Con l’allegata nota prot. 21666 dell’11 dicembre 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – ha fornito specifiche indicazioni in merito al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva per le aziende interessate dalla ricostruzione nei Comuni del cratere aquilano.
In sintesi, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.C.M. 4 febbraio 2013, la verifica della regolarità contributiva deve essere effettuata con riferimento alla data dell’esecuzione dei lavori.
L’indicazione di tale data in fase di richiesta del Durc non comporta il rilascio di un’attestazione riferita ad un singolo cantiere, né che si tratti di un certificato rilasciato per la verifica di una dichiarazione sostitutiva, ma serve esclusivamente ad individuare il periodo di esecuzione dei lavori a cui va riferita la regolarità.
Inoltre, qualora risultino debiti alla data di esecuzione dei lavori indicata nella richiesta, la Sede deve verificare che gli stessi siano ancora attuali, infatti nel frattempo la situazione debitoria potrebbe essere mutata per effetto di interventi sostitutivi da parte di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti ovvero di regolarizzazioni da parte della stessa ditta.
La Sede potrà dunque rilasciare un certificato di irregolarità “alla data indicata nella richiesta” solo nel caso in cui la ditta – irregolare a detta data – lo sia ancora alla data di emissione del Durc.
Sotto il profilo strettamente operativo, la Sede dovrà in primo luogo accertare se la richiesta di Durc perviene dal Comune dell’Aquila o degli altri Comuni del cratere interessati dalla ricostruzione post-sisma ai sensi del citato D.P.C.M. e, in tal caso, dovrà procedere alla verifica della situazione contributiva della ditta con le modalità indicate dal Ministero ed emettere il certificato con l’annotazione “Ricostruzione post sisma Abruzzo 2009”.
Il Ministero inoltre ha precisato che “la procedura dell’intervento sostitutivo … va applicata in relazione alle imprese sub-appaltatrici esclusivamente qualora queste ultime possano vantare crediti nei confronti delle imprese committenti e comunque sino a concorrenza dei crediti stessi”.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Dr. Agatino Cariola