Si illustrano i nuovi servizi online realizzati per le polizze speciali di cui all’oggetto, disponibili in www.inail.it dal 30 settembre 2013, nonché le implementazioni rilasciate in GRA Web per la gestione delle sanzioni civili.
Polizza speciale frantoi
Si riassume la disciplina delle polizze in discorso, contenuta nelle seguenti disposizioni:
- Notiziario n.12/1974, circolari n. 79/1982 (DM 18.11.1982 e DM 3.8.1982), n. 58/1987 (D.M. 15.7.1987), n. 44/1982 e n. 14/2013 (paragrafo 10.3 Premi speciali unitari), nota D.C. Rischi prot. 1667 del 8.3.2013;
- D.Leg.vo n. 165/1999 e successive modifiche (“Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’AGEA”), decreti MIPAAF del 4.7.2007 e n. 8077 del 10.11.2009.
I frantoi sono assicurati nell’ambito della gestione industria ai sensi del Titolo I del D.P.R. n.1124/1965 con il sistema dei premi speciali ex art. 42 dello stesso decreto qualora le olive vengano acquistate da terzi1, se invece sono prodotte sul fondo del gestore del frantoio si applica la tutela agricola.
In caso di promiscuità si applica ugualmente la tutela agricola, a meno che la potenzialità e l’organizzazione produttiva del frantoio siano di tale entità da non trovare normale rispondenza nella moderata quantità di olive prodotte nel fondo del gestore.
L’attività di produzione dell’olio d’oliva consistente nella frangitura e spremitura non riferibile alla campagna olearia (comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura, imbottigliamento) è invece classificata alla voce 1431 della gestione industria delle vigenti Tariffe dei premi, con tasso medio del 102‰.
Nella gestione artigianato è prevista la voce 1420 che comprende la produzione di oli alimentari (compreso l’imbottigliamento; comprese le eventuali fasi di taglio, purificazione, filtrazione, brillantatura, anche a se stanti), con il tasso medio del 61‰.
I premi sono dovuti per frantoio considerato come unità tecnico operativa a prescindere dal numero delle persone addette al medesimo e sono differenziati in base al tipo di frantoio2, distinto a seconda delle caratteristiche del macchinario installato, del processo di lavorazione e della rispettiva rischiosità.
I frantoi sono di due tipi:
- di tipo A: con una vasca da macina e non più di due presse o superpresse di qualsiasi tipo;
- di tipo B: qualunque frantoio non rientrante nel tipo A.
I premi sono differenziati a seconda che l’attività di frangitura sia svolta per un periodo di durata non superiore a 30 giorni di calendario (“breve periodo”) o per l’"intera campagna" olearia (superiore a 30 giorni).
I premi sono altresì rapportati alla retribuzione minima giornaliera in vigore.
Nel caso di frantoio nel quale, oltre al titolare, operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, il premio é commisurato alla retribuzione percepita dal lavoratore meglio retribuito nell'ambito del frantoio stesso (“capo frantoiano”).
Nel caso di frantoio nel quale operano solo persone senza una retribuzione effettiva, il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio - al momento della presentazione della denuncia di esercizio o di variazione all’inizio della campagna olearia - comunque in misura non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge, che vale anche ai fini risarcitivi.3
A decorrere dalla campagna olearia 1987/1988 per retribuzioni superiori il premio va aumentato proporzionalmente4. Fino all’introduzione dell’euro il premio veniva aumentato proporzionalmente con arrotondamento alle 100 Lire superiori. Da quando è stato introdotto l’euro, il premio é aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino5. L’aumento proporzionale è conteggiato dividendo il premio minimo per la retribuzione minima e moltiplicando il risultato per la retribuzione giornaliera superiore.6
Per i rapporti assicurativi di nuova istituzione, il datore di lavoro deve presentare la denuncia di esercizio entro i termini di cui all’art. 12 D.P.R. n.1124/1965.7
Per l’apertura della polizza speciale frantoi devono essere comunicati i dati previsti nel modulo “Quadro H”, che è stato telematizzato.
La polizza speciale frantoi può coesistere con la polizza dipendenti, in quanto il soggetto assicurante può esercitare ulteriori attività soggette a premio ordinario ed in particolare “nei casi in cui la vendita dell’olio d’oliva di propria produzione è effettuata congiuntamente a quella di altri prodotti si configura attività di vendita a sé stante, da riferire alle voci di tariffa della gestione in cui è inquadrato il datore di lavoro”.8
Per i rapporti assicurativi già in essere, il D.M. 18.11.1982 stabilisce che prima dell'inizio di ogni campagna olearia i datori di lavoro devono indicare all'I.N.A.I.L. la durata presunta della lavorazione, pena la corresponsione del premio nella misura stabilita per l'intera campagna “senza possibilità di successiva revisione”.
