Si fa seguito alla nota prot. 495 del 23.1.2014 per informare che nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.1.2014 è stato pubblicato il decreto-legge n. 4, che all’articolo 2, comma 3 ha disposto:
Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.
Con il primo periodo della disposizione è stata differita al 16 maggio 2014 l’autoliquidazione dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani e con il secondo periodo sono stati differiti alla stessa data i pagamenti di tutti gli altri premi speciali.
Pertanto, è confermato il differimento al 16 maggio 2014:
- del termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il pagamento in unica soluzione che per il pagamento delle prime due rate ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999, con le modalità già esposte nella nota del 23.1.2014;
- del termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle
dichiarazioni delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio telematico dichiarazione salari”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento rateale dei premi ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 e per chiedere la riduzione (per la regolazione 2014) prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane;
- dei termini con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014 per il pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuole, apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
- del termine del 30 aprile 2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori.
A. Autocertificazione per la riduzione del premio dell’11,50% per il settore edile (art. 29, c. 2, dl 244/1995, art. 36-bis, c. 8, legge 248/2006 e dm 26.8.2013)
L’autocertificazione in questione deve essere trasmessa entro il 16 maggio 2014, via PEC alla sede Inail competente, contestualmente al pagamento del premio 902014 e quindi alla fruizione dell’agevolazione sul premio dovuto a titolo di regolazione 2013.
Si ricorda che la riduzione dell’11,50% per il settore edile, confermata per l’anno 2013 dal d.m. 26.8.2013, non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.
In conseguenza del differimento al 16 maggio 2014 dell’autoliquidazione 902014, le imprese artigiane che dovessero cessare l’attività tra il 1° gennaio e il 16 maggio 2014 possono versare il premio anticipato a titolo di rata rapportato ai mesi di effettiva attività
esercitata nello stesso periodo. Se ad esempio l’attività cessa a maggio 2014, il premio potrà essere autoliquidato in misura pari a cinque dodicesimi del premio annuale.
Si ricorda che se l'artigiano ha lavorato anche per un solo giorno del mese, il premio è dovuto per tutto il mese.
Di conseguenza, in caso di cessazione a gennaio o a febbraio 2014, il termine per l’autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione 2014 e quello per la presentazione delle dichiarazioni retributive relative al minor periodo di attività non può che essere differito al 16 maggio 2014, data alla quale dovrà essere autoliquidato il premio di rata 2014; rimangono, invece, immutati i termini in caso di cessazione da marzo 2014 in poi.
Gli interessati, infatti, sono tenuti a presentare le dichiarazioni retributive 2014 e ad effettuare l’autoliquidazione del premio a titolo di regolazione entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione.
Per le cessazioni intervenute nel corso del mese di dicembre 2013, infine gli interessati dovranno inviare via PEC nei termini consueti la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte dal 1° gennaio 2013 alla data di cessazione, e cioè entro il giorno 17 febbraio 20142, contestualmente all'autoliquidazione del premio dovuto a titolo di regolazione. Come specificato nella circolare n.1/2012 i servizi telematici
“ALPI online” e “Invio telematico dichiarazione salari” supportano, infatti, esclusivamente l’autoliquidazione dei codici ditta attivi.
D. Termine per l’invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte
A seguito di un ulteriore approfondimento della materia ed un’attenta lettura del complesso delle disposizioni che regolano l’autoliquidazione dei premi, anche in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, si perviene alla conclusione che il differimento del pagamento al 16 maggio produca i suoi effetti anche sul termine per la comunicazione motivata delle retribuzioni presunte per il 2014.
Come noto, infatti, ai sensi dell’art. 28, comma 6, dpr 1124/1965, il datore di lavoro che presume di erogare per l’anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto nell’anno precedente, deve inviare entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, indicando le minori retribuzioni per il calcolo della rata premio anticipata.
Le minori retribuzioni sono quantificate unitamente a quelle effettivamente corrisposte nell’anno precedente per ogni singola voce di rischio al momento del pagamento del premio e infatti il dpr 1124/1965 stabilisce lo stesso termine, sia per il pagamento che per la presentazione delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte.
A modifica, pertanto, di quanto comunicato nella nota prot. 495 del 23.1.2014, per effetto dell’articolo 2, comma 3, del d.l. 4/2014, il termine massimo per la trasmissione delle comunicazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte 2014, per le ragioni esposte, deve intendersi implicitamente differito al 16 maggio 2014, fermo restando che il relativo servizio in www.inail.it è già attivo.
Per il 2014 la riduzione prevista dalla legge 147/2013 si applica ai versamenti da effettuare:
- entro il 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio/marzo 2014
- entro il 20 agosto 2014 per il trimestre aprile/giugno 2014
- entro il 17 novembre 2014 per il trimestre luglio/settembre 2014
- entro il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre/dicembre 2014.
Sul punto si anticipa che, successivamente all’emanazione decreto ministeriale che definirà i criteri per l’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 128 della legge 147/2013, saranno predisposte nuove “Basi di calcolo premi”, nelle quali sarà specificato se la riduzione spetta e in che misura, ai fini della determinazione del premio dovuto a titolo di rata 2014.
Le nuove Basi di calcolo saranno inviate ai soggetti assicuranti in tempo utile per la nuova scadenza del 16 maggio 2014 e saranno altresì disponibili per gli utenti con i servizi Visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo.
In aggiunta a detti servizi, la Direzione Centrale Servizi Informativi e Telecomunicazioni provvederà inoltre, come di consueto, a inviare via mail agli intermediari che ne faranno richiesta le basi di calcolo dei codici ditta in delega in formato “.txt”.
Si fa riserva di comunicare quando saranno disponibili le nuove basi di calcolo.
Si anticipa che per quest’anno, in considerazione di quanto esposto al paragrafo G, ai soggetti assicuranti in discorso saranno inviate le nuove basi di calcolo in tempo utile per l’autoliquidazione al 16 maggio 2014.
Di conseguenza non si farà luogo alla c.d. autoliquidazione di giugno, non necessaria.
Dr. Agatino Cariola
2) Articolo 17, comma 2, lettera g) e articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n.241 del 28.7.1997.