DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Ufficio Entrate
Ufficio Tariffe
Prot. INAIL. 60010.30/01/2012.0000655
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
OGGETTO: Lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi di fatto. Premio speciale unitario facchini riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto. Invio elenchi trimestrali. Rilascio del nuovo servizio telematico obbligatorio "Regolazione trimestri". Premessa
I premi speciali trimestrali vanno pagati:
- a titolo di rata, il 16 febbraio, 16 aprile,16 luglio, 16 ottobre
- a titolo di regolazione, entro il termine di scadenza fissato di volta in volta dall'Inail (indicato nella richiesta di pagamento) e su cui si ritornerà più avanti.
Per consentire all'Inail il calcolo del dovuto a titolo di regolazione le organizzazioni assicuranti devono inviare all'Istituto gli elenchi trimestrali delle presenze dei soci (con i relativi codici fiscali) con indicate le date di inclusione di nuovi soci o di uscita in caso di soci cessati nonché le relative retribuzioni.
La comunicazione degli elenchi trimestrali deve essere effettuata entro trenta giorni2 dalla scadenza del trimestre di riferimento (es. primo trimestre periodo gennaio - marzo, scadenza presentazione elenchi 30 aprile).
Com'è noto a partire dal 2001, la normativa di riferimento ha subìto progressive modificazioni.
La legge n. 142/2001, all'articolo 1, comma 3, ha previsto che il socio lavoratore di cooperativa stabilisce un ulteriore e distinto3 rapporto di lavoro con la cooperativa in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Pertanto, il socio lavoratore può stipulare con la stessa società cooperativa di cui è socio un contratto di lavoro come lavoratore dipendente, anche part-time o come lavoratore parasubordinato.
Il successivo decreto legislativo n. 423/2001 ha poi stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2007 le società cooperative e, quindi, anche le cooperative di che trattasi, devono pagare per i soci lavoratori il premio in base alla retribuzione effettiva di ogni socio lavoratore.
A seguito delle modifiche normative intervenute nell'anno 2001, la tipologia di contratto applicato e la retribuzione effettiva giornaliera, o in caso di contratto part-time la retribuzione oraria e il numero delle ore giornaliere lavorate, sono divenuti elementi per il calcolo del premio, fermo restando che il premio rimane comunque un premio speciale a persona frazionabile per mese.
La retribuzione effettiva giornaliera non deve essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa, deve riguardare ogni singolo socio lavoratore e va moltiplicata per 26 giorni lavorativi per ogni mese del trimestre di riferimento (o per 25 giorni lavorativi nel caso di collaboratori coordinati non occasionali).
Per una retribuzione giornaliera superiore ai premi minimi trimestrali il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino.
In particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore.
L'erogazione delle prestazioni viene calcolata con riferimento alle retribuzioni effettive.
Tali premi trimestrali sono frazionabili in 3 mesi lavorativi e l'importo mensile così ottenuto, va moltiplicato per i mesi di durata dell'attività, dall'ingresso al recesso del socio.
Inoltre, come chiaramente esplicitato nella circolare n. 60/1987 in nota richiamata, le misure di premio dovute a persona per trimestre o frazione di trimestre, indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate, sono soggette alla riduzione di tanti terzi del loro ammontare per ogni mese solare intero che precede l'ingresso di un nuovo socio nell'organismo medesimo o che segue la data di recesso di un socio dall'organismo medesimo4.
La comunicazione dei nuovi elenchi trimestrali deve avvenire esclusivamente con modalità telematica, come previsto con Determina del Commissario straordinario n. 55 del 29/12/2011, adottata in attuazione della legislazione in materia di diffusione dei servizi telematici obbligatori nella pubblica amministrazione. Sul punto è stata emanata dall'Istituto la Circolare n. 1 del 10 gennaio 2012.
A tal fine è stato realizzato il nuovo servizio telematico "Regolazione trimestri" che consente alle cooperative e ai loro intermediari di effettuare la comunicazione degli elenchi trimestrali dei soci utilizzando appositi tracciati record.
Descrizione del servizio telematico "Regolazione trimestri"
Il nuovo servizio "Regolazione trimestri", disponibile in Punto Cliente, sezione "Polizze facchini", permette alle cooperative e ai loro intermediari di assolvere l'obbligo di presentazione degli elenchi trimestrali con modalità esclusivamente telematiche.
Il servizio consente di inviare un file con gli elenchi trimestrali dei soci, completi di tutte le informazione previste dalla normativa vigente:
- codice fiscale del socio
- data ingresso
- data recesso
- tipologia di contratto
- retribuzioni effettive giornaliere/orarie
- numero ore lavorate, in caso di contratto part-time.
Il file può contenere gli elenchi riferiti a più cooperative e a più trimestri. Il sistema, effettuati gli opportuni controlli di congruenza, assegna ad ogni elenco un numero di protocollo che viene comunicato via mail al mittente.
Per le specifiche tecniche del tracciato record e per le modalità operative di uso del nuovo servizio si rimanda ai manuali allegati disponibili anche nella sezione "Manualistica" del portale www.inail.it.
Accesso al servizio
Possono accedere al servizio le cooperative, titolari di codice ditta, i loro intermediari e i Consorzi di società cooperative, abilitati in base alla normativa vigente.
