A seguito della soppressione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali1 il predetto personale è stato trasferito al Ministero dell’interno.
Nello specifico, per effetto della soppressione dell’Agenzia:
- il Ministero dell’interno è succeduto a titolo universale all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali;
- le risorse strumentali e di personale in servizio, comprensive del fondo di cassa, sono trasferite al Ministero medesimo;
- i dipendenti a tempo indeterminato dell’Agenzia sono inquadrati nel ruolo del Ministero dell’Interno.
Sotto il profilo della tutela antinfortunistica, le nuove disposizioni comportano il superamento delle istruzioni impartite dopo la costituzione dell’Agenzia, con le quali era stata disposta l’assicurazione dei segretari comunali e provinciali nella forma della gestione ordinaria.
In particolare, alla luce delle disposizioni sopravvenute, la tutela antinfortunistica dei segretari comunali e provinciali – sempreché, ovviamente, ricorrano i requisiti oggettivi connessi alle mansioni in concreto espletate2 - deve ritenersi nuovamente ricondotta nell’ambito della gestione per conto dello Stato3 .
Quanto alla decorrenza del passaggio, anche in virtù del parere nel frattempo acquisito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la relativa data va individuata nel 1° gennaio 20134.
Per quanto riguarda la modalità applicativa della gestione per conto, si ricorda che sono applicabili le disposizioni di cui al d. m. 10 ottobre 1985, con la conseguenza che il Ministero dell’interno non anticiperà il premio assicurativo, ma provvederà al rimborso all’Inail degli oneri conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale, secondo quanto stabilito dal predetto decreto ed illustrato nella circolare Inail n. 20/1987.
Tali modalità andranno applicate non solo nell’ipotesi normalmente ricorrente, nella quale i segretari sono chiamati a svolgere le loro funzioni presso un comune o una provincia, ma anche quando gli stessi prestino temporaneamente servizio presso un qualsiasi altro ente o amministrazione in posizione di comando o di distacco5.
Tenuto conto della suddetta data di decorrenza, si dispone di ricondurre al codice di amministrazione 2403, con le consuete modalità, gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Per quanto riguarda la modalità applicativa della gestione per conto, si ricorda che sono applicabili le disposizioni di cui al d. m. 10 ottobre 1985, con la conseguenza che il Ministero dell’interno non anticiperà il premio assicurativo, ma provvederà al rimborso all’Inail degli oneri conseguenti alla tutela attuata nei casi di infortunio o malattia professionale, secondo quanto stabilito dal predetto decreto ed illustrato nella circolare Inail n. 20/1987.
Tali modalità andranno applicate non solo nell’ipotesi normalmente ricorrente, nella quale i segretari sono chiamati a svolgere le loro funzioni presso un comune o una provincia, ma anche quando gli stessi prestino temporaneamente servizio presso un qualsiasi altro ente o amministrazione in posizione di comando o di distacco5.
Tenuto conto della suddetta data di decorrenza, si dispone di ricondurre al codice di amministrazione 2403, con le consuete modalità, gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
IL DIRETTORE CENTRALE RISCHI F.to dott. Agatino Cariola | IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI F.to dott. Luigi Sorrentini |
1 Con Legge n. 127/1997 (riforma c.d. Bassanini) era stata istituita l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, poi regolamentata con Decreto legislativo n. 267/2000. La soppressione dell’Agenzia è stata disposta dall’art.7 (comma 31-ter/comma 31–octies) del d.l. n. 78/2010 convertito, con modificazioni, in l. n.122/2010
2 Si ricorda che l’obbligo assicurativo sussiste qualora ricorrano i requisiti oggettivi e soggettivi previsti, rispettivamente,dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico n. 1124/1965.
3 Artt. 127 e 190 del Testo Unico n. 1124/1965 e Decreto Ministeriale 10/10/1985.
4 Cfr. art.23, comma 12-novies, del d.l. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. n. 135/2012.
5 Al riguardo, cfr. art. 6 D.M. 10/10/1985.