 2014
Per l'anno 2014, i termini per l’autoliquidazione, sono stati differiti al 16 maggio 2014 dal Decreto Legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito, con modificazioni, in Legge 28 marzo 2014, n. 50, al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Trasferimento delle gestione della malattia e maternità all’Inps
Si rammenta che con l’art. 10, comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è stato stabilito il trasferimento all’Inps, a decorrere dal 1° gennaio 2014, della gestione diretta delle attività inerenti all’accertamento e riscossione di contributi e all’erogazione delle prestazioni previdenziali con riferimento all’indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue per il personale assicurato presso l’ex-Ipsema.
Pertanto a partire da tale data l’armamento non dovrà più versare all’Inail settore navigazione:
- i contributi non obbligatori per malattia e infortuni derivanti dai contratti collettivi (CRL o indennità una tantum per infortuni gravi o per morte);
- il premio aggiuntivo del 2,75% per assicurare, facoltativamente, le prestazioni di malattia in gestione complementare agli equipaggi dei rimorchiatori addetti al traffico locale nei porti, del naviglio ausiliario, e del diporto e delle navi adibite al Traffico locale.
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Sommario
Obbligatorietà dei servizi telematici - pag. 2
Termini e modalità dell’autoliquidazione - pag. 3
Aliquote di premio - pag. 6
Copertura assicurativa obbligatoria - pag. 8
Numero assicurati - pag. 9
Ruolo unico - pag. 9
Comunicazioni obbligatorie - pag. 10
Disciplina degli sgravi contributivi - pag. 10
Retribuzioni convenzionali della pesca - pag. 13
Compensazioni e rimborsi - pag. 13
Servizi web - pag. 14
Servizio Contact Center Multicanale e assistenza tecnica - pag. 14