Obbligo di comunicazione telematica degli elenchi per gli anni 2007 - 2011
Sono tenute all'obbligo di comunicazione degli elenchi trimestrali, utilizzando il nuovo servizio telematico, tutte le cooperative di facchinaggio con PAT attive per gli anni dal 2007 al 2011.
Il nuovo servizio, infatti, permette la trasmissione di tutti gli elementi necessari alla rideterminazione del premio speciale in ragione delle retribuzioni effettivamente corrisposte per singolo socio facchino.
Pertanto, anche coloro che hanno già provveduto ad inviare gli elenchi trimestrali con la modulistica cartacea non più in uso o con il vecchio tracciato record composto esclusivamente da codice fiscale, data ingresso e data recesso, devono inviare nuovamente la comunicazione con le modalità attuali, al fine di consentire all'Istituto il conteggio del premio dovuto a titolo di regolazione.
Gli elenchi relativi agli anni 2007 - 2011 devono essere inviati entro il 31 marzo 2012. Trascorso tale termine l'invio tardivo verrà sanzionato ai sensi della legge n. 388/2000, articolo 116, comma 8, fermo restando che in caso di mancata presentazione degli elenchi saranno disposti controlli d'ufficio.
Alle somme dovute a titolo di conguaglio si applica la vigente normativa in tema di rateazione ordinaria (legge n.389/1989).
Obbligo di comunicazione telematica degli elenchi trimestrali dal 2012
Le comunicazioni degli elenchi trimestrali, a partire da quelle relative al primo trimestre 2012, devono essere effettuate entro il 30 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento, utilizzando sempre il servizio telematico obbligatorio "Regolazione trimestri".
Le scadenze dell'invio telematico degli elenchi trimestrali sono:
Trimestre Periodo Scadenza Primo Gennaio - Marzo 30 aprile Secondo Aprile - Giugno 30 luglio Terzo Luglio - Settembre 30 ottobre Quarto Ottobre - Dicembre 30 gennaio dell'anno successivo
La comunicazione effettuata oltre il termine è sanzionata ai sensi della legge n. 388/2000, articolo 116, comma 8 lett. b, fermo restando che in caso di mancata presentazione degli elenchi saranno disposti accertamenti ispettivi.
Pagamento del premio di regolazione
A seguito della ricezione degli elenchi trimestrali dei soci facchini, le Sedi competenti provvederanno a calcolare il premio e ad inviare alla ditta il provvedimento di regolazione.
Sul provvedimento vengono riportati gli elementi acquisti ai fini della determinazione del premio e l'importo da corrispondere a titolo di regolazione con la relativa scadenza.
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il modello unificato F24 di cui si riporta il fac-simile precompilato nel provvedimento stesso.
Nuovo modulo "Assicurazione facchini" - Quadri E - E1 ed E2
La denuncia di apertura della polizza speciale facchini deve essere presentata utilizzando i moduli cartacei disponibili sul portale www.inail.it - Assicurazione - Download dei modelli.
Il modulo "Assicurazione facchini" - Quadro E è stato sostituito dal nuovo modulo "Assicurazione facchini" - Quadro E completo di tutti gli elementi necessari all'istituzione della nuova polizza (allegato 1). Il modulo presenta due sezioni:
- nella prima sezione devono essere indicati gli elementi identificativi della cooperativa ai fini INAIL e la specifica del settore di attività (1° settore: facchinaggio di ortofrutticoli o bagagli, 2° settore: facchinaggio di ogni altra merce o materiale, 3° settore: facchinaggio promiscuo di merci del 1° e del 2° settore).
- nella seconda sezione devono essere indicati gli elementi per la determinazione del premio per singolo socio (codice fiscale, data iscrizione, data recesso, retribuzione effettiva giornaliera oppure, in caso di contratto part-time, retribuzione effettiva oraria e ore lavorate).
Il modulo "Assicurazione facchini" - Quadro E2 è stato sostituito ed integrato dal modulo quadro E1 da utilizzare nel caso in cui i soci da assicurare siano in numero superiore rispetto ai campi disponibili sul modulo Quadro E (allegato 2).
E' stato inoltre creato un nuovo modulo E2 per effettuare la denuncia di apertura della nuova polizza speciale facchini nel caso di presentazione oltre il termine di cui all'articolo 12 del DPR n. 1124/1965 (allegato 3).
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Ing. Ester Rotoli
Servizi telematici in Punto Cliente - Polizze facchini - Servizio "Regolazione trimestre":
- Manuale riservato alle aziende
- Manuale riservato agli intermediari
1D.M. 15 luglio 1987 e circolare n. 60 del 23 settembre 1987; D.M. 6 giugno 2008 e circolare n. 46 del 18 luglio 2008.
2Articolo 12, DPR n 1124/1965.
3L'aggettivo "distinto" è stato abrogato per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 9 legge 30/2003.
4V. al riguardo anche la nota della Direzione Centrale Rischi del 30.9.2010 - prot. 0007055: "Soci lavoratori di cooperative di facchinaggio con rapporto di lavoro subordinato: periodi di cassa integrazione e di apprendistato".