Ai sensi del citato D.M. 18.11.1982, il datore di lavoro che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a trenta giorni di calendario ("breve periodo") é in ogni caso tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comunicare la durata effettiva della stessa. In caso contrario è prevista l’applicazione del premio di assicurazione nella misura stabilita per l'intera campagna.
Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a segnalare ogni variazione del tipo di frantoio ai sensi dell’art. 12 D.P.R. n.1124/1965. Le variazioni devono essere comunicate sempre con lo stesso modulo “Quadro H”, che è stato telematizzato.
In caso di violazione degli obblighi suddetti il D.M. 18.11.19829 stabilisce che qualora il datore di lavoro non adempia, anche in parte, agli obblighi di comunicare prima dell’inizio della campagna olearia, il tipo di frantoio, la durata presunta della lavorazione e la retribuzione del lavoratore dipendente meglio retribuito nell'ambito del frantoio o, in mancanza di dipendenti retribuiti, la retribuzione prescelta ai fini assicurativi, il premio va riferito al frantoio di tipo B, all'"intera compagna" ed alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge, salvo conguaglio ove, entro trenta giorni dalla fine della campagna olearia, l'interessato fornisca le indicazioni necessarie per il calcolo del premio esattamente corrispondente alle caratteristiche della lavorazione esercitata, cioè al tipo di frantoio e alla durata della campagna.
Nel caso in cui il datore di lavoro ometta di indicare la durata presunta della lavorazione, è prevista la corresponsione del premio nella misura stabilita per l’intera campagna “senza possibilità di successiva revisione”.
Come per tutti i premi speciali, tranne quelli artigiani inclusi nell’autoliquidazione annuale10, la determinazione del premio e la richiesta del relativo pagamento sono effettuati dall’Istituto con il certificato di assicurazione, a seguito di denuncia di esercizio o di apertura d’ufficio della relativa polizza, e per le campagne olearie successive con il certificato di variazione, a seguito di presentazione della relativa denuncia oppure di accertamento d’ufficio.
1. NUOVI SERVIZI TELEMATICI PER LA GESTIONE DELLA POLIZZA SPECIALE FRANTOI
In www.inail.it “servizi on line” sono stati rilasciati i servizi di iscrizione e variazione per le polizze speciali frantoi e per gli adempimenti relativi alle campagne olearie, con cui gli utenti registrati devono effettuare:
- l’apertura di un codice ditta con istituzione di una PAT della gestione Industria con contestuale apertura di una polizza frantoi, attraverso il servizio “denuncia di iscrizione”;
- l‘apertura di una polizza frantoi con istituzione di una PAT della gestione Industria su un codice ditta cessato con “riattivazione” dello stesso, attraverso il servizio “denuncia di iscrizione”;
- l’apertura di una polizza frantoi su una PAT della gestione Industria con polizza dipendenti già presente nel codice ditta interessato, attraverso il servizio “denuncia di variazione”11;
- la comunicazione di inizio della campagna olearia, con l’apposito servizio “comunicazione inizio campagna olearia”;
- la comunicazione della durata effettiva della campagna olearia e della retribuzione effettiva giornaliera, con l’apposito servizio “regolazione campagna olearia”.
Denuncia di iscrizione con apertura della polizza frantoi
Nel caso in cui non sia già titolare di un codice ditta, il soggetto assicurante o un suo intermediario per iscriversi e aprire la polizza frantoi deve utilizzare il servizio “Iscrizione ditta” e dopo aver compilato il “Quadro B – Premi Denuncia di iscrizione – Sede lavori”, si deve selezionare nel “Menù quadri” il nuovo link “Polizza frantoi” e compilare la denuncia.
Tenuto conto che il termine di presentazione della denuncia di esercizio è contestuale all’inizio dei lavori e che il titolare del frantoio è tenuto a denunciare l’avvio della campagna olearia entro la data inizio della stessa13, qualora la denuncia sia inviata oltre detto termine la procedura, nel caso di campagna presunta breve, avvisa l’utente che il calcolo del premio verrà effettuato per l’intera campagna.
