INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

Istruzione operativa del 25 giugno 2012

Servizio di riscossione dei contributi associativi - Esenzione IVA.

Direzione Centrale Rischi
Direzione Centrale Ragioneria

Prot. INAIL.60010.25/06/2012.0003995


ALLE STRUTTURE TERRITORIALI

Oggetto: Servizio di riscossione dei contributi associativi - Esenzione IVA.

Come noto, il servizio di riscossione dei contributi associativi di cui alla circolare n. 52/2002 prevede che, in occasione dei versamenti da effettuare alle Associazioni di categoria titolari di convenzione, le Strutture detraggano dall'importo incassato un aggio pari al 3% su cui viene calcolata l'IVA da riversare all'Erario secondo la normativa fiscale.

L'Agenzia delle Entrate con nota del 18 maggio 2012 ha comunicato che le operazioni poste in essere dall'Istituto relativamente alla riscossione dei contributi associativi possono inquadrarsi tra "le operazioni relative a pagamenti" di cui all'art.10, primo comma, n. 1), del D.P.R. n. 633/1972  e quindi fruire a tale titolo del trattamento di esenzione IVA.

Pertanto, a partire dal prossimo acconto (luglio 2012) non dovrà più essere calcolata l'IVA sull'aggio in sede di pagamento alle Associazioni di categoria.

   

Il Direttore Centrale Rischi                                                                           Il Direttore Centrale Ragioneria
F.to Ing. Ester Rotoli                                                                                    F.to Dott. Alessandro Barletta

Ultimo aggiornamento: 14/12/2012


© 2022 INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - P. IVA 00968951004

Finanziamento del PON Governance 2014-2020 per la qualificazione dell'Inail come Polo Strategico Nazionale (PSN)
Impostazioni cookie