INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Istruzione operativa del 31 maggio 2013

Legge 24 dicembre 2007, n. 247 - art. 1, comma 60 -, applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Istanze di riduzione per l'anno 2013.

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Tariffe
 
Prot. INAIL.60010.31/05/2013.0003580
 
Alle Strutture centrali e territoriali
 
Il Protocollo del welfare del 20071 ha previsto una particolare forma di agevolazione a beneficio delle aziende agricole al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, stabilendo che,con effetto dal 1° gennaio 2008, INAIL applica una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di attività e, comunque, nei limiti di 20 milioni di euro annui.

La predetta riduzione è concessa alle imprese agricole che, attive da almeno un biennio, a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi; b) abbiano adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro; c) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio o non siano state destinatarie dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e s.m.i. (oggi articolo 14 del D. Lgs. 81/2008).

Inail ha disciplinato la materia con la circolare 61/20122 in cui ha previsto che dette aziende a regime potranno presentare l'istanza dal primo al trenta giugno di ogni anno giovandosi del servizio telematico appositamente predisposto in Punto Cliente.

Per il corrente anno le domande dovranno essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno, considerato termine ultimo.

La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito servizio telematico presente in Punto cliente e con le modalità contenute nella medesima Circolare 61/2012 cui si rinvia.

Al modello di domanda sono state apportate piccole modifiche concordate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, connesse all'evoluzione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

La lista delle domande ammesse verrà, dopo il trenta giugno, trasferita ad Inps per i controlli in materia di regolarità contributiva e assicurativa, all'esito dei quali verrà effettuata comunicazione in merito alla definitiva ammissione al beneficio.

La percentuale di sconto per il 2013 verrà individuata, con determina del Presidente, in relazione al numero delle domande definitivamente ammesse.

Da ultimo si precisa che, a breve, d'intesa con INPS, verranno fornite apposite istruzioni per consentire alle aziende interessate di usufruire delle agevolazioni relative alle annualità 2008/2012 avendo il Ministero reso disponibili le necessarie risorse finanziarie.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to dott. Agatino Cariola
 

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Note:

1- Art. 1, comma 60 della l. 247/2007.
2- Avente ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 247 - art. 1, comma 60 -, applicazione della riduzione contributiva per l'assicurazione dei lavoratori agricoli. Nuovo servizio telematico in via esclusiva"

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    D.C. Rischi

Ultimo aggiornamento: 05/06/2013


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