Inoltre, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia l’utente deve comunicare la tipologia di frantoio in base alla quale verrà calcolato il premio14, pertanto se la denuncia di esercizio è inoltrata oltre i 30 giorni successivi alla fine della campagna olearia, l’applicativo avvisa l’utente che il premio è calcolato con riferimento al frantoio di tipo B anche se nel “Quadro H” è stato indicato il tipo A.
Nel servizio è previsto il campo “Numero soggetti addetti al frantoio” a compilazione obbligatoria, già presente nel vecchio modulo cartaceo “H” al fine di facilitare i controlli, anche se il premio speciale unitario in discorso viene calcolato per frantoio inteso come unità tecnico operativa a prescindere dal numero delle persone addette15.
Per quanto riguarda i dati retributivi, tenuto conto che la retribuzione giornaliera del capo frantoiano non può essere inferiore alla retribuzione minima stabilita per legge, il servizio impedisce l’inoltro della denuncia se la retribuzione inserita è inferiore a questo valore e informa l’utente sull’importo che deve essere digitato per l’anno di riferimento.
Come per le altre denunce web, la denuncia di iscrizione con polizza frantoi è acquisita in GRA con i campi già valorizzati in base ai dati indicati in denuncia dall’utente, che l’operatore deve confermare.
Nelle denunce on line sono presenti tutti i dati previsti nel quadro H (durata della campagna olearia, tipo di frantoio, dati retributivi) a compilazione obbligatoria, sulla base dei quali GRA Web determina il premio dovuto.
La procedura è stata implementata con il campo “Numero soggetti addetti al frantoio” nei dati del classificativo, che sarà valorizzato nel momento in cui verrà acquisita l’informazione dalle denunce online, ovvero nel caso in cui l’operatore agisca manualmente sul classificativo.
Rapporto assicurativo di nuova istituzione su codice ditta cessato (c.d. “riattivazione” del codice ditta)
Nel caso di denuncia di iscrizione presentata da un soggetto già titolare di codice ditta cessato, il servizio online “Iscrizione ditta”, dopo la verifica del codice fiscale, consente di effettuare la nuova iscrizione riattivando lo stesso codice ditta.
Si applica comunque il termine previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965, pertanto, ai fini sanzionatori il termine massimo di presentazione della denuncia è contestuale all’inizio dei lavori, cioè all’inizio della campagna olearia, come illustrato al paragrafo precedente.
Apertura di una nuova PAT con polizza speciale frantoi
Nel caso in cui per il soggetto sia già presente in GRA web un codice ditta attivo e debba essere aperta una nuova PAT per assicurare un frantoio, l’utente deve utilizzare il servizio “Denuncia di variazione” e compilare la denuncia per l’apertura di una nuova PAT con polizza frantoi.
Anche in questo caso la denuncia di apertura della polizza, stante la speciale normativa che disciplina il premio speciale unitario frantoi, deve essere presentata contestualmente all’inizio della campagna olearia.
Si ricorda che in caso di più frantoi, eventualmente anche di tipo diverso, deve essere aperta una polizza speciale per ogni frantoio con istituzione di una PAT per ogni polizza (non è possibile infatti aprire più polizze frantoi in una stessa PAT, anche se l’indirizzo dei lavori è uguale).
Apertura e cessazione della polizza frantoi
Il nuovo servizio di variazione della polizza speciale frantoi è disponibile in “Servizi online”, “Denunce”, Denunce di variazione”.
Dopo aver selezionato il codice ditta e la PAT interessati dalla variazione, deve essere selezionato il link “Polizza frantoi” e poi il link “Nuova Polizza” in caso di apertura nuova polizza.
Nel caso in cui occorra cessare la polizza, dopo aver selezionato il link “Polizza frantoi”, selezionare “Cessazione Polizza”.
Comunicazione inizio campagna olearia
Il servizio “Comunicazione inizio campagna olearia” deve essere utilizzato dal titolare del codice ditta con polizza frantoi già attiva per effettuare la prescritta denuncia di avvio della campagna olearia.
Per i termini di presentazione di tale denuncia e il relativo regime sanzionatorio in caso di inosservanza degli stessi si rinvia a quanto detto in precedenza per l’apertura della polizza frantoi.
Regolazione frantoi
Con il servizio “Regolazione frantoi” l’utente effettua:
- la comunicazione dell’effettiva durata della campagna olearia
- la comunicazione della retribuzione effettiva giornaliera.
Invio della comunicazione dell’effettiva durata della campagna olearia
Entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia i soggetti che hanno indicato una durata breve nella comunicazione di inizio della campagna stessa devono comunicarne la durata effettiva.
