Direzione Centrale Prestazioni
Ufficio III - Processo I
Prot. INAIL.60002.20/11/2012.0010422
Alle Strutture territoriali
Oggetto: Infortuni in ambito domestico. Legge n. 493/1999 e s.m.i. D.M. 15/09/2000.
Natura del termine per il ricorso al Comitato.
Pervengono alla scrivente Direzione richieste di parere circa la natura del termine per il ricorso al Comitato amministratore del fondo autonomo speciale previsto dall'articolo 19 del decreto ministeriale in oggetto.
Al riguardo, nel rammentare che tale termine è di 90 giorni decorrenti dalla data di emanazione del provvedimento impugnato, si fa presente che, analogamente a quello previsto dall'articolo 104 del T.U. n. 1124/1965, il termine stesso non ha natura perentoria, ma ordinatoria.
Pertanto, l'eventuale ricorso presentato alla Sede oltre il suddetto termine dovrà essere comunque inoltrato alla scrivente Direzione per la successiva istruttoria e per la successiva decisione del Comitato, secondo quanto previsto nella circolare 9/2001.
Non dovranno, peraltro, essere inoltrati i ricorsi per i quali sia già decorso il termine prescrizionale per l'azione giudiziaria1.
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to dott. Luigi Sorrentini
Note:
1- Ai sensi della stessa circolare, alla quale si fa rinvio, "L'azione giudiziaria per il riconoscimento del diritto alla prestazione si prescrive entro tre anni "... dall'infortunio con postumi permanenti indennizzabili ...". Il termine prescrizionale è sospeso per i 330 giorni del procedimento amministrativo (art. 19 del Decreto d'attuazione)."