Direzione Centrale Rischi
Direzione Centrale Prestazioni
Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali
Prot. 60010.12/03/2012.0001819
ALLE STRUTTURE CENTRALI E TERRITORIALI
Oggetto: Interpretazione del DL n. 317/1987 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 398/1987. Estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari.
La tutela assicurativa del lavoratore italiano assunto nel territorio nazionale ed operante all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non è stata stipulata alcuna convenzione di Sicurezza sociale, è stata introdotta a seguito dell'emanazione del DL n. 317/19871.
Sul punto l'Istituto ha dettato apposite istruzioni cui si rimanda2.
Pur riferendosi tale normativa solo ai lavoratori italiani, in applicazione del Trattato dell'Unione Europea che vieta ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità3, la stessa è applicata anche ai lavoratori cittadini comunitari.
Per quanto riguarda i cittadini extracomunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione del principio di parità di trattamento che impronta la legislazione italiana, ha ritenuto di estendere la tutela infortunistica anche ai lavoratori extracomunitari che sono inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario con il quale non sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali4.
Detta estensione riguarda i sopraindicati lavoratori extracomunitari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
- in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo5
- privi dello status di "soggiornanti di lungo periodo", ma in possesso di regolare titolo di soggiorno e di contratto di lavoro.
In particolare il riferimento alla parità di trattamento che impronta la legislazione italiana, richiamato anche dalla normativa indicata in oggetto, è espresso nel Testo Unico Immigrazione il quale stabilisce che "la Repubblica Italiana, in attuazione della convenzione OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani"6.
Secondo il citato Dicastero, da ciò scaturisce che non sussistono ostacoli per ritenere che la richiamata estensione dei diritti riguardi anche le disposizioni in materia di tutela assicurativa in argomento.
Alla luce di quanto sopra indicato, le disposizioni già impartite dall'Istituto in merito all'obbligo assicurativo dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non sono previsti accordi di sicurezza sociale7 sono applicate anche ai lavoratori extracomunitari come sopra individuati.
La retribuzione imponibile da prendere a base per il calcolo dei premi assicurativi dovuti per detti lavoratori extracomunitari operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non è stata stipulata alcuna convenzione di Sicurezza sociale, è la retribuzione convenzionale di cui all'art. 4 della legge n. 398/1987 determinata annualmente da apposito decreto ministeriale8, in merito alla quale è emanata dall'Istituto apposita circolare9.
A tali retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.
IL DIRETTORE CENTRALE RISCHI IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI
f.to ing. Ester Rotoli f.to dr. Luigi Sorrentini
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO RAPPORTI
ASSICURATIVI EXTRANAZIONALI
f.to dr. Riccardo Chieppa
Note:
1- Decreto legge n. 317/1987 convertito, con modificazioni, in Legge n. 389/1987.
2- Circolari n. 54/1988, n. 68/1989 e la circolare annuale in tema di retribuzione imponibile che per l'anno 2011 è la n. 11/2011. Nota della Direzione Centrale Rischi - Ufficio Tariffe del 15.12.2000.
3- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, Parte Seconda - Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione, art. 18 ex art. 12 del TCE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C83 del 30.3.2010): "Nel campo di applicazione dei Trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni".
4- Analogamente a quanto rappresentato da INPS con Messaggio n. 995 del 18.1.2012 reperibile sul sito www.inps.it.
5- D.Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", art. 9 "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo". Direttiva 2003/109/CE, art. 11.1.d).
6- D.Lgs. n. 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", art. 2, comma 3.
7- Circolari n. 54/1988, n. 68/1989 e n. 11/2011. Nota della Direzione Centrale Rischi - Ufficio Tariffe del 15.12.2000.