Il servizio, una volta selezionata la PAT, verifica la presenza della polizza speciale frantoi e mostra se ci sono campagne attive.
Selezionata la campagna olearia per la quale si intende effettuare la comunicazione della durata effettiva, il servizio consente la digitazione della data di chiusura effettiva della campagna solo se la campagna inizialmente dichiarata era del tipo “Breve”.
Invio della comunicazione della retribuzione effettiva giornaliera
Entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia i datori di lavoro, indipendentemente dalla durata della campagna stessa, devono denunciare le variazioni in aumento della migliore retribuzione intervenute durante la campagna.
Analogamente a quanto illustrato nel paragrafo precedente, il servizio, una volta selezionata la PAT, verifica la presenza della polizza speciale frantoi e mostra se ci sono campagne attive.
Selezionata la campagna olearia per la quale si intende effettuare la comunicazione della retribuzione è possibile digitare la nuova retribuzione e inoltrare la comunicazione.
2. ADEGUAMENTI IN GRA WEB PER LA GESTIONE DELL’ASSICURAZIONE FRANTOI
Denuncia di iscrizione con apertura della polizza frantoi
Nelle denunce on line sono presenti tutti i dati previsti nel quadro H (durata della campagna olearia, tipo di frantoio, dati retributivi) a compilazione obbligatoria, sulla base dei quali GRA Web determina il premio dovuto.
La procedura è stata implementata con il campo “Numero soggetti addetti al frantoio” nei dati del classificativo, che sarà valorizzato nel momento in cui verrà acquisita l’informazione dalle denunce online, ovvero nel caso in cui l’operatore agisca manualmente sul classificativo.
Durata della campagna olearia
Il classificativo della polizza speciale frantoi in GRA Web ha la particolarità di poter essere creato per un periodo inferiore all’anno. Trattandosi di attività stagionale è possibile, infatti, registrare più periodi nel corso dello stesso esercizio in base alla durata della campagna olearia comunicata nel quadro H, senza aprire e cessare ogni volta la polizza.
La durata della campagna olearia è un elemento essenziale per la determinazione del premio speciale unitario e da ciò deriva l’obbligo di comunicare la durata presunta della lavorazione contestualmente all’inizio dei lavori per ogni campagna.
Come già illustrato, nel caso in cui sia stato dichiarato che la durata presunta è “breve”, cioè non superiore a 30 giorni di calendario, vige l’obbligo di comunicare – entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia – di non aver superato detta durata, pena la determinazione del premio nella misura stabilita per l’intera campagna, senza possibilità di successiva revisione.
Se invece è stato dichiarato che la durata presunta della campagna olearia è “lunga”, cioè superiore a 30 giorni di calendario, al termine della campagna stessa non sussiste alcun obbligo di comunicazione, in quanto il premio è stato già determinato e richiesto per il periodo più lungo e non è dovuto alcun conguaglio.
Per quanto sopra, i campi “Dal” “Al” sono stati modificati in GRA Web nel modo seguente: se l’intervallo tra le date inserite è uguale o inferiore a 30 giorni, è ammessa solo la selezione dell’indicatore “breve durata”. Al contrario, se l’intervallo di tempo è maggiore, è ammessa solo la selezione “intera durata”.
Sistema sanzionatorio per tardata/omessa denuncia di iscrizione con apertura della polizza frantoi
Come già illustrato, in caso di tardata o omessa denuncia di esercizio per la polizza frantoi si applica l’art. 12 D.P.R. n.1124/1965 nonché la particolare disciplina prevista dal D.M. 18.11.1982, per cui in caso di violazione dell’obbligo della comunicazione preventiva della durata presunta della campagna olearia si applica il premio riferito alla campagna olearia intera, senza possibilità di successiva revisione.
In base alla circolare n. 44/1982 nel caso di ritardo nella presentazione della denuncia di esercizio per le lavorazioni di frangitura e spremitura delle olive la sanzione civile per evasione non può che essere calcolata a posteriori, una volta nota l'effettiva durata della lavorazione, cioè della campagna olearia.
Al fine di agevolare le Sedi si riportano alcuni esempi.
- Data di presentazione denuncia di esercizio con polizza frantoio: 15.12.2012
Data inizio lavori (= “data inizio validità” nel quadro H): 1.12.2012
Durata presunta (indicata nel quadro H): breve (fino a 30 gg.)
Ai sensi del D.M. 18.11.1982 il premio di assicurazione dovuto è quello nella misura stabilita per l’intera campagna senza possibilità di successiva revisione, in quanto il datore di lavoro non ha indicato all’Inail prima dell’inizio della campagna olearia la durata presunta della lavorazione.
