INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

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Istruzione operativa del 18 novembre 2009

Circolare n. 33/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale - Istruzioni operative.

Direzione Centrale Rischi
Ufficio Vigilanza Assicurativa

Prot. 60010.18/11/2009.0010134                                                                                                 

ALLE STRUTTURE TERRITORIALI          

Oggetto: Circolare n. 33/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale - Istruzioni operative.

Si trasmette la Circolare in oggetto con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali fornisce un quadro unitario della disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui all'Art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/20091, in vigore dal 20 agosto 2009, e dichiara superate le indicazioni già fornite in materia con le precedenti Circolari e lettere circolari2.

Al riguardo, premesso che i Funzionari di Vigilanza hanno l'obbligo di redigere il Verbale di primo accesso e di segnalare alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, l'accertato "impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro", si precisa che tale segnalazione deve essere sempre inoltrata, in quanto la "discrezionalità" all'adozione del provvedimento, ribadita dal D.Lgs. n. 106/2009, è demandata ai soggetti affidatari del potere di sospensione e cioè gli organi di Vigilanza del Ministero del Lavoro e delle AA.SS.LL., per i propri ambiti di competenza, riportati nella Circolare in parola.

Inoltre, va rimarcato che il nuovo comma 11bis dell'Art. 14 del D.Lgs. 106/2009 sancisce quanto già stabilito dalla Direttiva del Ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008, in merito alla non applicazione del provvedimento di sospensione  "nel caso in cui il lavoratore "in nero" risulti l'unico occupato dall'impresa". Tuttavia, occorre evidenziare che la segnalazione va effettuata anche in questo caso, in quanto comporta l'allontanamento del lavoratore, nelle more della regolarizzazione dello stesso da parte del datore di lavoro.

La circolare del Ministero precisa, ancora, "che per lavoratore "occupato" si intende qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (es. collaboratore familiare, socio lavoratore, associato in partecipazione con apporto di lavoro ecc.).    

Tutto ciò premesso, si comunica che, in presenza dei presupposti di cui alle citate disposizioni, i Funzionari di vigilanza dovranno inoltrare copia del Verbale di primo accesso tempestivamente, e comunque entro 3 giorni dalla data di redazione dello stesso, con le modalità previste dalla Circolare in oggetto (possibilmente via mail, con scannerizzazione del verbale, o via fax), al fine di consentire all'Ufficio della DPL competente l'eventuale adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale senza procedere ad ulteriori verifiche.

I Funzionari suddetti avranno cura, altresì, di conservare copia della ricevuta della lettura della mail o dell'invio del fax, che sarà allegata al verbale conclusivo degli accertamenti, unitamente al verbale di primo accesso, al momento della consegna dello stesso alla Sede per le successive lavorazioni.

Da ultimo, al fine di garantire la massima collaborazione agli Uffici delle Direzioni Provinciali del Lavoro, s'invitano i Responsabili delle Strutture Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano a verificare che le segnalazioni siano inviate tempestivamente e complete di tutte le informazioni necessarie ai predetti Uffici.

   

IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Ing. Ester Rotoli

   

All.: Circolare n. 33/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

   

Note:

1- DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009 n. 106.- Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2- cfr. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: circ. n. 29/2006, lett. circ. 22 agosto 2007, circ. n. 24/2007, circ. n. 30/2008.

Ultimo aggiornamento: 06/11/2012


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