Si fa seguito alla nota prot. 1320 del 19.2.2014 per comunicare che l’art. 3, comma 2, della legge 28 marzo 2014, n. 50 di conversione del decreto legge n. 4/2014, ha disposto il differimento al 31 ottobre 2014 del termine per i versamenti e gli adempimenti dei premi sospesi.
Pertanto, per i soggetti che alla data del 17 e 19 gennaio 2014 avevano sede operativa nei territori dei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono sospesi i termini relativi ai versamenti e agli adempimenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014.
Sono, altresì, sospesi i versamenti e gli adempimenti dei premi in scadenza dal 17 gennaio al 31 ottobre 2014 per i soggetti che alla data del 17 e 19 gennaio 2014 avevano sede operativa nelle frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, previa presentazione di apposita dichiarazione di inagibilità della sede operativa, anche temporanea1. La legge di conversione ha disposto che l'autorità comunale, verificato il nesso di causalità tra l'evento e la dichiarazione del contribuente, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
Per i soggetti assicuranti titolari di PAT con sede lavori nei territori indicati è quindi sospeso il pagamento in unica soluzione e delle prime tre rate dell’autoliquidazione 2013/2014, nonché le rate mensili per le rateazioni ordinarie in corso concesse ai sensi della legge n.389/89 nonché ogni altro pagamento richiesto dall’Istituto, avente scadenza nel citato periodo, nei confronti dei medesimi soggetti.
Sono, inoltre, sospesi fino al 31 ottobre 2014 anche i termini per la notifica della cartella di pagamento2.
L’art. 3, comma 2, lettera c) ha prorogato al 31 ottobre 2014 anche i “termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale”3.
Al termine del periodo di sospensione i premi dovranno essere versati indicando il numero di riferimento 999165 nel modello F24.
Al fine di gestire la sospensione è stato predisposto in GRA web il codice di agevolazione 165, che una volta inserito dalla Sede competente, previa acquisizione della domanda di sospensione (all. 1) e verifica dei requisiti di legge, produrrà la richiesta 999165 comprendente i titoli aventi scadenza compresa tra il 17 gennaio e il 31 ottobre 2014.
Si precisa, inoltre, che per i soggetti con sede operativa nelle frazioni di San Matteo, Albareto, La Rocca e Navicello della città di Modena, la Sede competente deve richiedere all’Agenzia delle Entrate copia dell’atto di verificazione di cui all’art. 3, comma 4, ultimo periodo.
Dr. Agatino Cariola
1 - Art. 3, comma 4, del decreto legge n.4/2014 convertito nella legge n.50/2014: le parole “anche temporanea” sono state inserite dalla legge di conversione.
2 - Art. 3, comma 2, lettera b) del decreto legge n.4/2014 convertito nella legge n.50/2014
3 - Vedi chiarimenti prot. 2303 del 27.3.2014.
Istruzione operativa del 24 aprile 2014 (.pdf - 186 kb)
Allegato 1 al Dl 4- 2014 e legge 50- 2014 (.pdf - 137 kb)
Modello sospensione ditte (.pdf - 139 kb)
Modello sospensione consulenti (.pdf - 138 kb)