Per il combinato disposto dell’art. 50, 2° comma, DPR 1124/1965 e dell’art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000 su detto premio sono dovute le sanzioni civili per evasione dalla data di inizio lavori al giorno precedente la data di presentazione della denuncia di esercizio.
Poiché in GRA il classificativo dei frantoi è strutturato in rata e regolazione, nel caso in esame il premio è determinato con tipo periodo “regolazione” e tipo titolo “pregresso”.
Nel caso specifico la denuncia è stata presentata spontaneamente prima di contestazioni da parte dell’INAIL e comunque entro 12 mesi dall’inizio dell’attività, pertanto si applica la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto del 40 per cento dell'importo dei premi. - Data di presentazione denuncia di esercizio con polizza frantoio: 1.12.2012
Data inizio lavori (= “data inizio validità” nel quadro H): 1.10.2012
Durata presunta (indicata nel quadro H): lunga (superiore a 30 gg.)
(Durata effettiva: non c’è l’obbligo di comunicazione entro 30 giorni, che è previsto solo se è stata dichiarata come presunta la durata breve).
Il premio di assicurazione dovuto è quello nella misura stabilita per l’intera campagna.
Per il combinato disposto dell’art. 50, 2° comma, DPR 1124/1965 e dell’art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000 su detto premio sono dovute le sanzioni civili per evasione dalla data di inizio lavori al giorno precedente la data di presentazione della denuncia di esercizio.
Anche in questo caso in GRA il premio deve essere determinato con tipo periodo “regolazione” e tipo titolo “pregresso” e essendo stata presentata la denuncia spontaneamente prima di contestazioni da parte dell’INAIL e comunque entro 12 mesi dall’inizio dell’attività, si applica la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto del 40 per cento dell'importo dei premi. - Data di presentazione denuncia di esercizio con polizza frantoio: 1.12.2012
Data inizio lavori (= attuale campo “data inizio validità” nel quadro H): 1.10.2012
Durata effettiva (indicata nel quadro H): breve (fino a 30 gg.)
(Durata presunta: non può essere presunta perché sono trascorsi già 60 gg. dall’inizio della campagna stessa).
In questo caso, poiché la denuncia è presentata in ritardo l’obbligo di comunicare preventivamente la durata presunta è stato già violato (né sussiste l’obbligo di comprovare entro 30 giorni dalla fine della campagna la durata breve della stessa).
Ai sensi del D.M. 18.11.1982 deve essere applicato il premio di assicurazione nella misura stabilita per l’intera campagna e per il frantoio di tipo B.
Per il combinato disposto dell’art. 50, 2° comma, DPR 1124/1965 e dell’art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000 su detto premio sono dovute le sanzioni civili per evasione dalla data di inizio lavori al giorno precedente la data di presentazione della denuncia di esercizio.
Anche in questo caso in GRA il premio deve essere determinato con tipo periodo “regolazione” e tipo titolo “pregresso” ed essendo stata presentata la denuncia spontaneamente prima di contestazioni da parte dell’INAIL e comunque entro 12 mesi dall’inizio dell’attività, si applica la sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto del 40 per cento dell'importo dei premi. - Accertamento d’ufficio oppure spontanea denuncia nel limite prescrizionale di 5 anni.
Data dell’accertamento/data spontanea denuncia: 15.11.2012
Data inizio lavori (= attuale campo “data inizio validità” nel quadro H): 1.10.2009
Durata effettiva della campagna olearia 2009: breve da 1.10.2009 – 30.10.2009
Durata effettiva della campagna olearia 2010/2011: lunga da 1.11.2010 a 30.1.2011
Durata effettiva della campagna olearia 2011/2012: lunga da 1.11.2011 a 15.2.2012
Durata della campagna olearia 2012/2013: lunga da 1.10.2012 a “ancora in corso”.
In questo caso il premio relativo alla campagna olearia 2009 è quello dovuto per l’intera campagna e per il frantoio di tipo B, indipendentemente dal fatto che la campagna olearia è durata effettivamente fino a 30 giorni, in quanto il datore di lavoro non ha presentato la denuncia di esercizio contestualmente all’inizio dei lavori ed ha quindi violato l’obbligo di comunicare preventivamente la durata presunta.
Per il combinato disposto dell’art. 50, 2° comma, DPR 1124/1965 e dell’art. 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000 sono inoltre dovute le sanzioni civili per evasione dalla data di inizio lavori al giorno precedente la data dell’accertamento d’ufficio oppure al giorno precedente la data di presentazione della denuncia di esercizio. La sanzione civile é pari al 30 per cento in ragione d'anno, con il tetto massimo del 60 per cento dell'importo del premio.
I premi relativi alle campagne olearie 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 sono dovuti per l’intera campagna e per il frantoio di tipo B. Le sanzioni civili per evasione sono dovute per i premi relativi alle campagne olearie 2010/2011 e 2011/2012.
Per l’ultima campagna iniziata da 1.10.2012, nel solo caso di spontanea denuncia entro 12 mesi, vale quanto esposto nei primi tre esempi (sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto del 40 per cento dell'importo dei premi per il periodo dalla data di inizio lavori al giorno precedente la data di presentazione della denuncia di esercizio). Resta fermo che in caso di accertamento d’ufficio la misura della sanzione è pari al 30% con tetto del 60%.
Nel caso in cui in denuncia di esercizio sia stato indicato un frantoio di tipo A e a seguito di accertamenti d’ufficio oppure a seguito di spontanea denuncia si rilevi invece che il frantoio è di tipo B, si configura evasione da cui è derivata la liquidazione di un minor premio.
Pertanto il premio deve essere riliquidato e sulla differenza di premio sono dovute le sanzioni civili per evasione dal giorno di inizio lavori a quello precedente l’accertamento d’ufficio o la spontanea denuncia, fermo restando che anche in questo caso vale quanto esposto negli esempi precedenti in relazione alla durata della campagna olearia e in relazione alle spontanee denunce effettuate entro 12 mesi (sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto del 40 per cento dell'importo dei premi per il periodo dalla data di inizio lavori al giorno precedente la data di presentazione della denuncia).
Nel caso in cui invece in denuncia di esercizio sia stato indicato un frantoio di tipo B e in seguito si accerti invece che il frantoio è di tipo A, sarà effettuata la variazione in GRA che produrrà un conguaglio a favore del datore di lavoro.
Infine, la speciale disciplina vigente prevede che nel caso di frantoi dove oltre al titolare operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, nella denuncia di esercizio e comunque all’inizio di ogni campagna olearia sia indicata la retribuzione del lavoratore dipendente meglio retribuito nell’ambito del frantoio.
Nel caso di frantoio nel quale operano solo persone senza una retribuzione effettiva, il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio al momento della presentazione della denuncia di esercizio in misura non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge, che vale anche ai fini risarcitivi.
Nel caso in cui in denuncia di esercizio sia stata indicata la retribuzione giornaliera non inferiore al minimale e a seguito di accertamenti d’ufficio o di spontanea denuncia si rilevi invece che doveva essere indicata una retribuzione effettiva superiore, si configura evasione da cui è derivata la liquidazione di un minor premio.
Pertanto il premio deve essere riliquidato sulla retribuzione effettiva, con aumento proporzionale, e sulla differenza di premio sono dovute le sanzioni civili per evasione dal giorno di inizio dei lavori della campagna olearia interessata al giorno precedente l’accertamento d’ufficio o la spontanea denuncia effettuata entro 12 mesi dall’inizio dell’attività (con applicazione nel secondo caso della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con tetto del 40 per cento dell'importo dei premi), fermo restando che anche in questo caso vale quanto esposto negli esempi precedenti in relazione alla durata della campagna olearia.
Sistema sanzionatorio per tardata/omessa denuncia di variazione per ulteriori frantoi – apertura PAT
Nel caso in cui uno stesso soggetto già titolare di un frantoio assicurato con polizza speciale attiva eserciti l’attività con un secondo frantoio eventualmente anche di tipo diverso dovrà presentare una denuncia di variazione attraverso l’apposito servizio. (quadri V e H).
Si avrà quindi una denuncia di apertura nuova PAT.
Anche in questo caso, la particolare disciplina prevista dal D.M. 18.11.1982 prevede l’obbligo della comunicazione preventiva del tipo di frantoio oltre che la durata presunta della campagna olearia e gli altri dati previsti nel quadro H, pertanto la denuncia di apertura della nuova PAT deve essere effettuata contestualmente all’inizio dei lavori.
Il sistema sanzionatorio applicabile è quello descritto al paragrafo precedente per le denunce di esercizio.
Cessazione di un frantoio e relative sanzioni per tardata/omessa presentazione della denuncia di cessazione
In caso di cessazione per dismissione di un frantoio, il soggetto assicurante deve presentare all’INAIL una denuncia di cessazione con l’apposito servizio telematico.
La cessazione può riguardare:
- in caso di codice ditta con più PAT delle quali una con polizza speciale frantoio e polizza dipendenti, la cessazione della polizza speciale frantoi riguardante lo specifico frantoio, mentre la polizza dipendenti potrà rimanere attiva se prosegue la relativa attività assicurata;
- in caso di codice ditta con più PAT con presenza della sola polizza speciale frantoio, la cessazione della PAT riguardante lo specifico frantoio
- in caso di codice ditta con una sola PAT con la sola polizza speciale frantoi, la cessazione del codice ditta.
Variazioni e relative denunce obbligatorie e sistema sanzionatorio in GRA Web.
Per variazione si intende qualsiasi modifica degli elementi necessari per la determinazione del premio speciale unitario dovuto per un frantoio, che il datore di lavoro già titolare di codice ditta con polizza speciale frantoi attiva, ha l’obbligo di comunicare all’INAIL entro i termini previsti dalla relativa normativa di riferimento, già illustrata al paragrafo A.
Variazione da frantoio di tipo A a frantoio di tipo B e viceversa.
La circolare n.79/1982 precisa che “il datore di lavoro è tenuto infine a segnalare ogni variazione del tipo di frantoio ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e 50 del citato Testo Unico”.
A seguito del D.M. 19.9.2003 che ha modificato dal 9.10.2003 i termini previsti dall’articolo 12 del D.P.R. n.1124/1965, la denuncia di variazione del tipo di frantoio deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno da quello in cui la variazione si è verificata. Poiché il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare ogni anno la durata presunta della campagna olearia contestualmente all’inizio dei lavori e l’attuale quadro H prevede anche l’indicazione del tipo di frantoio, in concreto il termine di 30 giorni non trova applicazione.
Se il datore di lavoro non adempie, anche in parte agli obblighi di comunicare contestualmente all’inizio della campagna olearia il tipo di frantoio, la durata presunta della lavorazione e la retribuzione del lavoratore dipendente meglio retribuito nell’ambito del frantoio o, in mancanza di dipendenti retribuiti, la retribuzione prescelta ai fini assicurativi, il premio va riferito al frantoio di tipo B, all’intera campagna e alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge, salvo conguaglio ove entro 30 giorni dalla campagna olearia l’interessato presenti la denuncia per il calcolo del premio esattamente corrispondente alle caratteristiche della lavorazione esercitata (cioè al tipo di frantoio).
Premesso che con il rilascio del servizio telematico, che prevede campi a compilazione obbligatoria, l’ipotesi della denuncia incompleta non può più verificarsi, in caso di tardata (oltre 30 giorni) o omessa denuncia (con acquisizione d’ufficio degli elementi per la determinazione del premio), non si fa luogo a riliquidazione del premio e quindi non spetta il conguaglio.
In questo caso, quindi il premio viene liquidato sempre nella misura corrispondente al frantoio di tipo B e su detto premio devono essere applicate le sanzioni civili per evasione legge n. 388/2000 articolo 116, comma 8, lettera b) dal giorno successivo alla scadenza dell’adempimento (giorno di inizio della campagna olearia) al giorno precedente alla spontanea denuncia, ovvero all’acquisizione d’ufficio degli elementi necessari alla determinazione del premio.
Comunicazione della durata presunta della lavorazione all’inizio della campagna
Il DM 18 novembre 1982, allegato alla circolare INAIL n.79/1982, prevede che prima dell’inizio di ogni campagna olearia i datori di lavoro devono indicare all’INAIL la durata presunta della lavorazione. A decorrere dal 9.10.200316 il termine è da intendersi come contestuale all’inizio della campagna stessa.
Nel caso in cui la comunicazione non sia effettuata è dovuto il premio per l’intera campagna, senza possibilità di successiva revisione.
Anche in questo caso per i giorni di ritardo nella comunicazione della durata della campagna devono essere applicate al premio determinato per l’intera campagna le sanzioni civili per evasione legge n. 388/2000, articolo 116, comma 8, lettera b) dal giorno successivo alla scadenza dell’adempimento (giorno di inizio della campagna olearia) al giorno precedente alla spontanea denuncia, ovvero all’acquisizione d’ufficio degli elementi necessari alla determinazione del premio.
Comunicazione della durata effettiva della campagna olearia
Nel solo caso in cui il datore di lavoro abbia preventivamente indicato una durata di lavorazione non superiore a trenta giorni di calendario, entro trenta giorni dalla fine della campagna, è tenuto a comprovare all’INAIL, mediante idonea documentazione ricavata dal registro di lavorazione, di non aver superato tale durata, pena la determinazione del premio nella misura stabilita per l’intera campagna.
Nel caso in cui tale denuncia non venga presentata deve essere corrisposto il premio per l’intera campagna.
Su detto premio devono essere applicate le sanzioni civili per evasione legge n. 388/2000 articolo 116, comma 8, lettera b) dal giorno successivo alla scadenza dell’adempimento (giorno di inizio della campagna olearia) al giorno precedente alla spontanea denuncia, ovvero all’acquisizione d’ufficio degli elementi necessari alla determinazione del premio.
Se il datore di lavoro ha indicato preventivamente una durata della lavorazione superiore a trenta giorni di calendario (“intera campagna”) non sussiste alcun obbligo di comunicazione di durata della campagna stessa. Pertanto, il premio già calcolato dalla Sede in base agli elementi preventivamente forniti dal datore di lavoro non è soggetto a rideterminazione.
Variazione della retribuzione giornaliera
Come precisato nella circolare n.79/1982 a decorrere dalla campagna olearia 1987/1988, i premi sono dovuti per frantoio in base alla retribuzione giornaliera effettiva o prescelta.
La precedente circolare n.9/1977, tuttora vigente poiché compatibile con le disposizioni impartite con la circolare n.79/1982, prevede che entro trenta giorni dalla fine della campagna, il datore di lavoro deve denunciare all’Istituto le variazioni in aumento della migliore retribuzione eventualmente intervenute durante il periodo assicurativo ed il premio deve essere ricalcolato, ovviamente per l’intero periodo, in relazione a tali variazioni.
Qualora il datore di lavoro non adempia a tale obbligo sulla differenza di premio calcolata con riferimento alla maggiore retribuzione deve essere applicata in ragione d’anno una sanzione civile per evasione legge n.388/2000, articolo 116, comma 8, lettera b) dal giorno successivo a quello in cui l’adempimento doveva essere assolto al giorno precedente all’accertamento d’ufficio, ovvero alla spontanea denuncia in evasione da parte del datore di lavoro.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Agatino Cariola
Dr. Agatino Cariola
1Vedi notiziario 12/1974.
2Vedi D.M. 15.7.1987 e circolare n. 58/1987.
3Vedi D.M. 18.11.1982 e circolare n. 79/1982.
4Vedi D.M. 15.7.1987 e circolare n. 58/1987.
5Vedi da ultimo circolare n. 14 del 19 marzo 2013 “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2013”.
6Vedi nota 5.
7La circolare n. 79/1982, esplicativa del D.M. 18.11.1982, dispone che “Per la determinazione del premio, il datore di lavoro è tenuto, all'atto della presentazione della denuncia di esercizio, a:
- presentare copia del frontespizio del "registro di lavorazione delle olive”, di cui al fac-simile allegato B) al D.M. 3 agosto 1982 od alle eventuali successive modificazioni del medesimo, indicante le caratteristiche e la potenzialità dell'impianto;
- indicare la durata presunta della lavorazione;
- indicare la retribuzione del lavoratore dipendente meglio retribuito nell'ambito del frantoio o, in mancanza di dipendenti retribuiti, la retribuzione prescelta ai fini assicurativi”.
- Il primo adempimento è da ritenersi ormai superato in quanto il sistema dei registri cartacei è stato abolito dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 luglio 2007 (emanato in attuazione dell’art. 20 della legge n. 13/2007) ed il sistema delle comunicazioni del settore agricolo nei confronti dell’AGEA (istituita dal decreto legislativo n. 165/1999 contestualmente alla soppressione dell’AIMA) è ormai esclusivamente telematico, essendo stato istituito il SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale).
- 8Nota DC Rischi Ufficio Tariffe prot 1667 del 8.3.2013 “Attività di frangitura olive, imbottigliamento e vendita olio”.
- 9Circolare 79/1982.
- 10Circolare n. 12 del 5 febbraio 1991 “Autoliquidazione del premio assicurativo”.
12Articolo 12, comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965.
13DM 18.11.1982.
14Circolare n. 79/1982.
15Vedi D.M. 15.7.1987 e circolare n. 58/1987.
16Vedi circolare n. 59 del 10 ottobre 2003 “Modifica dei termini per la presentazione delle denunce di esercizio, di variazione e di cessazione dell’attività di cui all’art.12 del Testo Unico approvato con DPR 30 giugno 1965, n.1124”.